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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33074/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento dei danni da lesioni personali proposta da un pedone che sosteneva di essere caduto mentre attraversava una strada lastricata in sampietrini, convenendo in giudizio l’ente proprietario della strada e chiamando in garanzia l’impresa addetta alla manutenzione. La domanda era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: (1) ha censurato l’affermazione secondo cui il nesso causale tra cosa in custodia e sinistro fosse interrotto dalla propria condotta, lamentando che non fosse stata valutata la concreta condotta colposa del danneggiato; (2) ha dedotto il mancato apprezzamento degli obblighi di custodia gravanti sull’ente proprietario; (3) ha denunciato l’omesso esame della quasi totale assenza di materiale di riempimento tra i sampietrini e di ulteriori profili di carente manutenzione; (4) ha contestato l’esclusione dell’insidia o trabocchetto e del concorso di colpa dell’ente, sostenendo che la situazione della pavimentazione rendesse il pericolo non adeguatamente escluso. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure, nella parte in cui miravano a rivalutare il merito sotto le veste della violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., e comunque infondati i motivi, perché il giudice di merito aveva correttamente escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. e la configurabilità di insidia in relazione alla pavimentazione in sampietrini, valorizzandone le caratteristiche intrinseche e la rilevanza causale della condotta del danneggiato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada sia ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia ai sensi dell’art. 2043 c.c. Ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisse accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali non ravvisati. Ha inoltre escluso che la mera pavimentazione in sampietrini integri, di per sé, una situazione di insidia o trabocchetto, salvo peculiari condizioni che non risultavano adeguatamente dedotte e provate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia ha natura oggettiva: richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno e può essere esclusa dal caso fortuito o dalla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo, purché oggettivamente imprevedibile e imprevenibile.

  • art. 2043 c.c.

    L’azione risarcitoria per fatto illecito richiede la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità; nel caso concreto è stata esclusa la configurabilità di insidia o trabocchetto in relazione alla pavimentazione in sampietrini.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di questa norma sono state ritenute inammissibili perché dirette in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze sono state giudicate inammissibili nella misura in cui richiedevano un diverso apprezzamento delle prove rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell’onere probatorio è stata ritenuta inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a contestare l’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta del danneggiato, se causalmente rilevante nella produzione dell’evento e caratterizzata da colpa, può assumere rilievo esclusivo o concorrente nella causazione del danno.

  • art. 86 c.p.c.

    È stata ritenuta rituale la comunicazione all’avvocato che difendeva e rappresentava il ricorrente anche in proprio.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità resta limitato ai vizi consentiti; nel caso concreto non erano dedotti né ravvisabili vizi idonei a sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e richiede soltanto la prova del nesso causale tra cosa e danno; il custode può liberarsi provando il caso fortuito oppure la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o del terzo, purché tale condotta sia imprevedibile e imprevenibile.
  • Nei giudizi di responsabilità per caduta su pavimentazione stradale, la valutazione circa la presenza di un’insidia, la rilevanza delle caratteristiche intrinseche della pavimentazione e l’incidenza causale della condotta della vittima appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o del vizio di diritto effettivamente dedotto.
  • Non è consentito prospettare come violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. una mera richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; tali censure sono inammissibili se non individuano un vero errore di regola processuale o probatoria.
  • La pavimentazione in sampietrini non integra di per sé una situazione di insidia o trabocchetto: occorrono condizioni peculiari e specificamente allegate e provate, idonee a rendere il pericolo non visibile e non prevedibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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