Cassazione Civile, Ordinanza n. 32055/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione convenuta)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'asserita irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 2005 davanti al TAR Toscana e definito con sentenza del 2019, ma ancora gravato da appello al Consiglio di Stato. In primo grado monocratico era stato liquidato un indennizzo di euro 1.334,00, applicando una forte riduzione del parametro annuale per la soccombenza del ricorrente nel giudizio presupposto. In sede di opposizione, la Corte d'appello di Firenze aveva parzialmente accolto l'opposizione e liquidato euro 2.667,00, confermando tuttavia la legittimità della riduzione prevista dall'art. 2 bis, comma 1 ter, della legge Pinto, e ritenendo non necessario che la soccombenza nel giudizio presupposto fosse definitiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 2 bis L. n. 89/2001 e contestava la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma, sostenendo che il diritto alla ragionevole durata dovesse essere svincolato dall'esito della causa, che la riduzione dell'indennizzo non potesse operare prima della definitività della soccombenza e che la quantificazione finale del parametro annuale risultasse irrisoria e contraria ai principi dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il decreto impugnato. Ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui la riduzione dell'indennizzo ex art. 2 bis, comma 1 ter, L. n. 89/2001 è ancorata a un dato oggettivo, ossia al minore patimento sofferto da chi sia poi risultato soccombente nel giudizio presupposto; ha escluso che la norma richieda la definitività della decisione del giudizio presupposto; ha inoltre distinto tale ipotesi da quella, più severa, dell'art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), che esclude del tutto l'indennizzo quando la parte abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese. Quanto alle censure sulla misura dell'indennizzo, la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che, nei giudizi amministrativi di lunga durata e con scarso interesse delle parti alla definizione, aveva ritenuto congrui importi forfetari annui nell'ordine di euro 350-550. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di cassazione per mancata difesa del Ministero; è stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per i procedimenti di equa riparazione.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, comma 1 ter
"moltiplicatore" annuo; riduzione sino a 1/3
La riduzione dell'indennizzo è legittima e si fonda su un parametro oggettivo collegato alla soccombenza nel giudizio presupposto; non è richiesta la definitività della decisione presupposta.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 quinquies, lett. a)
La Corte la richiama per distinguere l'ipotesi di esclusione totale dell'indennizzo, riservata a chi abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese.
ricorso ex lege n. 89/2001; equo indennizzo
È la base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 6, par. 1, CEDU
È evocato come parametro convenzionale per sostenere l'irragionevolezza della quantificazione, ma la Corte ritiene non fondato il rilievo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio formalmente dedotto nel ricorso per cassazione, quale violazione di legge/processuale.
È richiamato per la proposta del relatore di manifesta infondatezza.
È richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 5 ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
È il rimedio di opposizione al decreto emesso in materia di equa riparazione.
art. 10, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per escludere che il giudizio di equa riparazione sia soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È ritenuto inapplicabile proprio perché il procedimento di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.
È evocato solo nel confronto con l'art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, che opera anche fuori dai casi di responsabilità aggravata.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, la riduzione dell'indennizzo prevista per la soccombenza nel processo presupposto può essere applicata sulla base del solo esito sfavorevole della causa, senza attendere la definitività della decisione.
- La disciplina che riduce l'indennizzo per la parte soccombente nel giudizio presupposto è concettualmente distinta da quella che esclude integralmente l'indennizzo per la parte che abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese.
- La valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale va esclusa quando la norma censurata si fondi su un criterio oggettivo e ragionevole di modulazione del ristoro.
- Nei giudizi amministrativi di lunga durata, la quantificazione dell'equa riparazione può essere coerentemente parametrata a importi annui contenuti, specie quando il comportamento processuale delle parti denoti scarso interesse alla rapida definizione della controversia.
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