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Sentenza

Sentenza del 20/04/2022 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IMU - Fabbricato - Categoria D - Vincolo pertinenziale - Onere prova - Spetta al contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 11315 relativo all'IMU 2014 per aree edificabili (particelle indicate) ritenute dal Comune non pertinenziali al fabbricato della società (opificio categoria D). La società ha dedotto: vizio motivazionale dell'atto impositivo e della sentenza di primo grado, mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, non imponibilità dell'area per vincolo di pertinenzialità (richiamando la dichiarazione ICI 2009 e l'uso a magazzino a cielo aperto), e la violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto dimostrare la non pertinenzialità.

La decisione

L'appello è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. La sentenza ha ritenuto non provata dalla contribuente la componente oggettiva della pertinenzialità: mancava una trasformazione stabile dello stato dei luoghi tale da sterilizzare lo ius aedificandi e non era dimostrata la proporzione dell'area dichiarata pertinenziale rispetto all'immobile principale. Le foto e le mappe prodotte non avevano data certa e non erano riferibili all'anno 2014 in contestazione; alcuni interventi interessavano solo porzioni delle particelle. Il giudice ha inoltre confermato che l'accesso da parte dell'ufficio è facoltativo e che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'onere della prova della pertinenzialità grava sul contribuente. Sono compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 817 cod. civ.

    La pertinenza richiede elementi soggettivi e oggettivi: la destinazione effettiva e durevole della cosa al servizio di un'altra. Ai fini IMU spetta al contribuente dimostrare questi elementi, in particolare l'oggettiva sterilizzazione dello ius aedificandi per le aree edificabili.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    viene in rilievo nella misura in cui evita di incidere l'area asservita quando essa costituisce parte integrante del fabbricato ed è stata valutata ai fini della determinazione del valore imponibile del fabbricato medesimo

    L'esenzione per pertinenza opera solo se l'area asservita costituisce parte integrante del fabbricato e è stata considerata nella determinazione del valore imponibile del fabbricato. Per fabbricati categoria D, la rendita determinata con stima diretta non integra automaticamente il valore del terreno se non risultano prove della sua valutazione nell'imponibile del fabbricato.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    Richiamata in combinato con l'art. 817 c.c. dalla parte appellante: la categoria normativa conferma che la qualificazione di pertinenza dipende da reali elementi fattuali e destinazioni d'uso, non dalla sola qualificazione catastale.

  • art. 1, comma 693, legge n. 147/2013

    Consente all'ufficio di disporre l'accesso per verifiche tributarie, ma non impone l'obbligo di accesso; la mancata effettuazione dell'accesso non produce automaticamente inversione dell'onere della prova a favore del contribuente.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola l'onere della prova; nella giurisprudenza tributaria consolidata la prova della pertinenzialità fattuale spetta al contribuente che invoca l'esenzione e non all'amministrazione per effetto del principio della vicinanza della prova.

  • art. 10 R.D.L. 652/1939

    Riferito al criterio di determinazione della rendita per i fabbricati di categoria speciale D (stima diretta): tale metodo può escludere che il valore del terreno sia stato valutato unitariamente se non è dimostrato.

  • art. 1, comma 741, lett. a, legge n. 160/2019

    Ha imposto l'accatastamento unitario di pertinenze e fabbricato principale con decorrenza 1/1/2020; la mancata unitaria rilevazione catastale precedente non esclude di per sé la pertinenzialità ma non sostituisce la prova fattuale richiesta.

Massime di principio

  • L'onere di provare la pertinenzialità di un'area edificabile ricade sul contribuente che invoca l'esenzione: occorre dimostrare sia l'elemento soggettivo (intenzione/dichiarazione) sia, soprattutto, l'elemento oggettivo (destinazione effettiva e durevole che sterilizzi lo ius aedificandi).
  • Per qualificare un'area edificabile come pertinenza non basta il mero uso materiale o collegamento rimovibile: serve una modifica stabile dello stato dei luoghi (opere, destinazione permanente) e la proporzione dell'area rispetto all'immobile principale.
  • Le prove fotografiche, planimetriche e le mappe devono essere riferibili con data certa al periodo di imposta contestato; documentazione non datata o non chiaramente riferibile all'anno rilevante può essere ritenuta inidonea.
  • Nei fabbricati di categoria D, la rendita calcolata con stima diretta non presuppone automaticamente che il terreno sia stato incluso nella valutazione: occorre dimostrare che la pertinenza è stata valutata nell'imponibile del fabbricato.
  • L'accesso dell'ufficio ai luoghi è uno strumento facoltativo per la verifica; la sua mancata effettuazione non sposta automaticamente l'onere della prova sull'amministrazione.
  • L'assenza di accatastamento unitario prima del 2020 non impedisce di provare la pertinenzialità, ma non sostituisce la necessita di prove fattuali adeguate.
  • In pratica, in casi simili è consigliabile: a) conservare e produrre documentazione datata e riferibile (registrazioni, rilievi, ordini di lavoro, fatture di opere che mostrano trasformazioni durature), b) quantificare e dimostrare la proporzione dell'area effettivamente asservita all'attività e c) documentare la sterilizzazione stabile dello ius aedificandi (opere permanenti, vincoli tecnici irreversibili).

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