Sentenza del 20/04/2022 n. 1324 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un accertamento IVA relativo all'anno 2011 (omessa compilazione del quadro D e omesso versamento IVA) con recupero a tassazione dell'imposta, sanzioni e interessi. Il ricorrente ha dedotto di aver svolto l'attività di raccolta scommesse per conto di una società austriaca (soggetto stabilito in altro Stato membro UE) e ha invocato l'esenzione IVA richiamando gli artt. 7, comma 4, lett. d) e 10, commi 6 e 7, del d.P.R. n. 633/72 e la legge finanziaria del 2005; ha chiesto l'annullamento dell'accertamento. L'Agenzia ha sostenuto che l'attività fosse esercitata in forma imprenditoriale e interamente in territorio italiano e perciò imponibile ai fini IVA. In primo grado la Commissione aveva rigettato il ricorso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto probatoria la documentazione (contratto) che attesta la qualità di raccoglitore di scommesse agente per conto della società austriaca. In applicazione della normativa citata, l'attività di raccolta per conto di una società con sede in altro Stato membro è esente da IVA (la tassazione è assoggettata allo Stato della società estera, evitando la doppia imposizione). Pertanto il recupero a tassazione dell'Agenzia non era giustificato e l'accertamento originario è stato dichiarato nullo. La Commissione ha inoltre precisato che l'Imposta Unica sui concorsi, pronostici e scommesse può essere rilevante ma non era oggetto dell'accertamento impugnato. Spese di entrambi i gradi liquidate in € 800,00 oltre IVA e C.P.A.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 7, comma 4, lett. d)
art. 7, comma 4, lett. d) d.P.R. n. 633/72
La norma è stata interpretata nel senso che le operazioni connesse alla raccolta di scommesse per conto di un soggetto avente sede in altro Stato membro non costituiscono operazioni imponibili in Italia ai fini IVA, essendo la fattispecie ricondotta nell'ambito delle esenzioni che evitano la doppia imposizione tra Stati membri.
d.P.R. n. 633/1972, art. 10, commi 6 e 7
art. 10, commi 6 e 7 d.P.R. n. 633/72
I commi in combinato disposto con l'art. 7 confermano che la prestazione di raccolta effettuata per conto di un soggetto UE è esclusa dall'imponibile italiano ai fini IVA, in quanto il soggetto stabilito nell'altro Stato membro è il destinatario della fiscalità.
Legge finanziaria 2005
Legge finanziaria del 2005 (richiamata dal ricorrente)
La legge finanziaria del 2005 è stata richiamata per sostenere l'esenzione da IVA per gestori e terzi incaricati delle giocate; la Corte ha considerato tale quadro normativo coerente con l'esenzione riconosciuta al raccoglitore che agisce per conto di un soggetto UE.
Imposta Unica sui concorsi, pronostici e scommesse
richiamo all'imposta unica sui concorsi, pronostici e scommesse
La sentenza osserva che l'attività del raccoglitore, pur essendo esente da IVA se operante per conto di un soggetto UE, può rimanere soggetta ad altra imposizione nazionale (l'Imposta Unica), ma tale tributo non era oggetto dell'accertamento impugnato e non legittimava il recupero dell'IVA.
Massime di principio
- Se un soggetto svolge la raccolta di scommesse come incaricato/collettore per conto di una società con sede in altro Stato membro UE, l'operazione può essere esente da IVA in Italia: la tassazione compete allo Stato del soggetto stabile (evita la doppia imposizione).
- La qualificazione contrattuale e la documentazione probatoria (contratto che attesta la qualità di raccoglitore/mandato) sono decisive: il contribuente deve provare il rapporto con il soggetto UE per ottenere l'esenzione IVA.
- Distinguere sempre le imposte: l'esenzione IVA non esclude che possa sussistere altra imposizione nazionale (es. Imposta Unica sulle scommesse); l'amministrazione deve verificare e motivare correttamente quale tributo si intende applicare.
- L'Amministrazione finanziaria deve esprimere con chiarezza la tipologia di tassazione contestata nell'atto di accertamento; errori di qualificazione (richiamare imposte diverse da quelle effettivamente contestate) possono indebolire l'accertamento.
- Chi intende contestare un recupero IVA basato su presunte omissioni formali (es. quadro dichiarativo) dovrebbe documentare la natura dell'attività e il rapporto contrattuale per far valere l'esenzione; in mancanza la pretesa può essere confermata in primo grado.
- Se l'accertamento è annullato per carenza del presupposto IVA, il recupero di imposte, sanzioni e interessi relativi all'IVA viene dichiarato illegittimo e il contribuente può ottenere riduzione/nullità dell'atto e liquidazione delle spese.
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