Sentenza del 20/04/2022 n. 1317 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria lamentando: a) mancata preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria; b) sproporzione tra credito vantato e valore dell'ipoteca; c) carente motivazione sul calcolo degli interessi; d) nullità della notifica effettuata a mezzo PEC; e) violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado rigettando il ricorso di Francesco Iorno. In appello l'Agenzia ha prodotto prova della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria (notificata via PEC il 1.4.2016), ritenuta sufficiente. Sono stati rigettati gli altri motivi: la notifica via PEC, anche se con irregolarità formali, ha raggiunto lo scopo; non è provata la sproporzione tra credito e garanzia (cartelle per oltre 126.000 euro); la doglianza sulla motivazione degli interessi era inammissibile perché doveva essere sollevata con tempestiva impugnazione delle cartelle. Essendo la prova della notifica prodotta solo in appello, il giudice ha compensato le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 77
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 è una procedura alternativa all'espropriazione forzata; è richiesta una comunicazione preventiva al contribuente che consenta un termine per osservazioni o per il pagamento (termine compatibile con i 30 giorni richiamati dalla giurisprudenza).
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 50
La norma sull'intimazione (art.50) non è necessariamente applicabile in modo automatico all'iscrizione ipotecaria ex art.77: l'ipoteca può essere iscritta anche senza la notifica dell'intimazione prevista dall'art.50 quando la procedura segue la disciplina dell'art.77.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47, 48
Garantiscono il diritto alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio; l'omessa comunicazione preventiva può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di partecipazione, fermo restando che l'ipoteca mantiene efficacia fino a declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Cassazione a Sezioni Unite (giurisprudenza)
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'ipoteca ex art.77 non è atto di espropriazione forzata e che è però necessario comunicare preventivamente l'iscrizione al contribuente concedendo un termine per osservazioni/pagamento; la mancata attivazione del contraddittorio comporta nullità dell'iscrizione, ma l'ipoteca resta efficace fino a sentenza di illegittimità.
Massime di principio
- L'agente di riscossione deve notificare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e può essere chiamato a provarne la ricezione; tale prova può essere prodotta anche in grado d'appello.
- La notifica tramite PEC è generalmente valida; irregolarità formali della PEC non comportano automaticamente nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo e il contribuente ha impugnato tempestivamente.
- L'omessa comunicazione preventiva può determinare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto al contraddittorio, ma l'ipoteca conserva efficacia fino a pronuncia giudiziale che la dichiari illegittima.
- Le contestazioni sul calcolo degli interessi o sulla motivazione delle cartelle devono essere sollevate tempestivamente con impugnazione delle cartelle; non sono ammissibili se sollevate per la prima volta nell'opposizione all'iscrizione ipotecaria.
- L'allegazione di sproporzione tra credito e garanzia richiede prova concreta: importi rilevanti delle cartelle possono giustificare l'iscrizione.
- Se la prova della regolarità dell'iter (es. comunicazione preventiva) viene prodotta solo in appello, il giudice può ritenere giustificato compensare le spese tra le parti.
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