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Sentenza

Sentenza del 20/04/2022 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Cessata materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo ad un'autovettura per debiti erariali di €1.169,58. Il ricorrente deduceva: inesistenza o invalidità della notifica della cartella di pagamento (trasmessa via PEC in formato PDF senza prova di firma digitale o attestazione di conformità); carenza di potere dell'ADR per mancata emanazione del regolamento attuativo dell'art. 86 DPR 602/1973 e per mancata previamente esperita esecuzione forzata (pignoramento negativo/incapiente); difetto di motivazione del preavviso; eccesso di potere per manifesta sproporzione tra credito e valore del veicolo; violazione degli artt. 76 e 77 DPR 602/1973.

La decisione

Appello rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: il pagamento della cartella non era provato come idoneo a far cessare la materia del contendere (non risultava la cancellazione della trascrizione del fermo) e pertanto l'interesse non era sopravvenuto; la notifica via PEC è stata ritenuta regolare, con immodificabilità/integrità garantita dalla firma elettronica del file e dalla consegna tramite PEC, e la mancata sottoscrizione autografa non invalida la cartella quando questa è inequivocabilmente riferibile all'organo emittente; l'ADR possedeva il potere di disporre il preavviso di fermo anche in assenza del regolamento attuativo, alla luce della norma di interpretazione autentica (D.L. 203/2005, art.3 c.41) e del D.M. 7.9.1998 n.503; il preavviso è adeguatamente motivato per richiamo agli atti presupposti; la sproporzione non è stata provata dal contribuente e l'art. 86 non prevede limiti di proporzionalità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite pari a euro 240,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973

    art. 26, art. 50, art. 76, art. 77, art. 86

    Art. 26 e 50: disciplina della notifica delle cartelle e termini; la notifica via PEC è ammessa e, se correttamente eseguita, è idonea a produrre gli effetti. Art. 86: disciplina del fermo amministrativo sui beni mobili registrati; la Corte ha ritenuto che il testo non impone criteri di proporzionalità né subordinazioni ulteriori rispetto al decorso del termine dell'art. 50. Art. 76-77: norme sul procedimento esecutivo e iscrizione ipotecaria non limitano automaticamente l'uso del fermo ai sensi dell'art. 86.

  • D.M. 7 settembre 1998, n. 503

    Regolamento operativo richiamato quale disciplina applicabile al fermo in assenza del regolamento previsto dall'art. 86 c.4; le disposizioni procedimentalizzano i rapporti tra ufficio e concessionario ma non rendono illegittimo il fermo ove non sia stato previamente esperito un pignoramento negativo nel senso invocato dal ricorrente.

  • D.L. n. 203/2005

    Interpretazione autentica che chiarisce che, fino all'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 86, il fermo può essere eseguito dal concessionario nel rispetto delle disposizioni del D.M. 7/9/1998 n.503: giustifica il potere dell'ADR.

  • D.P.R. n. 600/1973

    Prevede la possibilità di notificazione a mezzo PEC per taluni atti tributari e disciplina la deroga alle modalità ordinarie; utilizzato per sostenere la liceità della notificazione telematica delle cartelle.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Disciplina l'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ha distinto gli atti dell'ente di riscossione, come il preavviso di fermo, non soggetti al medesimo obbligo formale di motivazione degli atti amministrativi impositivi.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 24 c.2, art. 32, art. 57

    Norme procedurali sul processo tributario utilizzate per valutare l'ammissibilità di motivi e memorie integrative (termine per integrazione dei motivi, divieto di nuove domande/eccezioni in appello, forme di deposito).

  • Codice Civile

    Disciplina il disconoscimento delle scritture private e delle copie; richiede al giudice di valutare eventuali contestazioni di conformità delle copie alla luce degli elementi probatori disponibili.

  • L. n. 241/1990

    Principio di irrilevanza dei vizi non essenziali negli atti amministrativi vincolati; richiamato in tema di ruolo e cartella quale atto già vincolato nella formazione.

Massime di principio

  • Cessazione della materia del contendere vs sopravvenuta carenza di interesse: il pagamento dell'importo impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se l'atto lesivo (es. trascrizione del fermo) non è stato cancellato; occorre verificare l'effettiva estinzione dell'effetto lesivo.
  • Notifica via PEC: la trasmissione della cartella in formato elettronico è legittima se è dimostrabile l'integrità/conformità (firma elettronica, ricevute PEC) e l'atto risulta riferibile all'organo emittente; l'assenza di sottoscrizione autografa non è sufficiente di per sé a dichiarare l'atto inesistente.
  • Potere del concessionario di riscossione: in assenza del regolamento attuativo previsto dall'art. 86, la normativa primaria e l'interpretazione autentica consentono comunque al concessionario di adottare il fermo, e le disposizioni regolamentari successive possono essere richiamate come criterio procedurale ma non come condizione di legittimità sostanziale.
  • Motivazione del preavviso di fermo: è generalmente sufficiente il richiamo agli atti presupposti (cartella/ruolo) già noti al contribuente; non sempre è richiesto un'ulteriore motivazione dettagliata tipica dei provvedimenti amministrativi impositivi.
  • Sproporzione e proporzionalità: l'art. 86 non prevede un limite di proporzionalità espresso; se il contribuente invoca sproporzione deve fornire prove concrete (valore del bene, danno, rapporto con il credito) per rendere il vizio apprezzabile.
  • Effetto di sentenze che accertano la cessazione della 'res litigiosa': se l'atto lesivo viene meno per un atto dell'amministrazione conforme alla pretesa del contribuente, la sentenza che dichiara la cessazione fa stato sulla definitiva realizzazione dell'interesse del contribuente e, una volta passata in giudicato, può impedire all'erario di annullare in autotutela l'atto che aveva determinato la cessazione.

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