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Sentenza

Sentenza del 20/04/2022 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF - Trasferte fuori comune - Autisti dipendenti da impresa smaltimento rifiuti - Deduzione forfettaria - Compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento IRPEF e addizionali per il 2013 che avevano disconosciuto la deduzione forfettaria ex art.95, comma 4, TUIR (complessivi €178.472,80) relativa alle trasferte del personale con qualifica di autista impiegato nella societa' autorizzata per la raccolta e smaltimento rifiuti. L'Agenzia aveva ritenuto che non si trattasse di trasferte, poiche' il servizio fuori comune fosse tecnicamente connesso alla ordinaria gestione e gli autisti svolgessero un'attivita' itinerante; la contribuente deduceva invece che l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e all'albo nazionale dei gestori ambientali legittimassero la deduzione forfettaria, che per natura e' sovvenzionale e prescinde dall'effettivo importo corrisposto ai dipendenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di primo grado annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Il Collegio ha ritenuto che l'iscrizione agli albi (autotrasportatori conto terzi e gestori ambientali) sia pertinente e che la deduzione forfetaria ex art.95, comma 4, TUIR possa essere riconosciuta anche in assenza di spese specifiche documentate o di indennita' elevate effettivamente corrisposte, alla luce della disciplina sistematica e del favore legislativo verso le imprese autorizzate all'autotrasporto. Spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    la disposizione consente di dedurre un importo forfetario che prescinde da quanto effettivamente erogato al dipendente e che e' fissato dal legislatore per ciascun giorno di trasferta

    la Corte ha interpretato la norma come riconoscimento di una deduzione forfetaria applicabile alle imprese autorizzate all'autotrasporto (anche se l'attivita' e' svolta in ambito di raccolta e smaltimento rifiuti), non condizionata alla prova di spese effettive o all'entita' delle indennita' effettivamente corrisposte

  • art. 66, comma 5, TUIR

    richiamato come elemento sistematico che evidenzia l'attenzione del legislatore nei confronti delle imprese di autotrasporto e che sostiene un'interpretazione favorevole alla deducibilita' forfetaria per queste imprese

  • art. 62, legge n. 342/2000

    citato anch'esso come elemento sistematico che indica un trattamento normativo di favore verso le imprese di autotrasporto, a supporto dell'applicabilita' della deduzione forfetaria

  • art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973

    norma utilizzata dall'Agenzia per il recupero dell'imposta (a titolo di maggior reddito di partecipazione) in sede di accertamento; il Collegio ha pero' annullato l'accertamento, ritenendo legittima la deduzione forfetaria riconosciuta alla contribuente

Massime di principio

  • L'iscrizione agli albi pertinenti (in particolare all'albo degli autotrasportatori conto terzi e, se richiesta, all'albo dei gestori ambientali) costituisce elemento rilevante e puo' legittimare la fruizione della deduzione forfetaria ex art.95, comma 4, TUIR anche se l'attivita' svolta riguarda specifiche merceologie (es. raccolta e smaltimento rifiuti).
  • La deduzione di cui all'art.95, comma 4, e' di natura forfetaria e sovvenzionale: non occorre provare spese di trasferta specifiche né che siano state corrisposte indennita' elevate al dipendente per beneficiare della deduzione prevista per ciascun giorno di trasferta.
  • Il fatto che il lavoro dei conducenti sia 'itinerante' e connesso all'ordinaria gestione del servizio non esclude automaticamente la possibilita' di applicare la deduzione forfetaria quando l'impresa e' autorizzata all'autotrasporto conto terzi.
  • La valutazione deve considerare la disciplina normativa nel suo complesso (norme TUIR e disposizioni successive) e la finalita' di favor legislativo verso le imprese autorizzate all'autotrasporto; la mera assenza di documentazione di spese di trasferta non e' di per se' motivo sufficiente per negare la deduzione quando ricorrano i presupposti autorizzativi.
  • Per limitare il rischio di contestazioni e favorire l'esito in caso di contenzioso, l'impresa dovrebbe conservare documentazione comprovante le autorizzazioni/iscrizioni agli albi, la qualifica dei lavoratori (autisti) e la natura dell'attivita' svolta (percorsi, raccolte/smistamenti), oltre che mantenere coerenza nella contabilita' e nelle politiche retributive relative alle indennita' di trasferta.

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