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Sentenza

Sentenza del 20/04/2022 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Processo - Intimazione di pagamento - Impugnabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento emessa a seguito di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, sostenendo che l'intimazione sarebbe impugnabile a fronte di vizi relativi all'atto impositivo sottostante. La questione centrale era se l'intimazione costituisca un nuovo e autonomo atto impositivo suscettibile di sindacato pieno in giudizio, oppure un mero atto esecutivo derivato dall'atto impositivo ormai definitivo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, essendo stata emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo. Ne consegue che l'intimazione può essere sindacata in giudizio soltanto per vizi propri (ad es. difetti formali, errori nella notificazione, mancanza dei requisiti dell'atto esecutivo), mentre non è possibile utilizzare l'impugnazione dell'intimazione per rimettere in discussione il merito dell'atto impositivo già definitivo. Di conseguenza le doglianze del ricorrente concernenti l'atto impositivo sottostante sono incompatibili con l'impugnazione dell'intimazione e sono inammissibili fuori dai rimedi ordinari esercitabili contro l'atto impositivo nei termini previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973 (norme sulla riscossione)

    L'intimazione di pagamento è considerata un atto esecutivo di riscossione e non un nuovo atto impositivo; pertanto il suo sindacato è limitato ai vizi propri dell'atto di esecuzione

  • Principio giurisprudenziale consolidato

    La giurisprudenza ritiene che, una volta divenuto definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione, l'unico momento utile per contestare il suo contenuto sia l'impugnazione dell'atto originario; l'intimazione successiva non apre un nuovo giudizio sul merito dell'imposizione

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento emessa in conseguenza di un atto impositivo ormai definitivo va interpretata come atto esecutivo e non come nuovo atto impositivo: non permette di riaprire il merito dell'imposizione
  • In assenza di impugnazione tempestiva dell'atto impositivo originario, il contribuente può contestare l'intimazione solo per vizi propri dell'intimazione (difetti di notifica, incompetenza formale, errori materiali, mancanza dei requisiti dell'atto esecutivo)
  • Per tutelare i propri diritti sostanziali il contribuente deve impugnare l'atto impositivo nei termini previsti: l'impugnazione dell'intimazione non sostituisce né aggira i termini per la contestazione dell'imposizione
  • Se l'atto impositivo viene successivamente annullato o dichiarato inesistente con un provvedimento che investe la sua definitiva efficacia, l'intimazione perde la propria ragione d'essere; diversamente, la sola declaratoria di vizi dell'intimazione non incide sul contenuto dell'imposizione già definitiva
  • In sede di difesa cautelativa contro un'intimazione è opportuno valutare rimedi specifici (eccezioni di illegittimità formale, richiesta di sospensione della riscossione, ricorso per revoca o per nullità dell'atto esecutivo) piuttosto che tentare di rimettere in discussione il merito dell'imposizione definitiva

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