Cassazione Penale, Sentenza n. 8315/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello di condanna per i reati indicati (artt. 633, primo comma; 639-bis; 635 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, chiedendo il riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (stato di necessità) in relazione all'occupazione di un immobile; la Corte di appello aveva escluso l'applicazione per una presunta "pervicacia"/stabilità dell'occupazione non risultante dal materiale probatorio; 2) omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva, proposta in appello, di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i motivi. Ha constatato che la Corte territoriale ha utilizzato, per la prima volta in motivazione, l'affermazione della "stabilità" o "pervicacia" dell'occupazione senza riscontro processuale, configurando travisamento della prova e imponendo la rivalutazione degli elementi probatori (assenza di danneggiamento, modalità non violente dell'accesso, temporaneità dell'occupazione, difficoltà economiche, tutela della prole) ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'art. 131-bis. Ha inoltre rilevato la carenza di motivazione sulla richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, che poteva essere proposta anche per la prima volta in appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello competente (Perugia).
Norme richiamate
Speciale causa di non punibilità per stato di necessità: può trovare applicazione nel caso di occupazione di immobili se il pericolo è attuale e transitorio. La Corte ha ritenuto che l'esclusione per "pervicacia" richiede riscontro probatorio e non può essere pronunciata apoditticamente in appello.
art. 53 legge 24/11/1981 n. 689
Prevede la possibilità di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte di cassazione afferma che tale istanza può essere proposta anche per la prima volta in appello e richiede motivazione da parte del giudice.
art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione derivante da travisamento della prova; applicabile quando la Corte d'appello introduce in motivazione elementi non riscontrabili nel materiale processuale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della motivazione in cassazione: il ricorso espone i motivi nei limiti necessari per la decisione; richiamato in relazione all'esame dei motivi.
Previsione procedurale relativa alla possibilità di trattazione con contraddittorio scritto se le parti non richiedono trattazione orale; richiamate per il rito procedurale del ricorso.
artt. 633, primo comma; 639-bis; 635 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati per cui l'imputato era stato condannato; la decisione di cassazione non entra nel merito della qualificazione dei reati, ma ordina la rivalutazione delle circostanze fattuali ai fini delle scriminanti e della misura sanzionatoria.
Massime di principio
- Quando l'imputato invoca lo stato di necessità (art. 131-bis c.p.) per occupazioni di immobile, il giudice deve verificare concretamente la transitorietà e l'attualità del pericolo; affermazioni sulla "stabilità" o "pervicacia" dell'occupazione richiedono chiara prova processuale.
- La Corte d'appello non può introdurre nella motivazione nuove risultanze fattuali non presenti nel materiale probatorio del giudizio di primo grado: tale condotta può configurare travisamento della prova ed essere censurata in Cassazione ex art. 606 e).
- La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981 può essere proposta anche in appello; il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente il rigetto o l'accoglimento di tale istanza.
- In caso di cosiddetta "doppia conforme" (conferma di condanna in entrambi i gradi), la Cassazione può comunque intervenire per travisamento della prova se la Corte di secondo grado si fonda su elementi non riscontrabili nel processo.
- Se la motivazione di secondo grado usa formule apodittiche o introduce concetti non documentati, la via corretta è l'annullamento con rinvio per consentire la piena rivalutazione del quadro probatorio e della possibile applicazione di scriminanti o misure alternative.
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