Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame dell'8/10/2021, che aveva respinto l'appello avverso il rigetto del GIP della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini. Il difensore eccepiva inosservanza degli artt. 297 comma 3 e 12 lett. b) e c) c.p.p., sostenendo che doveva operare la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare o la rilevazione di una "contestazione a catena"/connessione tra una precedente ordinanza cautelare (riguardante reati di traffico di stupefacenti, con De Luca ritenuto prestanome/intestatario per conto di Del Prete) e le contestazioni dell'attuale procedimento (autoriciclaggio e intestazioni fittizie). In sostanza si eccepiva che gli elementi probatori erano già disponibili al momento della prima ordinanza e che il Tribunale non avrebbe valorizzato correttamente la continuità delle condotte e la pregnanza indiziaria esistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo di specificità: mancava l'indicazione degli atti che avrebbero dimostrato che il PM fosse nelle condizioni, al momento della prima ordinanza, di adottare un unico provvedimento cautelare o di conoscere i fatti relativi al reato di cui all'art. 512-bis c.p. La Corte ha confermato la logica motivazione del Tribunale di Napoli che aveva evidenziato la diversità dei reati e che il nuovo titolo cautelare poggia non solo su captazioni telefoniche ma anche su attività di indagine successive al titolo cautelare invocato dalla difesa. Per tali ragioni non è stata accertata la retrodatazione né la connessione invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Riferito nel contesto della disciplina della durata delle misure cautelari e della possibilità di retrodatazione del termine di decorrenza quando elementi per la successiva misura fossero desumibili all'epoca della prima ordinanza; la Corte richiede che il ricorso indichi gli atti che dimostrano tale conoscenza.
art. 12 c.p.p. (lett. b) e c))
Richiamato in relazione alla ipotesi di connessione tra procedimenti (contestazione a catena): la Corte conferma che la connessione va valutata concretamente e non può essere presunta quando le imputazioni sono diverse e quando le indagini successive integrano il nuovo titolo cautelare.
Citato relativamente al parametro di gravità indiziaria richiesto: la conoscenza rilevante è quella che consente al PM di avvalersi di un quadro indiziario sufficientemente compiuto per chiedere una misura cautelare.
Richiamato per collegare il requisito delle concrete esigenze cautelari che rendono legittima la richiesta/adozione di misure personali.
art. 512-bis c.p. (autoriciclaggio)
Norma sostanziale relativa al reato oggetto dell'ordinanza impugnata; la Corte osserva che non è stato dimostrato che i fatti relativi a questo reato fossero conoscibili con la necessaria gravità indiziaria al momento della prima ordinanza.
Richiamato come norma che consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte dispone la condanna alle spese processuali del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione che non comporta la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte dispone l'invio agli uffici competenti per gli adempimenti.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della misura cautelare richiede prova che, al momento della prima ordinanza, dagli atti fossero desumibili "elementi idonei e sufficienti" per adottare la successiva misura: il difensore deve indicare esplicitamente quali atti dimostrino tale conoscenza.
- La connessione o contestazione a catena (art.12 c.p.p.) va valutata concretamente: la mera affinità tra vicende non basta se le indagini successive hanno apportato elementi nuovi e diversi che giustificano un distinto titolo cautelare.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se privo di specificità e se non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; occorre replicare alle ragioni fondate nel provvedimento impugnato.
- In concreto, per contestare efficacemente la mancata retrodatazione o la mancata connessione, il difensore deve documentare: a) gli atti e le informative che erano in possesso del PM alla data della prima ordinanza; b) la gravità indiziaria di tali atti; c) il nesso diretto tra le condotte originarie e quelle successive.
- Le censure sulla durata della custodia cautelare e sulla connessione tra procedimenti possono essere accolte solo dimostrando che l'autorità giudiziaria ha adottato provvedimenti in momenti diversi pur avendo a disposizione un unico compendio probatorio "sufficientemente compiuto".
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