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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame dell'8/10/2021, che aveva respinto l'appello avverso il rigetto del GIP della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini. Il difensore eccepiva inosservanza degli artt. 297 comma 3 e 12 lett. b) e c) c.p.p., sostenendo che doveva operare la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare o la rilevazione di una "contestazione a catena"/connessione tra una precedente ordinanza cautelare (riguardante reati di traffico di stupefacenti, con De Luca ritenuto prestanome/intestatario per conto di Del Prete) e le contestazioni dell'attuale procedimento (autoriciclaggio e intestazioni fittizie). In sostanza si eccepiva che gli elementi probatori erano già disponibili al momento della prima ordinanza e che il Tribunale non avrebbe valorizzato correttamente la continuità delle condotte e la pregnanza indiziaria esistente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo di specificità: mancava l'indicazione degli atti che avrebbero dimostrato che il PM fosse nelle condizioni, al momento della prima ordinanza, di adottare un unico provvedimento cautelare o di conoscere i fatti relativi al reato di cui all'art. 512-bis c.p. La Corte ha confermato la logica motivazione del Tribunale di Napoli che aveva evidenziato la diversità dei reati e che il nuovo titolo cautelare poggia non solo su captazioni telefoniche ma anche su attività di indagine successive al titolo cautelare invocato dalla difesa. Per tali ragioni non è stata accertata la retrodatazione né la connessione invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p. (comma 3)

    Riferito nel contesto della disciplina della durata delle misure cautelari e della possibilità di retrodatazione del termine di decorrenza quando elementi per la successiva misura fossero desumibili all'epoca della prima ordinanza; la Corte richiede che il ricorso indichi gli atti che dimostrano tale conoscenza.

  • art. 12 c.p.p. (lett. b) e c))

    Richiamato in relazione alla ipotesi di connessione tra procedimenti (contestazione a catena): la Corte conferma che la connessione va valutata concretamente e non può essere presunta quando le imputazioni sono diverse e quando le indagini successive integrano il nuovo titolo cautelare.

  • art. 273 c.p.p.

    Citato relativamente al parametro di gravità indiziaria richiesto: la conoscenza rilevante è quella che consente al PM di avvalersi di un quadro indiziario sufficientemente compiuto per chiedere una misura cautelare.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato per collegare il requisito delle concrete esigenze cautelari che rendono legittima la richiesta/adozione di misure personali.

  • art. 512-bis c.p. (autoriciclaggio)

    Norma sostanziale relativa al reato oggetto dell'ordinanza impugnata; la Corte osserva che non è stato dimostrato che i fatti relativi a questo reato fossero conoscibili con la necessaria gravità indiziaria al momento della prima ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato come norma che consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte dispone la condanna alle spese processuali del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione che non comporta la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte dispone l'invio agli uffici competenti per gli adempimenti.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della misura cautelare richiede prova che, al momento della prima ordinanza, dagli atti fossero desumibili "elementi idonei e sufficienti" per adottare la successiva misura: il difensore deve indicare esplicitamente quali atti dimostrino tale conoscenza.
  • La connessione o contestazione a catena (art.12 c.p.p.) va valutata concretamente: la mera affinità tra vicende non basta se le indagini successive hanno apportato elementi nuovi e diversi che giustificano un distinto titolo cautelare.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se privo di specificità e se non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; occorre replicare alle ragioni fondate nel provvedimento impugnato.
  • In concreto, per contestare efficacemente la mancata retrodatazione o la mancata connessione, il difensore deve documentare: a) gli atti e le informative che erano in possesso del PM alla data della prima ordinanza; b) la gravità indiziaria di tali atti; c) il nesso diretto tra le condotte originarie e quelle successive.
  • Le censure sulla durata della custodia cautelare e sulla connessione tra procedimenti possono essere accolte solo dimostrando che l'autorità giudiziaria ha adottato provvedimenti in momenti diversi pur avendo a disposizione un unico compendio probatorio "sufficientemente compiuto".

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