Cassazione Penale, Ordinanza n. 08527/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione, sostenendo che non gli sarebbe stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti finalizzati a verificare il tasso alcolemico. In memoria ha inoltre contestato l'assegnazione del procedimento alla sezione settima e ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, osservando che il diritto all'avviso della facoltà di nominare un difensore non opera quando il conducente rifiuti di sottoporsi all'alcoltest, essendo la presenza del difensore funzionale agli atti non ripetibili. Ha inoltre escluso la prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione del termine prescrizionale ex art. 159 c.p. opera solo se il relativo dies a quo interviene quando il termine non è già interamente decorso. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187 commi 2, 2-bis e 8 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice relativa alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, richiamata come titolo di condanna confermato in appello
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
indica i motivi di ricorso dedotti, fondati su violazione di legge e vizio di motivazione
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
disciplina la sospensione del termine di prescrizione; la sospensione opera solo se il suo inizio interviene prima dell'integrale decorso del termine
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
intervento normativo che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 159 c.p. richiamato dalla Corte
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, l'esonero dalla sanzione pecuniaria
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (dep. 2025)
ha affermato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. richiede che il relativo dies a quo sopravvenga quando il termine non sia già completamente maturato
Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021
richiamata a sostegno del principio secondo cui l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest
Sez. 4, n. 34470 del 2016
precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest
Sez. 4, n. 4896 del 2020
precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest
Sez. 4, n. 34355 del 2020
precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest
Sez. 4, n. 29939 del 2020
precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest
Sez. 4, n. 43845 del 2014
precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest
Sez. 4, n. 16816 del 2021
precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest
Massime di principio
- Nel caso di rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest, non sussiste l'obbligo di avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché tale garanzia è funzionale alla corretta esecuzione di un atto non ripetibile e presuppone l'effettuazione dell'accertamento.
- Per censurare utilmente la motivazione di merito, il ricorrente deve confrontarsi con il contenuto specifico della sentenza impugnata; una doglianza che riproponga una tesi già smentita dal giudice di merito può essere dichiarata manifestamente infondata e quindi inammissibile.
- La sospensione del termine di prescrizione ex art. 159 c.p. opera solo se il fatto sospensivo interviene quando il termine prescrizionale non è già integralmente decorso; non può quindi rivivere un reato già prescritto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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