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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08527/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione, sostenendo che non gli sarebbe stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti finalizzati a verificare il tasso alcolemico. In memoria ha inoltre contestato l'assegnazione del procedimento alla sezione settima e ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, osservando che il diritto all'avviso della facoltà di nominare un difensore non opera quando il conducente rifiuti di sottoporsi all'alcoltest, essendo la presenza del difensore funzionale agli atti non ripetibili. Ha inoltre escluso la prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione del termine prescrizionale ex art. 159 c.p. opera solo se il relativo dies a quo interviene quando il termine non è già interamente decorso. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 commi 2, 2-bis e 8 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice relativa alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, richiamata come titolo di condanna confermato in appello

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    indica i motivi di ricorso dedotti, fondati su violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • art. 159 c.p.

    disciplina la sospensione del termine di prescrizione; la sospensione opera solo se il suo inizio interviene prima dell'integrale decorso del termine

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    intervento normativo che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 159 c.p. richiamato dalla Corte

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, l'esonero dalla sanzione pecuniaria

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (dep. 2025)

    ha affermato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. richiede che il relativo dies a quo sopravvenga quando il termine non sia già completamente maturato

  • Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021

    richiamata a sostegno del principio secondo cui l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest

  • Sez. 4, n. 34470 del 2016

    precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest

  • Sez. 4, n. 4896 del 2020

    precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest

  • Sez. 4, n. 34355 del 2020

    precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest

  • Sez. 4, n. 29939 del 2020

    precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest

  • Sez. 4, n. 43845 del 2014

    precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest

  • Sez. 4, n. 16816 del 2021

    precedente conforme sul medesimo principio relativo all'avviso al difensore nell'alcoltest

Massime di principio

  • Nel caso di rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest, non sussiste l'obbligo di avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché tale garanzia è funzionale alla corretta esecuzione di un atto non ripetibile e presuppone l'effettuazione dell'accertamento.
  • Per censurare utilmente la motivazione di merito, il ricorrente deve confrontarsi con il contenuto specifico della sentenza impugnata; una doglianza che riproponga una tesi già smentita dal giudice di merito può essere dichiarata manifestamente infondata e quindi inammissibile.
  • La sospensione del termine di prescrizione ex art. 159 c.p. opera solo se il fatto sospensivo interviene quando il termine prescrizionale non è già integralmente decorso; non può quindi rivivere un reato già prescritto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida sotto l'influenza dell'alcolPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processualeInutilizzabilità della prova

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