Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30246/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato, nel 2013, un avviso di accertamento relativo a maggior reddito di partecipazione accertato in capo a una società in accomandita semplice già cancellata dal Registro delle imprese, imputandolo per trasparenza ai due soci per l'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria regionale aveva respinto la pretesa ritenendo, in sostanza, che dopo l'estinzione della società i soci rispondessero dei debiti sociali solo se l'Ufficio dimostrasse che essi avessero percepito somme in sede di liquidazione, senza distinguere tra socio accomandatario e socio accomandante. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che l'estinzione della società non impedisce l'imputazione per trasparenza ai soci del maggior reddito societario e la notifica dell'accertamento ai medesimi; ha richiamato inoltre il precedente giudizio relativo all'atto presupposto, ritenuto valido alla luce dei principi sulla cancellazione delle società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, secondo i principi già affermati in tema di estinzione della società, l'art. 2495 c.c. configura un fenomeno successorio: le obbligazioni sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. Nel caso delle società di persone, il socio accomandatario, essendo illimitatamente e solidalmente responsabile, subentra nel rapporto d'imposta dal lato passivo senza necessità di prova della percezione di somme in liquidazione; diversa è la posizione del socio accomandante, per il quale occorre invece verificare se e nei limiti in cui abbia riscosso attivo liquidatorio. La sentenza impugnata, non distinguendo tra le diverse posizioni dei soci e subordinando in generale la pretesa alla prova della riscossione di somme, è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità della sentenza impugnata.

  • art. 5 del d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come norma sulla trasparenza fiscale dei redditi delle società di persone e sulla loro imputazione ai soci.

  • art. 2495 c.c.

    Interpretato nel senso che, dopo la cancellazione della società, si determina un fenomeno successorio e le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, con responsabilità illimitata per il socio già illimitatamente responsabile e limitata nei casi previsti per gli altri soci.

  • D.Lgs. n. 6 del 2003

    Richiamato quale riforma che ha inciso sul testo dell'art. 2495 c.c.

  • Cass., S.U., n. 6070 del 2013

    Richiamata per il principio secondo cui l'estinzione della società comporta la successione dei soci nei rapporti obbligatori residui.

  • Cass. n. 33087 del 2018

    Richiamata per distinguere la posizione del socio illimitatamente responsabile da quella del socio responsabile nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.

Massime di principio

  • L'estinzione della società non elimina il debito tributario accertato in capo ad essa, ma determina il suo trasferimento ai soci secondo le regole della successione nei rapporti passivi.
  • Nelle società di persone, il socio illimitatamente e solidalmente responsabile subentra nel rapporto d'imposta senza che l'Amministrazione debba provare la percezione di somme in sede di liquidazione.
  • La necessità di provare quanto riscosso in liquidazione riguarda solo i soci la cui responsabilità sia limitata a tale attivo; non può essere estesa indistintamente a tutti i soci.
  • In sede di impugnazione di un accertamento emesso ai soci per redditi imputati per trasparenza, il giudice deve distinguere la posizione del socio accomandatario da quella del socio accomandante, poiché i presupposti della responsabilità e della legittimazione passiva non sono identici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.