Cassazione Penale, Sentenza n. 34967/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato in Cassazione l’ordinanza del Tribunale per le misure cautelari personali di Napoli che aveva respinto il riesame dell’ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere. Gli erano contestati, tra gli altri, la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e le lesioni personali cagionate a una persona mediante gambizzazione, oltre a furti, rapine e reati in materia di armi. Con il primo motivo ha dedotto travisamento della prova e carenza di gravità indiziaria circa la propria partecipazione alla gambizzazione e la detenzione e il porto abusivo di armi: ha contestato la rilevanza delle conversazioni intercettate, la presenza dello scooter intestato alla madre nei pressi del luogo del fatto, l’identificazione dei soggetti coinvolti e la lettura degli elementi relativi al reperimento dell’arma e agli spostamenti successivi all’aggressione. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale sulla qualificazione come furto con strappo, anziché furto semplice, di alcune condotte predatorie compiute a Ibiza, sostenendo che l’espressione «gli schiattiamo i polsi» fosse una frase iperbolica e non descrivesse violenza esecutiva; dalla riqualificazione avrebbe dovuto conseguire, secondo la difesa, l’improcedibilità per difetto di querela. Con il terzo motivo ha contestato l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. per alcuni furti, sostenendo che non fosse provato il conferimento dei proventi al sodalizio e che il Tribunale avesse interpretato erroneamente le conversazioni. Con il quarto motivo ha contestato la gravità indiziaria per detenzione e porto abusivo di armi, deducendo che l’espressione «quella cosa» fosse equivoca e non identificasse con certezza un’arma da fuoco. Con il quinto motivo ha negato la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all’associazione mafiosa, richiamando l’assenza di condotte tipiche, di proventi associativi e di dichiarazioni di collaboratori, nonché una conversazione in cui un interlocutore invitava un altro a farsi accompagnare da ulteriori persone. Con il sesto motivo ha chiesto, in subordine, la riqualificazione dell’associazione come semplice, assumendo che non fossero provati gli elementi specializzanti del metodo mafioso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sollecitavano una nuova valutazione del compendio indiziario, estranea al giudizio di legittimità, e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione del Tribunale; quest’ultimo aveva ricostruito la partecipazione alla gambizzazione valorizzando unitariamente il passaggio dello scooter in prossimità del luogo del fatto, le dichiarazioni intercettate del coindagato circa il ferimento e il successivo trasferimento alla villa dell’indagato, nonché gli elementi relativi alla disponibilità dell’arma. Quanto al secondo motivo, la censura sulla qualificazione dei furti a Ibiza era stata proposta per la prima volta in Cassazione e risultava quindi inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.; era inoltre manifestamente infondata, poiché la violenza esercitata sulle vittime, cui erano stati «schiattati» i polsi, era incompatibile con una condotta furtiva non violenta. La Corte ha inoltre ribadito che, pur avendo il riesame effetto interamente devolutivo, la mancata deduzione davanti al Tribunale di una censura relativa a un presupposto della misura impedisce di introdurla per la prima volta in Cassazione e può comportare, sui punti non contestati, un obbligo motivazionale attenuato. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e in parte aspecifico: la conversazione in cui l’indagato riferiva di essersi procurato due Rolex per fare «un regalo al capo», insieme all’organizzazione delle attività predatorie e alla condivisione di base logistica, armi e strumenti, consentiva di ritenere i furti funzionali al finanziamento del sodalizio e al mantenimento degli affiliati detenuti. Il Tribunale aveva inoltre motivatamente ravvisato l’inserimento stabile dell’indagato nel gruppo riconducibile al clan camorristico Contini e il contributo causale alle attività del sodalizio, sicché non era fondata la richiesta di riqualificazione come associazione semplice. L’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., non conseguendo dalla decisione la liberazione.
Norme richiamate
la doglianza relativa alla qualificazione giuridica delle azioni predatorie effettuate ad Ibiza - che avevano condotto all'impossessamento di due orologi Rolex - risulta essere stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e non avanzata con l'istanza di riesame: il Collegio rileva, pertanto, la violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte considera inammissibile la censura introdotta per la prima volta in sede di legittimità, non essendo stata proposta nell’istanza di riesame.
il riconoscimento dell'aggravante risulta invece evincibile dalla conversazione registrata al progr. n. 248 del 24.7.2022 in cui il Rubino dava conto al Bosti Patrizio di essersi impossessato di un paio di Rolex che avrebbero consentito di fare «un regalo al capo», circostanza ritenuta indicativa della connessione funzionale dei furti con l’accrescimento del patrimonio dell'associazione;
L’aggravante è ravvisabile quando gli elementi indicano che i reati sono funzionalmente collegati all’accrescimento del patrimonio dell’associazione; la condivisione della base logistica e degli strumenti e l’organizzazione delle spedizioni predatorie possono sostenere tale conclusione.
La chiara emersione del gruppo diretto da Bosti Patrizio junior ad un diverticolo del clan “Contini”, appartenente alla camorra, osta al riconoscimento della legittimità della richiesta di riqualificazione della associazione come “semplice” e non di “stampo mafioso”.
La riconducibilità del gruppo a un’articolazione di un clan camorristico esclude, nel caso esaminato, la riqualificazione dell’associazione come semplice.
Con specifico riferimento alla individuazione degli oneri di devoluzione incombenti sulla parte nel corso dell’incidente cautelare il Collegio riafferma che il riesame è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il Tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare.
La disposizione è richiamata nel motivo difensivo sulla qualificazione dei furti come furto con strappo; la Corte non accoglie la censura e osserva che la violenza esercitata sulle vittime è incompatibile con una condotta furtiva non violenta.
La chiara emersione del gruppo diretto da Bosti Patrizio junior ad un diverticolo del clan “Contini”, appartenente alla camorra, osta al riconoscimento della legittimità della richiesta di riqualificazione della associazione come “semplice” e non di “stampo mafioso”.
La Corte esclude la riqualificazione in associazione semplice perché ritiene accertata, sul piano indiziario cautelare, la natura mafiosa del gruppo quale articolazione di un clan camorristico.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiarata l’inammissibilità, la Corte pone a carico del ricorrente le spese processuali e, ravvisata colpa nella causa d’inammissibilità, dispone il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che cop ia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
Quando la decisione non comporta la liberazione dell’indagato detenuto, la Corte dispone la trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare, la Corte di legittimità controlla la coerenza logica della motivazione e la sua aderenza alle fonti, ma non può rivalutare direttamente la capacità dimostrativa degli indizi né sostituire con una propria lettura quella del giudice del riesame. La deduzione di travisamento deve inoltre indicare o allegare le fonti rilevanti e confrontarsi con il percorso argomentativo impugnato.
- La censura relativa a un presupposto della misura cautelare non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando non sia stata dedotta davanti al Tribunale del riesame; la mancata contestazione in quella sede interrompe la progressione devolutiva e può lasciare al giudice del riesame, sui punti non censurati, un obbligo motivazionale attenuato.
- Nel procedimento di riesame cautelare, il Tribunale dispone di effetto devolutivo pieno: può annullare o riformare il provvedimento anche per ragioni diverse da quelle dedotte e può confermarlo sulla base di una motivazione diversa da quella dell’ordinanza genetica.
- La violenza fisica esercitata sulle vittime durante l’impossessamento, quale il causare loro lesioni ai polsi, è incompatibile con la qualificazione della condotta come furto non violento.
- La connessione funzionale di reati predatori con l’accrescimento delle risorse associative può essere desunta, in sede cautelare, anche dalla destinazione prospettata dei beni al vertice del gruppo e dall’organizzazione comune delle attività, dalla condivisione della base logistica e degli strumenti e dal loro collegamento al finanziamento del sodalizio o al mantenimento degli affiliati detenuti.
- La stabile inserzione in un gruppo criminale riconducibile a un clan mafioso, il ruolo fiduciario assegnato dal reggente, la conoscenza delle dinamiche interne e la partecipazione stabile ad attività illecite funzionali al sodalizio possono fondare, sul piano indiziario cautelare, la partecipazione all’associazione mafiosa e impedire la riqualificazione del gruppo come associazione semplice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34888/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34889/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34890/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34892/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →