Cassazione Civile, Ordinanza n. 12206/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo negativo di due conti correnti intestati a società terze, rispetto al quale due persone fisiche, dichiaratesi fideiussori delle società finanziate, hanno proposto opposizione. In primo grado e in appello gli opponenti hanno contestato: il disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni; la nullità del regolamento fideiussorio per indeterminatezza dell’oggetto; la nullità per violazione dell’art. 1956 c.c., assumendo che la banca avesse continuato a concedere credito alle debitrice principali nonostante l’irregolare andamento dei rapporti, senza informarne i garanti; nonché l’insussistenza o quantomeno l’erronea quantificazione del credito azionato. In cassazione hanno affidato il ricorso a cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per asserita nullità dell’ordinanza istruttoria e cattiva valutazione delle prove documentali; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per acritico recepimento della consulenza grafologica e per il disconoscimento delle sottoscrizioni; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la nullità delle garanzie per indeterminatezza dell’oggetto; (4) violazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990 per nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea lettura della documentazione e insussistenza del credito o sua quantificazione. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, non autosufficienti e non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza di appello, oltre a riproporre censure già disattese in modo non specificamente aggredito; ha inoltre richiamato la correttezza della decisione di merito sulle questioni della CTU grafologica, della genericità delle doglianze su anatocismo, commissione di massimo scoperto, usura e interessi ultralegali, della mancanza di prova della violazione dell’art. 1956 c.c. e della sola nullità parziale delle clausole eventualmente viziate nel modello ABI, nonché della sufficienza degli estratti conto prodotti per la prova del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta del consigliere delegato e ha affermato che le difese dei ricorrenti erano meramente generiche e apodittiche, prive di effettiva censura delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con applicazione delle sanzioni processuali richiamate dall’art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
comma terzo; art. 380-bis c.p.c. ora richiamato
nel procedimento accelerato, se la decisione finale conferma la proposta, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste, in coerenza con la ratio di semplificazione e accelerazione
il richiamo opera quale fondamento della condanna aggravata e dell’ulteriore somma dovuta alla controparte e alla Cassa delle ammende nei casi previsti
il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere specifica indicazione degli atti e dei contenuti rilevanti; la generica indicazione dell’atto di appello è insufficiente
la violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove dedotte
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regola diversa; non è sufficiente denunciare una cattiva valutazione del materiale probatorio
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto violato nei termini prospettati
richiamato dai ricorrenti per censure che la Corte reputa inammissibili o inconferenti rispetto alla doglianza formulata
l’appello deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione di primo grado; la genericità comporta inammissibilità della censura
la richiesta di esibizione presuppone, secondo la motivazione richiamata, una preventiva richiesta stragiudiziale rimasta inevasa
l’importo massimo garantito nella fideiussione omnibus non richiede, di per sé, un requisito legale di proporzionalità con le attività garantite
per la liberazione del fideiussore occorre provare sia il peggioramento economico-finanziario del debitore principale sia la consapevolezza della banca della sua irreversibile insolvenza
la nullità di clausole vessatorie o anticoncorrenziali può, al più, determinare la nullità parziale del contratto, salvo prova della comune volontà di non contrarre senza quelle clausole
richiamato per dedurre la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, ma la Corte ribadisce che l’eventuale invalidità riguarda solo le clausole colpite, non automaticamente l’intero contratto
evocato in relazione all’anatocismo; la Corte richiama la clausola di reciprocità come elemento di conformità
richiamato dalle parti per dedurre la nullità degli interessi ultralegali, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente dimostrata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità legittima il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata e con ciascuna ratio decidendi; la riproposizione di censure già svolte in appello, senza attacco puntuale alla motivazione d’appello, determina inammissibilità.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in casi rigorosi: non basta contestare la valutazione del materiale probatorio, occorre allegare l’uso di prove non introdotte o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- Chi eccepisce la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. deve provare sia l’erogazione di nuovo credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore principale, sia la conoscenza della banca dell’irreversibile insolvenza; in mancanza di prova, l’eccezione è infondata.
- La nullità di clausole fideiussorie conformi a schemi anticoncorrenziali o a modelli censurati può determinare, di regola, soltanto la nullità parziale delle clausole colpite, non dell’intera fideiussione, salvo prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza quelle clausole.
- Per contestare il credito azionato in via monitoria non è sufficiente una contestazione generica: occorre indicare specificamente perché la documentazione prodotta, come gli estratti conto, sarebbe inidonea a provare il saldo preteso.
- Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., quando la proposta del consigliere è dettagliatamente motivata e l’istanza della parte si limita a ribadire le difese già svolte, la Corte può aderire alla proposta senza ulteriori sviluppi argomentativi.
- La richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere meramente esplorativa e richiede, secondo l’impostazione recepita, una preventiva iniziativa stragiudiziale rimasta senza esito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12158/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12159/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12160/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12161/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12162/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12166/2026 del 01/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →