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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10284/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Due proprietari confinanti avevano citato in giudizio una società, un'altra convenuta privata e un ente locale per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'esecuzione di opere edilizie eseguite in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche e, in particolare, delle distanze legali. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, accogliendo la domanda risarcitoria nei confronti della società e dell'altra convenuta privata e liquidando il danno in euro 225.000. La società ricorrente e le persone fisiche indicate nel ricorso hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza di un danno risarcibile e che la sua quantificazione si sarebbe fondata in modo improprio sulle sole risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza adeguata prova del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la corte d'appello non aveva fondato la decisione esclusivamente sulla CTU, ma anche su prove documentali e testimoniali, valorizzando l'assenza di titoli edilizi legittimanti, il sequestro penale del manufatto, la sospensione e demolizione ordinate dal Comune e la rimessione in pristino disposta dal Consiglio di Stato, oltre alle deposizioni testimoniali. Ha inoltre ribadito che la violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni è fonte di danno risarcibile prima della riduzione in pristino, senza necessità di una specifica prova ulteriore, poiché il pregiudizio consiste nella temporanea limitazione del godimento del fondo e nella conseguente diminuzione del suo valore. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., nonché al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha escluso che la decisione di merito fosse viziata sotto questo profilo, poiché il danno era stato desunto da un compendio probatorio anche documentale e testimoniale, non dalla sola CTU.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'utilizzazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la censura, richiamando l'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta aderendo alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi di tale norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata per la fissazione dell'adunanza camerale successiva alla richiesta della parte ricorrente di ottenere la decisione del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    In ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste, condannando la parte ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta/inammissibile.

Massime di principio

  • La violazione delle norme sulle distanze legali nelle costruzioni può integrare un danno risarcibile prima della rimessione in pristino, senza necessità di una prova ulteriore specifica, quando il pregiudizio consista nella temporanea compressione del godimento del fondo e nella correlata diminuzione del suo valore.
  • Nel giudizio di merito il giudice può fondare la decisione su un complesso probatorio formato da documenti, deposizioni testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio; la scelta delle prove ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
  • La censura di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della prova, quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato e valorizzato più fonti probatorie.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveProprietà
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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