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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18314/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rilascio di una stanza facente parte di un compendio immobiliare, proposta da un soggetto che assumeva di esserne proprietario e di avere diritto alla restituzione del bene occupato senza titolo da un coerede del comune dante causa. I convenuti, eredi dell’occupante originario, reagivano chiedendo in via riconvenzionale lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dal testamento del de cuius e l’acquisto della proprietà esclusiva della stanza per usucapione. In primo grado veniva respinta l’usucapione, disposta la divisione ereditaria con conguaglio e ordinato il rilascio. In appello la decisione veniva riformata in parte: la Corte territoriale interpretava il testamento come divisione fatta direttamente dal testatore con effetti reali immediati, escludeva il conguaglio, confermava il rilascio e rigettava la domanda risarcitoria per occupazione sine titulo; respingeva inoltre la negatoria servitutis, ritenendo costituita dal testatore una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. In cassazione il ricorso principale degli eredi dell’occupante deduceva: (1) violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello valorizzato una consulenza tecnica di parte e una planimetria; (2) violazione delle norme processuali e nullità della motivazione, per aver fondato la determinazione dei confini su una planimetria asseritamente conforme a un giudicato esterno senza esaminare il relativo provvedimento; (3) violazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte apprezzato correttamente il contenuto del giudicato pretorile. Nel ricorso incidentale la controparte censurava: (1) il rigetto della negatoria servitutis per asserita violazione dell’art. 1062 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo l’assenza di prova della servitù e della sua previsione testamentaria; (2) il mancato riconoscimento del danno da occupazione sine titulo, invocando artt. 1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i tre motivi del ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo non diretto alla ratio decidendi, poiché la decisione di merito non si fondava sulla sola consulenza di parte, ma soprattutto sull’interpretazione del testamento come divisione con effetti reali immediati; la planimetria serviva solo a periziare le porzioni assegnate. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, perché il preteso giudicato esterno non era stato adeguatamente riprodotto nel ricorso né localizzato nei fascicoli, con conseguente impossibilità di controllo da parte della Corte. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; la Corte ha comunque rilevato che il giudice d’appello aveva logicamente interpretato il testamento nel senso della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Il secondo motivo incidentale è stato rigettato nel merito: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il danno da occupazione sine titulo è in astratto risarcibile come danno normale/presunto solo se il titolare allega e prova la concreta perdita della possibilità di godimento; nel caso concreto, per il periodo in cui l’immobile era stato concesso in usufrutto gratuito a un terzo, il danno è stato escluso perché il proprietario si era volontariamente spogliato del godimento, mentre per il periodo anteriore il danno è stato negato per mancata prova dell’uso del bene o del suo sfruttamento indiretto. Il giudizio di legittimità si è concluso con il rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza e con l’ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non può essere invocato per attribuire valore probatorio a meri atti difensivi; tuttavia, nel caso concreto la decisione di merito si fondava principalmente sul testamento e non sulla sola consulenza di parte.

  • art. 113 c.p.c.

    Censurato insieme all'art. 115 c.p.c. nel secondo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e mancata attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso principale quale parametro della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la censura è stata dichiarata inammissibile per le ragioni sopra indicate.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la riproduzione o precisa indicazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno deve essere specificamente allegato e riprodotto per consentire il controllo di legittimità; il semplice richiamo non è sufficiente.

  • art. 1062 c.c.

    La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è stata ritenuta correttamente valutata dal giudice di merito sulla base del testamento e dello stato dei luoghi.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca l’inesistenza della servitù o il danno da occupazione abusiva deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa o della propria eccezione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione del danno da occupazione sine titulo, ma la domanda è stata rigettata per mancanza del pregiudizio dimostrato.

  • art. 2043 c.c.

    La risarcibilità del danno da occupazione abusiva presuppone un danno-conseguenza causalmente collegato alla lesione del diritto di godimento.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno deve avvenire secondo i criteri del danno-conseguenza effettivamente provato.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono fatti noti idonei a fondare il ragionamento presuntivo; nel caso concreto non è stato riconosciuto il danno per difetto di allegazione/prova del godimento perduto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non possono supplire alla mancanza di allegazioni e prova della concreta perdita di godimento del bene.

  • art. 832 c.c.

    Il diritto di proprietà comprende godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo; la limitazione volontaria di tale godimento incide sulla configurabilità del danno da occupazione.

  • art. 981, comma 1, c.c.

    L’usufrutto attribuisce il contenuto essenziale del godimento del bene a un soggetto diverso dal proprietario; ciò esclude, per il periodo di usufrutto gratuito, il danno da mancato godimento in capo al proprietario.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Essendo il ricorso rigettato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a contestare un passaggio solo marginale della motivazione.
  • Il principio di non contestazione e il divieto di porre a base della decisione meri atti difensivi non consentono comunque l’accoglimento del ricorso se la decisione di merito si fonda autonomamente su un diverso titolo giuridico, come l’interpretazione del testamento.
  • Il ricorso per cassazione che invoca un giudicato esterno deve riprodurre il contenuto essenziale del provvedimento e indicarne con precisione la collocazione processuale; il mero richiamo è insufficiente e determina inammissibilità.
  • La valutazione e l’interpretazione del materiale probatorio, compresa la scelta tra consulenze tecniche contrastanti, appartengono al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio di legittimità.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia può essere desunta dal testamento e dallo stato dei luoghi quando il disponente abbia mantenuto o regolato apertamente il rapporto tra le porzioni immobiliari, senza che emergano volontà contrarie all’asservimento.
  • Il danno da occupazione sine titulo è astrattamente risarcibile come danno normale o presunto, ma occorre allegare e provare la concreta perdita della possibilità di godimento del bene; il semplice non uso non è di per sé risarcibile.
  • La costituzione volontaria di un usufrutto gratuito sul bene da parte del proprietario esclude, per il periodo di durata dell’usufrutto, la configurabilità del danno da mancato godimento, poiché il proprietario si è spogliato del relativo potere di utilizzo.
  • La liquidazione del danno deve essere ancorata al danno-conseguenza effettivamente allegato e provato; le presunzioni non possono sostituire la mancanza di un concreto pregiudizio dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoDivisione ereditariaServitùPossesso
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàNesso di causalità

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