Cassazione Penale, Sentenza n. 36377/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il ricorrente, indagato per truffa aggravata e abusivismo finanziario, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Torino del 27 maggio 2026, resa in sede di riesame, che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero del 30 aprile 2026. Il sequestro riguardava computer portatili e fissi e telefoni cellulari, individuati come strumenti potenzialmente contenenti dati e comunicazioni utili alle indagini. Con il primo motivo la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 247 e 253 c.p.p., sostenendo che il sequestro fosse esplorativo, volto a ricercare una notizia di reato anziché acquisire cose pertinenti a un fatto adeguatamente individuato; ha inoltre contestato l’assenza di elementi indicativi di una condotta materiale, di un contributo causale o dell’adesione dell’indagato al programma criminoso. Con il secondo motivo ha denunciato la motivazione apparente ai sensi dell’art. 125 c.p.p.: il Tribunale avrebbe richiamato genericamente i rapporti tra gli indagati e la necessità di ulteriori indagini, senza spiegare la rilevanza penale dei fatti né il contributo attribuito al ricorrente, omettendo anche di confrontarsi con l’interrogatorio reso in un procedimento pendente a L’Aquila e con i relativi allegati, prodotti per documentare la natura professionale dei rapporti, e senza integrare adeguatamente la motivazione del decreto di sequestro. Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, il ricorrente ha aggiunto la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché i dispositivi informatici sarebbero stati acquisiti senza criteri selettivi, filtri logici o limiti temporali, con inclusione indiscriminata di dati personali, professionali e riservati estranei all’ipotesi investigativa. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che, pur essendo sufficiente nel riesame una verifica del fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità e di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, l’ordinanza non indicava quali elementi collegassero al ricorrente le condotte decettive denunciate da persone offese e da altri soggetti, né quale contributo materiale o morale egli avrebbe apportato. I generici riferimenti ai rapporti professionali con il coindagato, alla carica di procuratore speciale, alla costituzione della società e alla delega a operare sul conto corrente non erano accompagnati dall’indicazione di operazioni o condotte concretamente funzionali al programma criminoso. Il richiamo alla necessità di verificare l’ipotesi accusatoria e ricostruire i rapporti tra gli indagati attribuiva al sequestro una funzione esplorativa; mancavano inoltre una spiegazione intelligibile della pertinenzialità dei beni e un effettivo confronto con le deduzioni difensive sulla natura professionale dei rapporti. La Corte ha quindi qualificato la motivazione come meramente apparente. Ha precisato che il pubblico ministero deve indicare le concrete esigenze probatorie, il fumus e il nesso di pertinenzialità; il tribunale del riesame può integrare la motivazione solo quando l’organo requirente abbia già indicato tali elementi almeno nel loro nucleo minimo, ma non può colmare autonomamente un’omissione originaria e persistente. Nel caso concreto il decreto del pubblico ministero conteneva un nucleo motivazionale minimo che consentiva al Tribunale di integrare la motivazione, ma il Tribunale non aveva esercitato correttamente tale potere. La censura sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro è rimasta assorbita e dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
Il primo motivo è fondato.
La Corte accoglie la censura che invoca i presupposti della perquisizione, rilevando che il provvedimento impugnato non poteva giustificare un’attività diretta a ricercare una notizia di reato.
Il primo motivo è fondato.
La censura relativa ai presupposti del sequestro è accolta: l’acquisizione deve riguardare cose pertinenti a un fatto di reato adeguatamente delineato e non svolgere una funzione meramente esplorativa.
La motivazione dell’ordinanza risulta, pertanto, meramente apparente, poiché non individua gli elementi minimi necessari a rendere comprensibile la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti nei confronti del ricorrente e la specifica pertinenza probatoria dei beni sequestrati.
La motivazione è apparente quando non rende comprensibili gli elementi minimi che sorreggono il fumus nei confronti dell’indagato e la specifica pertinenza probatoria dei beni sequestrati.
Il generico richiamo ai rapporti professionali intrattenuti dal ricorrente con il coindagato, all’attività di procuratore speciale, alla costituzione della società e alla delega ad operare sul conto corrente di quest’ultima, in assenza dell’indicazione di specifiche operazioni compiute dall’indagato o di condotte concretamente funzionali al programma criminoso, non consente di comprendere il percorso argomentativo attraverso il quale il Tribunale abbia ritenuto astrattamente configurabile, nei suoi confronti, il concorso nei reati ipotizzati.
Per sostenere l’astratta configurabilità del concorso, non basta richiamare rapporti professionali o ruoli societari: occorre indicare elementi concreti relativi alle condotte o alle operazioni dell’indagato e alla loro funzionalità rispetto al programma criminoso.
In tema di sequestro probatorio disposto o convalidato dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 354 e 355 cod. proc. pen., spetta all’organo requirente indicare puntualmente le ragioni idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione della misura e le finalità probatorie perseguite.
Nel sequestro probatorio disposto o convalidato dal pubblico ministero, compete all’organo requirente esporre concretamente le ragioni della misura e le finalità probatorie.
In tema di sequestro probatorio disposto o convalidato dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 354 e 355 cod. proc. pen., spetta all’organo requirente indicare puntualmente le ragioni idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione della misura e le finalità probatorie perseguite.
Anche in sede di convalida del sequestro probatorio, il pubblico ministero deve indicare le ragioni concrete della misura e lo scopo probatorio perseguito.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
La disposizione individua il tribunale competente per il nuovo giudizio conseguente all’annullamento dell’ordinanza resa in sede di riesame.
art. 640, secondo comma, nn. 2 e 2-ter, c.p.
In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificare ulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa.
Ai fini del sequestro probatorio, il riesame valuta l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza dell’accusa.
art. 166, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 58/1998
Nel caso di specie, il sequestro ha riguardato computer portatili e fissi, nonché telefoni cellulari, individuati dall'autorità procedente quali cose pertinenti ai reati per cui si procede, in quanto strumenti suscettibili di contenere dati informatici e comunicazioni funzionali all'accertamento delle condotte contestate.
La disposizione è richiamata quale fattispecie di reato oggetto delle indagini; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale autonoma.
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio, il giudice del riesame verifica il fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato e di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, senza svolgere un giudizio anticipato sulla concreta fondatezza dell’accusa.
- Il decreto di sequestro probatorio deve spiegare, in relazione al fatto ipotizzato e alla natura dei beni, perché questi costituiscano corpo del reato o cose pertinenti e quale concreta finalità probatoria giustifichi il vincolo; il mero richiamo alle norme incriminatrici o a generiche esigenze investigative non è sufficiente.
- Quando il sequestro è rivolto a un soggetto in ipotesi di concorso, la motivazione deve indicare gli elementi concreti che collegano a quel soggetto le condotte contestate e consentono di comprendere il contributo materiale o morale ipotizzato; rapporti professionali, incarichi o deleghe societarie, da soli e senza specifiche condotte funzionali al programma criminoso, non rendono intelligibile il fumus individuale.
- Il sequestro probatorio non può essere utilizzato per ricercare una notizia di reato o per conferire concretezza a un’ipotesi accusatoria ancora indeterminata: deve essere diretto ad acquisire elementi probatori pertinenti a fatti già sufficientemente delineati.
- Spetta al pubblico ministero indicare le concrete esigenze probatorie, il fumus commissi delicti e il nesso di pertinenzialità tra i beni e i fatti oggetto di accertamento. Il tribunale del riesame può precisare o integrare la motivazione solo se il pubblico ministero ha già indicato tali elementi almeno nel loro nucleo minimo; non può supplire alla loro omissione originaria e persistente.
- La motivazione dell’ordinanza di riesame è meramente apparente quando non chiarisce né gli elementi minimi che sorreggono il fumus nei confronti dell’indagato né la specifica pertinenza probatoria dei beni sottoposti a vincolo.
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