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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35838/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati impugnavano la conferma della condanna per violazione del foglio di via obbligatorio (art. 76 d.lgs. 159/2011) perché contestavano: 1) l'illegittimità del provvedimento di foglio di via per presunta mancanza dell'intimazione di rientro e dell'indicazione dell'itinerario; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) l'errata determinazione della riduzione della pena per il rito abbreviato (applicata 1/3 anziché 1/2 ai sensi dell'art. 442 c.p.p. novellato dalla legge n. 103/2017). È stato aggiunto un motivo relativo all'applicazione diretta dell'art. 131-bis in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. In via preliminare ha rilevato che Salierno era deceduto prima della sentenza di appello: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei suoi confronti per estinzione del reato per morte del reo. Quanto a Ercole e Finizio: il primo motivo (mancata indicazione del rientro/itinerario) è stato rigettato perché l'intimazione di rientro risultava nei provvedimenti e l'indicazione dell'itinerario non è prescritta dalla norma; il secondo motivo relativo all'art. 131-bis è stato rigettato perché la sentenza di merito motivava, anche implicitamente, l'inapplicabilità della tenuità facendo riferimento a precedenti e alla gravità della condotta; il terzo motivo è stato accolto: il giudice di primo grado aveva applicato una riduzione di un terzo anziché la metà prevista dall'art. 442 c.p.p. novellato. Tuttavia, poiché nel corso del giudizio di legittimità è maturata la prescrizione (reato commesso il 23/11/2017, prescrizione maturata il 23/11/2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza anche nei confronti di Ercole e Finizio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. 9 ottobre 2011, n. 159

    Norma che sanziona la violazione del foglio di via obbligatorio; è il titolo di reato contestato agli imputati per essere tornati nel Comune da cui erano stati allontanati.

  • art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Attribuisce al questore il potere di rimandare le persone pericolose nei luoghi di residenza con provvedimento motivato e foglio di via obbligatorio; non richiede l'indicazione dell'itinerario come contenuto necessario del provvedimento.

  • art. 163 t.u.l.p.s.

    Norma richiamata per evidenziare che la violazione dell'indicazione dell'itinerario, se prevista, non integra il reato contestato (art. 76 d.lgs. 159/2011) ma un diverso illecito amministrativo/penale di cui all'art. 163 t.u.l.p.s.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che la sua esclusione può risultare da motivazione anche implicita, quando la sentenza di merito evidenzia precedenti o elementi che escludono la tenuità.

  • art. 442 cod. proc. pen. (novellato dalla legge n. 103/2017)

    Stabilisce la misura della diminuzione della pena in caso di giudizio abbreviato: la riduzione è della metà; la Corte ha rilevato l'errore del giudice di primo grado che applicò solo un terzo.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma sulla correzione degli errori materiali; discussa nella giurisprudenza circa la possibilità di emendare errori relativi a sentenze che dichiarano condanna di imputati deceduti anche in grado successivo.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato (es. morte dell'imputato), giustificando la decisione di annullare senza rinvio quando ricorra una causa estintiva.

  • art. 159 cod. pen.

    Disposizione relativa alla sospensione della prescrizione; la Corte ha verificato l'assenza di cause di sospensione che avrebbero impedito la maturazione della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sugli atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha considerato gli eventuali atti interruttivi per valutare il decorso del termine prescrizionale e ha ritenuto che il termine massimo fosse maturato.

Massime di principio

  • Se emerge il decesso dell'imputato prima della decisione di merito, la sentenza di condanna va annullata per estinzione del reato; la Cassazione può, secondo orientamento consolidato dalla Corte, porre rimedio anche in sede di legittimità dichiarando l'annullamento senza rinvio.
  • Il foglio di via obbligatorio è valido quando contenga l'intimazione a rientrare nel luogo di residenza; l'indicazione dell'itinerario non è un requisito necessario del provvedimento e la sua omissione non invalida automaticamente il foglio di via né esclude il reato contestato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere esclusa anche con motivazione implicita: la presenza di precedenti penali rilevanti o di condotte che denotano abitualità delinquenziale giustificano il diniego del beneficio.
  • Nel giudizio abbreviato la diminuzione della pena va applicata nella misura prevista dalla normativa vigente (dimezzamento ex art. 442 c.p.p. come novellato dalla legge n. 103/2017); l'errata applicazione di una diversa percentuale è vizio di legge.
  • La maturazione della prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato; è essenziale verificare atti interruttivi o cause di sospensione per determinare la decorrenza del termine prescrizionale.
  • In sede di impugnazione il ricorso può avere effetti diversi a seconda che si tratti di errori meramente materiali o di questioni di legittimità sostanziale; la Corte può rettificare errori di fatto/materiali nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

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