Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06011/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un sollecito di pagamento ritenuto legittimo dalla commissione tributaria regionale, che aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione. In cassazione il contribuente propone quattro motivi. Con il primo denuncia violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che il giudice d’appello non avesse deciso su eccezioni riproposte e ritenute assorbite in primo grado, concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la prescrizione dei crediti e l’irritualità delle notifiche delle cartelle richiamate nel sollecito. Con il secondo e il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 23, 24 e 32 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., assumendo l’illegittima utilizzazione di documenti prodotti tardivamente in primo grado e poi esaminati in appello, oltre a un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Con l’ultimo motivo deduce la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, contestando l’utilizzo di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento senza produzione degli originali dopo il disconoscimento di conformità. La Corte rileva inoltre, in via preliminare, l’irritualità della costituzione dell’Agenzia con avvocato del libero foro, in assenza dei presupposti richiesti per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile la costituzione della controricorrente, ma ciò non comporta definizione del ricorso. Nel merito accoglie il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente omesso di pronunciarsi sulle questioni ritualmente riproposte in appello e ritenute assorbite in primo grado. Rigetta invece il secondo, il terzo e il quarto motivo: quanto ai documenti tardivamente prodotti, afferma che potevano essere utilizzati in appello in relazione alla disciplina del processo tributario; quanto alle copie degli avvisi di ricevimento, ribadisce che il disconoscimento di conformità richiede specifiche contestazioni, non essendo sufficiente un mero disconoscimento generico. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per censurare la mancata decisione sulle questioni riproposte in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato quale norma che impone la riproposizione delle questioni assorbite o non esaminate per conservarne la devoluzione al giudice d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio di nullità processuale per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo del giudice di pronunciarsi su quanto devoluto dalle parti.

  • artt. 23, 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per contestare la tardiva produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992

    Applicato per ritenere acquisibili in appello i documenti prodotti tardivamente in primo grado, se la parte si costituisce e li rinnova secondo le forme di legge.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla contestazione di copie documentali, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all’originale richiede specifiche ragioni di difformità; un disconoscimento generico non è sufficiente.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in tema di notificazione della cartella e dei relativi avvisi di ricevimento.

  • art. 43 del r.d. n. 1611/1933

    Indicato come base della deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per Agenzia delle entrate - Riscossione, in presenza di apposita motivata delibera.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado che voglia conservare la devoluzione al giudice d’appello di questioni rimaste assorbite deve riproporle espressamente ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992; se le questioni sono state solo assorbite e non respinte, la loro riproposizione è sufficiente e l’omissione di pronuncia del giudice di appello è censurabile in cassazione.
  • Se una parte ripropone in appello un’eccezione rimasta assorbita, la mancata qualificazione formale dell’atto come appello incidentale non è necessariamente ostativa quando l’atto è idoneo a devolvere il punto al giudice del gravame e può essere riqualificato secondo il principio di raggiungimento dello scopo.
  • Nel processo tributario i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere esaminati in appello se la parte si costituisce tempestivamente e ne rinnova il deposito nelle forme prescritte; la preclusione opera, invece, quando la parte rimane intimata e non provvede alla rituale costituzione.
  • In materia di notificazione della cartella, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere specifico e indicare le ragioni della difformità; il mero disconoscimento generico non basta a escluderne l’utilizzabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.