Cassazione Civile, Sentenza n. 25057/2020 del 09/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Regione Puglia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, pur riconoscendo la competenza dell'Ufficio Regionale del Contenzioso, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione ex R.D. 639/1910 del Comune di Serracapriola e dichiarato la prescrizione del credito di €273.722,16 relativo a prestiti regionali. La Regione deduce quattro motivi principali: (1) violazione dell'art.346 c.p.c. perché l'eccezione di prescrizione, secondo la Regione, non sarebbe stata riproposta in appello nella forma dell'appello incidentale; (2) errata determinazione del termine di prescrizione (la Regione sostiene che si applica il termine decennale del mutuo e che il dies a quo è la scadenza dell'ultima rata, non la data di concessione dei decreti); (3) violazione dell'art.91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante l'accoglimento del motivo di incompetenza dell'Ufficio Regionale; (4) violazione degli artt.112 e 343 c.p.c. per avere la Corte rigettato il gravame senza considerare la mancata proposizione incidentale dell'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Puglia. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: (1) la Corte ha accertato che il Comune aveva effettivamente riproposto in appello le domande e le eccezioni di primo grado tramite i suoi atti difensivi (comparsa di costituzione, comparsa conclusionale e memoria), per cui non opera la decadenza ex art.346 c.p.c.; richiamando le Sezioni Unite (n.11799/2017 e n.13195/2018), ha affermato che l'appello incidentale è necessario solo quando la questione era stata espressamente valutata e respinta in primo grado; (2) quanto al termine di prescrizione, la Corte ha applicato le pattuizioni dei decreti regionali dell'Assessorato all'Urbanistica che prevedevano la restituzione entro cinque anni dalla data del decreto mediante rate semestrali e con inizio entro un anno dalla deliberazione comunale, ritenendo pertanto che il dies a quo coincida con le date dei decreti (1978, 1979, 1985, 1986) e che la prescrizione fosse dunque maturata; (3) la condanna alle spese in capo alla Regione è stata confermata perché soccombente nel giudizio di appello; (4) il motivo relativo alla mancata proposizione incidentale è stato respinto per le ragioni già esposte. Il ricorso è rigettato e la Regione condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in euro 8.000,00 oltre spese e accessori) e agli oneri previsti dall'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
R.D. 639/1910
Normativa che disciplina il procedimento speciale di ingiunzione; il Comune ha proposto opposizione ex art.3 avverso l'ingiunzione regionale per il recupero del prestito.
Disciplina la decadenza dalle domande e eccezioni non riproposte in appello; la Corte ha ritenuto che il Comune abbia "riproposto" le eccezioni tramite i suoi scritti difensivi in appello e quindi non operi la decadenza.
Fondamento delle critiche di legittimità (violazione normativa e motivazione) ma rigettate dalla Corte, che ha ritenuto congrua la valutazione di fatto e diritto del giudice d'appello.
Norma sul termine ordinario di prescrizione dei diritti che la Regione voleva applicare nella diversa misura; la Corte ha preferito far prevalere le condizioni pattuite nei decreti regionali nei rapporti tra le parti.
Legge regionale Puglia n.32/1994, art.13
Invocata dalla Regione per sostenere il termine prescrizionale decennale; la Corte non ha ritenuto decisiva tale interpretazione alla luce delle clausole dei decreti di concessione del prestito.
Legge regionale Puglia n.22/2006, art.41
Norma che, secondo il primo giudice, avrebbe fatto applicare misure di riscossione diverse; la Corte d'appello ha ritenuto che l'art.41 dia facoltà alla Regione di scegliere il sistema di riscossione, senza però incidere sulla questione della prescrizione.
Decreti regionali dell'Assessorato all'Urbanistica (concessione prestiti)
"la somma concessa deve essere restituita al fondo regionale di rotazione senza applicazione di interessi o oneri aggiuntivi entro cinque anni dalla data del presente decreto mediante ratei semestrali e con inizio entro un anno dalla prima deliberazione Comunale di assegnazione delle aree ai soggetti interessati"
La Corte ha ritenuto tali pattuizioni vincolanti tra le parti e decisive per determinare il dies a quo della prescrizione: la decorrenza è quindi collegata alle date dei decreti di concessione indicati (1978, 1979, 1985, 1986), con conseguente maturazione della prescrizione.
Norma che regola la condanna alle spese di lite; la Corte ha confermato la condanna della Regione alle spese essendo risultata soccombente nel giudizio d'appello.
Richiamato dalla Regione per censurare il comportamento della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi connessi.
Richiamato nei motivi di cassazione relativi al rigetto del gravame; la Corte di Cassazione non ha accolto le doglianze ad esso connesse.
Sezioni Unite, sentenze n.11799/2017 e n.13195/2018 (giurisprudenza)
Chiarimento giurisprudenziale richiamato dalla Cassazione: l'appello incidentale è necessario solo quando la domanda o eccezione era stata espressamente valutata e respinta in primo grado; se la questione non è stata oggetto di esame diretto o indiretto del giudice di primo grado è sufficiente la mera riproposizione negli atti di appello.
DPR 115/2002, art.13 comma 1 quater
Provvede l'ulteriore requisito contributivo (contributo unificato) nei casi indicati; la Corte ha rilevato l'applicabilità degli obblighi contributivi nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- Se in primo grado una questione non è stata esaminata od è stata ritenuta assorbita, in appello può essere sufficiente riproporre la domanda/eccezione tramite atti difensivi (comparsa, memorie); l'appello incidentale è necessario solo se la questione era stata invece espressamente decisa e respinta in primo grado.
- Le pattuizioni contenute in atti amministrativi o decreti di concessione (es. condizioni di rimborso dei prestiti) possono determinare il dies a quo e la disciplina della prescrizione nei rapporti tra le parti, anche rispetto a termini ordinari di diritto civile.
- La decisione sulla competenza (es. dell'Ufficio Regionale del Contenzioso) può non incidere sull'esito definitivo del merito se, indipendentemente dalla competenza, è accertata la prescrizione del credito.
- La condanna alle spese segue il principio della soccombenza: anche se un motivo di gravame risulta in parte fondato (es. su competenza), il risultato processuale complessivo determina la soccombenza e la consequente condanna alle spese.
- In contenziosi amministrativo-contabili relativi a prestiti/regimi speciali è fondamentale verificare i termini e le condizioni contenute nei decreti/atti istitutivi del credito per valutare interruzioni o decorrenze della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25028/2020 del 09/11/2020
- Sentenza civile · 9 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25029/2020 del 09/11/2020
- Sentenza civile · 9 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25056/2020 del 09/11/2020
- Sentenza civile · 9 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25058/2020 del 09/11/2020
- Sentenza civile · 9 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25059/2020 del 09/11/2020
- Sentenza civile · 10 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25209/2020 del 10/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →