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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25028/2020 del 09/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva che, a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento/trasmissione a ruolo, le singole voci di credito (anche quelle previdenziali soggette a prescrizione quinquennale) si sarebbero unite in un unico credito pecuniario con decorrenza "unitaria" dalla notifica della cartella, applicando quindi l'ordinario termine prescrizionale decennale (art. 20 d.lgs. n. 112/1999, art. 2953 c.c.). In sostanza si sosteneva che la formazione del ruolo e la conseguente attività di riscossione determinano una novazione/effetto novativo che prolunga la prescrizione dei crediti originari e che la notifica della cartella convertirebbe il termine breve in quello lungo, salvo l'eventuale effetto di giudicato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la formazione del ruolo e la notifica della cartella non producono di per sé un effetto novativo né fanno decorrere un termine prescrizionale "unitario" decennale per crediti originariamente soggetti a prescrizione più breve (es. contributi previdenziali). È necessario un provvedimento giudiziale definitivo (giudicato) che accerti il credito per far decorrere termini diversi. La Corte ha richiamato costante giurisprudenza di legittimità e ha affermato che il ruolo è un atto interno di amministrazione che non modifica la natura del credito né il regime prescrizionale stabilito dalla legge. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate nel provvedimento (importo indicato nel decreto, oltre esborsi e spese forfetarie), nonché agli oneri di legge e al contributo di cui all'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Norma sulla prescrizione ordinaria; la Corte osserva che la norma generale non soppianta le disposizioni speciali di settore (es. disciplina dei crediti previdenziali) e che il termine prescrizionale ordinario non si applica automaticamente quando la legge prevede termini specifici per singoli crediti.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamata in relazione al termine decennale: la Corte precisa che il termine decennale non trova applicazione automatica ai crediti soggetti a prescrizione speciale più breve, salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo che produca effetto novativo.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato in motivazione tra le norme proceduralmente rilevanti; non risulta che la Corte abbia attribuito a tale disposizione un ruolo decisivo nel ricorso, ma è evocata nell'ambito delle regole processuali generali.

  • art. 19 d.lgs. n. 112/1999

    Norma del decreto legislativo sulla riscossione; evocata nel contesto della disciplina della riscossione coattiva, ma la Corte non ritiene che determini conversione della prescrizione dei crediti previdenziali.

  • art. 20 d.lgs. n. 112/1999

    La disposizione (in particolare il comma 6) disciplina ipotesi amministrative di reiscrizione a ruolo e prevede un termine decennale connesso alla riscossione fiscale. La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ritiene che tale norma si applichi alla riscossione fiscale e non possa sovrapporsi o modificare il regime prescrizionale specifico previsto per i crediti previdenziali.

  • L. n. 335/1995, art. 3

    Norma sulla disciplina della prescrizione dei crediti previdenziali: la Corte ribadisce che i crediti previdenziali restano soggetti alla disciplina speciale (anche con principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione) e continuano ad applicarsi nei confronti del concessionario della riscossione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma che prevede un contributo unificato aggiuntivo; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione del contributo indicato nel provvedimento.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento e la formazione del ruolo non comportano automaticamente la "conversione" dei termini prescrizionali: i singoli crediti mantengono la loro natura e il relativo termine di prescrizione, salvo che esista un titolo giudiziale definitivo che produca effetto novativo.
  • Per i crediti previdenziali continua ad applicarsi la disciplina speciale (es. L. n. 335/1995, art. 3) anche nei confronti del concessionario della riscossione; pertanto il termine breve previsto per tali crediti prevale sulla generalità del termine decennale salvo giudicato.
  • L'atto amministrativo interno (il ruolo) ha efficacia esecutiva ma non può, di per sé, cambiare la natura sostanziale del credito né estendere i termini di prescrizione stabiliti dalla legge.
  • L'effetto di "actio iudicati" o di novazione richiede un accertamento giudiziale divenuto definitivo (giudicato); senza giudicato non si può pretendere l'applicazione di termini prescrizionali diversi da quelli originari.
  • La prova dell'interruzione della prescrizione incombe sul creditore: in assenza di atti interruttivi provati, opera la prescrizione secondo il termine previsto per il singolo credito.
  • Le norme sul procedimento amministrativo di riscossione fiscale (es. art. 20 d.lgs. 112/1999) non possono essere utilizzate per estendere a crediti extrafiscali o previdenziali termini prescrizionali diversi da quelli previsti dalla legge speciale.
  • In presenza di cartelle con voci miste (tributarie ed extratributarie) rimane rilevante la distinzione di giurisdizione e di disciplina: la qualificazione della natura del credito è fondamentale per determinare il termine prescrizionale applicabile.

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