Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25059/2020 del 09/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la retrocessione di terreni asserendo che risultava già giudizialmente accertato, con la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 24/1980 (passata in giudicato), che per i fondi occupati era stato emesso il decreto di esproprio anche per particelle diverse dalla particella catastale 182. Inoltre sostenevano che l'espressione "fatta l'espropriazione" dell'art. 63 I. 25/6/1865 n. 2359 dovesse intendersi in senso ampio, comprendendo anche l'acquisizione al patrimonio pubblico per cessione volontaria o per accessione invertita dovuta a irreversibile trasformazione, e non solo il formale decreto di esproprio; infine deducevano che, anche se l'opera pubblica avesse assunto diversa destinazione, ciò non avrebbe precluso la retrocessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Sciacca citata veniva menzionata solo incidentalmente e non fornisce prova che il decreto di esproprio riguardasse le particelle diverse dalla 182; il motivo è anche privo di autosufficienza poiché non riproduce gli atti e le statuizioni del precedente giudizio nei termini necessari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una nuova causa petendi (interpretazione estensiva di "fatta l'espropriazione") che non era stata oggetto di disamina nei gradi precedenti. Il terzo motivo è stato assorbito dalla decisione sull'inammissibilità del secondo: la retrocessione esige la prova dell'esproprio e, non essendovi tale prova, manca il presupposto per la retrocessione, rendendo superfluo il giudizio sulla diversa destinazione dell'opera. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio e al contributo unificato come indicato.

Norme richiamate

  • art. 63 I. 25 giugno 1865, n. 2359

    La Corte interpreta la locuzione "fatta l'espropriazione" in senso non estensivo: per la retrocessione è necessaria la prova dell'effettivo esproprio delle aree richieste (decreto di esproprio), e non può essere surrogata da mera occupazione, cessione volontaria o accessione invertita se tali aspetti non sono stati previamente dedotti e valutati nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato dalla difesa dei ricorrenti in relazione alla lamentata errata valutazione della questione di diritto, ma la Corte osserva che la censura esorbita dai limiti della censura motivazionale ammissibile in cassazione e non è stata ritenuta decisiva.

  • Cass., Sez. U, 7/04/2014, nn. 8053 e 8054

    La sentenza delle Sezioni Unite è menzionata in tema di limiti della censura motivazionale in cassazione; la Corte ritiene che anche con quel precedente la questione prospettata non sarebbe risultata decisiva.

  • DPR nr. 115 del 30 maggio 2002, art. 13 comma 1 quater

    Riferito in relazione al contributo unificato: la Corte rileva i presupposti processuali per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La prova dell'esproprio deve essere specifica e riferita alle singole particelle per le quali si chiede retrocessione: l'esistenza di un precedente giudicato non è sufficiente se da esso non emerge chiaramente la statuizione sul medesimo bene.
  • Non è ammesso introdurre in sede di impugnazione in cassazione (o tardivamente) una nuova causa petendi o una diversa interpretazione giuridica che non sia stata esaminata nei gradi precedenti; le nuove questioni non vagliate in merito risultano inammissibili.
  • La retrocessione ex art. 63 I. 2359 richiede il verificarsi congiunto di due condizioni: l'intervenuta espropriazione delle aree e la mancata realizzazione dell'opera; l'assenza della prova dell'esproprio impedisce l'operatività della norma, rendendo irrilevante la diversa destinazione eventualmente assunta dall'opera.
  • Quando si fa affidamento su una sentenza anteriore per provare fatti o effetti giuridici (es. esproprio), è necessario riprodurre e documentare integralmente la domanda e le statuizioni di quel giudizio nei termini esatti, così da permettere alla corte di valutare la portata e la decisività del giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.