Cassazione Civile, Sentenza n. 25029/2020 del 09/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La procedura impugna il decreto che aveva ammesso parte del credito del Comune nello stato passivo, articolando sette motivi: 1) difetto di giurisdizione perché la controversia sarebbe di competenza del giudice amministrativo; 2) ultravpetizione per il fatto che il Comune avrebbe chiesto somme senza chiedere la risoluzione del contratto; 3) ultravpetizione e violazione della normativa fallimentare (art. 72 l.f.) relativa alla possibilità di chiedere la risoluzione contro la curatela; 4) errata qualificazione degli effetti contrattuali: la convenzione prevedeva la decadenza dal diritto di superficie e non la risoluzione, con conseguente disciplina diversa di retrocessione e indennizzo; 5) violazione dei doveri del Comune e della disciplina della massa fallimentare (criticando l'interpretazione che premia l'inerzia comunale); 6) errata quantificazione e ammissione di voci di danno pro futuro e mancata considerazione della prescrizione e della limitazione dell'indennizzo prevista dalla convenzione (art. 19); 7) censura sulle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (giurisdizione) per giudicato interno, ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto (relativi a ultravpetizione e alla errata qualificazione della misura sanzionatoria contrattuale), assorbendo gli altri motivi. Ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Salerno in diversa composizione perché pronunci, correggendo il vizio individuato, applicando correttamente la convenzione (che prevedeva la decadenza e non la risoluzione) e decidendo sull'ammissione del credito del Comune nei termini risultanti dalla corretta interpretazione contrattuale. Ha altresì rimesso al giudice del merito la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 legge n. 241/1990
Riferita nella doglianza sulla giurisdizione amministrativa: la Corte ha ritenuto la questione caduta per giudicato interno e quindi non riapribile in cassazione
legge n. 1034/1971, artt. 5 e 7
Citate nell'ambito del rilievo sulla competenza del giudice amministrativo per materie urbanistiche/concessioni; la Corte ha però escluso riesame per giudicato implicito
d.lgs. n. 98/1998, artt. 33 e 34 (come sostituiti dalla legge n. 205/2000)
Riferimento normativo per la competenza amministrativa su concessioni e materia urbanistica; non riaperta dalla Cassazione per giudicato interno
art. 133 c.p.a.
Richiamato nelle doglianze sul contenuto della competenza amministrativa; la pronuncia del giudice del merito è stata ritenuta idonea a costituire giudicato implicito sulla giurisdizione
art. 112 c.p.c.
Invocato per il vizio di ultrapetizione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia deciso una diversa azione (risoluzione) rispetto a quella proposta (adempimento/penale/risarcimento), integrando ultrapetizione
artt. 1453 e ss. c.c.
Richiamati rispetto agli effetti della risoluzione e della diversa disciplina applicabile; la Corte ha rilevato che la convenzione prevedeva una diversa sanzione contrattuale (decadenza) rispetto alla risoluzione applicata dal giudice
art. 72 e 72-bis legge fallimentare
Citate in relazione all'esercizio dei diritti della curatela e alla possibilità di sciogliersi dai contratti; la Corte ha valutato la rilevanza di queste norme nell'ambito del conflitto tra effetti della risoluzione e della decadenza
artt. 1362 ss., 1372, 1382, 2697 c.c.
Richiamati in relazione all'interpretazione della convenzione e alla quantificazione dei crediti e penali; la Corte ha evidenziato errore nel fatto/diritto del giudice del merito nell'interpretare la clausola contrattuale
artt. 35 e 37 legge n. 865/1971
Citate per gli effetti in tema di diritto di superficie e successive vicende; la Corte ha considerato rilevante la disciplina richiamata nella convenzione
art. 19 della convenzione tra Comune e IACP Futura
prevista la penale mensile e l'indennizzo in caso di decadenza/retrocesso dal diritto di superficie
La Corte ha ritenuto che la convenzione non prevedeva la risoluzione contrattuale ma la decadenza con specifici effetti (restituzione dei terreni, indennizzo alla fallita), e che il Tribunale aveva errato applicando la risoluzione
art. 1458 c.c.
Richiamato dal Tribunale in merito all'operatività ex nunc della risoluzione; la Cassazione ha però rilevato che la corretta applicazione della convenzione rende centrale la distinzione tra risoluzione e decadenza
art. 91 c.p.c.
Invocato in relazione alle spese di lite; la Corte ha rimesso la liquidazione delle spese all'ufficio cui rinvia la causa
art. 99 legge fallimentare (modificato da d.lgs. n. 5/2006 e d.lgs. n. 169/2007)
Riferito dalla Corte per affermare il principio che l'opposizione allo stato passivo è giudizio impugnatorio che esclude domande nuove non proposte nel grado precedente; usato per escludere il riesame di questioni non tempestivamente sollevate
Massime di principio
- La questione di giurisdizione può ritenersi preclusa in cassazione se il giudice del merito ha pronunciato nel merito e le parti non hanno tempestivamente impugnato tale profilo: il giudicato implicito sul punto vincola il riesame
- In opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande o nuovi accertamenti non proposti nel grado precedente: chiompetenze e censure non sollevate per tempo possono essere inammissibili
- Occorre distinguere attentamente tra risoluzione del contratto e decadenza/altre sanzioni contrattuali previste dalla convenzione: la qualificazione giuridica incide sugli effetti (retroattività, retrocessione del diritto di superficie, indennizzi)
- Il giudice del merito deve applicare la disciplina contrattuale pattuita tra le parti; se la convenzione prevede una misura determinata (es. penale mensile o indennizzo) il giudice non può sostituirsi a quella qualificazione salvo errori interpretativi
- Nelle controversie fallimentari la tutela della massa richiede attenzione alla par condicio creditorum: voci di danno future o non documentate possono essere escluse dal passivo se non rispettano i requisiti di ammissibilità
- Se il curatore ha esercitato o può esercitare diritti specifici previsti dalla legge fallimentare (es. scioglimento dei contratti), ciò va valutato concretamente ma non autorizza il giudice a riformulare gli effetti contrattuali in contrasto con la convenzione
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