Cassazione Civile, Ordinanza n. 30905/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, nel 2012, di un credito originariamente vantato da una società fornitrice nei confronti di una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. Tale credito era stato oggetto di una precedente transazione nel 1997, seguita da un ulteriore accordo transattivo nel 2004. La cessionaria ha agito per ottenere anche gli interessi legali maturati sul credito durante la procedura concorsuale, sostenendo di aver acquistato l’intera posizione creditoria, comprensiva di accessori e interessi, nonché contestando la lettura data dai giudici di merito agli accordi transattivi e al contratto di cessione. Le resistenti hanno replicato che il credito era già stato soddisfatto in base alle transazioni e che, in ogni caso, gli interessi non erano dovuti in pendenza della procedura. Il ricorso principale ha dedotto: erronea valutazione del piano di riparto e del decreto di esecutività dello stato passivo; violazione delle regole di interpretazione contrattuale; nullità per avere la Corte d’appello fondato la decisione su una transazione del 2004 asseritamente nuova e non prodotta; violazione del divieto di nova in appello; omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità; motivazione contraddittoria; erronea qualificazione della transazione del 1997 come novativa; omesso esame di fatti decisivi relativi al rapporto tra transazione, giudizi definiti e contenuto del contratto di cessione. Il ricorso incidentale ha invece contestato la decorrenza degli interessi in pendenza dell’amministrazione straordinaria per difetto di esigibilità del credito e per applicazione della disciplina fallimentare agli interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di nullità/violazione del divieto di nova perché la Corte d’appello aveva fondato la decisione su una transazione del 2004 allegata per la prima volta in appello, e perché tale elemento non poteva essere valorizzato per ricostruire il contenuto del rapporto. Ha invece rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo, quinto, ottavo e nono, e assorbiti il sesto e il settimo. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale, affermando che la sospensione degli interessi prevista dalla legge fallimentare opera solo agli effetti del concorso e non nei rapporti tra creditore e debitore al di fuori della procedura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame di merito e regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione nell’uso delle prove; la Corte rileva che il motivo non è decisivo per superare la decisione su altre rationes o è infondato rispetto al piano di riparto
Invocato per censurare l’asserita attribuzione a un documento di un valore probatorio diverso da quello riconosciuto dal giudice di merito
Richiamato quale criterio di interpretazione letterale e complessiva del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione della violazione concreta
Invocato per sostenere che le clausole del contratto di cessione dovevano essere lette coordinatamente; la Corte ne ha ribadito l’uso come criterio ermeneutico, ma ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di autosufficienza
Richiamato tra i canoni ermeneutici dedotti dal ricorrente
È stato ritenuto violato dalla Corte territoriale per avere posto a fondamento della decisione una transazione dedotta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come base per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda fatti storici e non questioni interpretative o valutative
Richiamato per la nozione di transazione e per la distinzione tra transazione semplice e novativa
Richiamato in relazione alla novazione e all’animus novandi
Richiamato in relazione alla distinzione tra modificazioni accessorie e novazione
Invocato nel ricorso incidentale per negare la decorrenza degli interessi in mancanza di esigibilità
Richiamato per sostenere la sottrazione del patrimonio del debitore alla sua disponibilità durante la procedura
Richiamato insieme all’art. 42 l. fall. dal ricorso incidentale
Richiamato nel riepilogo dei fatti per la cristallizzazione degli interessi durante la procedura
La Corte afferma che la sospensione del corso degli interessi opera solo agli effetti del concorso, non nei rapporti esterni tra creditore e debitore
Richiamato per l’efficacia endoconcorsuale del decreto di esecutività dello stato passivo
Menzionato nel ricorso incidentale per sostenere la mancanza di richiamo nell’amministrazione straordinaria
Richiamato per il regime dell’amministrazione straordinaria e per il rinvio selettivo alle norme fallimentari
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali criteri siano stati violati e in quale passaggio della motivazione il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto.
- L’omesso esame di una questione processuale non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia, che riguarda solo domande ed eccezioni di merito.
- La transazione che venga invocata per paralizzare la pretesa avversaria e incidere sul diritto sostanziale dedotto integra una eccezione in senso stretto; se tale fattispecie è prospettata in appello, opera il divieto di nova.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo fatti storici principali o secondari, non questioni interpretative o ricostruzioni del contenuto di atti negoziali, che restano oggetto di valutazione di merito.
- Il decreto di esecutività dello stato passivo ha efficacia meramente endoconcorsuale: non attribuisce, fuori dalla procedura, un valore di prova legale idoneo a vincolare la ricostruzione del rapporto sostanziale tra creditore e debitore.
- La sospensione del corso degli interessi prevista dalla legge fallimentare opera soltanto agli effetti del concorso e non elimina, nei rapporti esterni tra debitore e creditore, la maturazione degli interessi dopo la chiusura della procedura.
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