Cassazione Civile, Ordinanza n. 29217/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso nei confronti della società contribuente. Secondo l'Amministrazione, il credito era stato maturato dalla società e successivamente utilizzato da una ditta individuale riconducibile al socio superstite, in un contesto di cessazione dell'attività sociale e prosecuzione dell'impresa in forma individuale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che, venuto meno il requisito della pluralità dei soci e manifestata la volontà del socio superstite di proseguire l'attività, la società avrebbe dovuto essere sciolta e liquidata, con successione del socio nella posizione della società anche sotto il profilo tributario; inoltre, la ditta individuale subentrante avrebbe dovuto adempiere agli obblighi dichiarativi e presentare la dichiarazione di inizio attività, in difetto dei quali il recupero era legittimo. La società ricorrente ha censurato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità del procedimento, per omessa pronuncia sulla regolarità della notifica dell'atto di recupero alla società, asseritamente esclusa dalla CTP; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, poiché l'affermazione della trasformazione della società in ditta individuale e del trasferimento degli obblighi dichiarativi implicherebbe che l'atto dovesse essere notificato al titolare della ditta subentrante e non alla società; 3) violazione degli artt. 2272, 2311, 2312, 2498 e 2504 c.c. e di circolari dell'Agenzia, sostenendo che, venuta meno la pluralità dei soci, l'azienda sarebbe stata assegnata al socio superstite che aveva dichiarato di proseguire l'impresa, con conseguente subentro della ditta individuale nella posizione della società e nel diritto di utilizzare il credito IVA in compensazione; da ciò deriverebbe l'illegittimità della notifica dell'atto di recupero alla società cessata invece che al soggetto succeduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque preso in considerazione la contestazione sulla regolarità della notificazione, implicitamente disattendendola; ha inoltre osservato che dagli atti risultava lo scioglimento della società ma non la sua estinzione, non essendo stata dimostrata la cancellazione. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era logica e non contraddittoria né apparente. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che esso non coglieva per intero la ratio decidendi della CTR: la decisione di merito si fondava non solo sull'idea della successione del socio nella posizione della società per effetto della prosecuzione individuale dell'attività, ma anche sul rilievo che tale successione non si era in concreto verificata per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e per la mancata estinzione della società. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e la dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione sulla notificazione era stata comunque affrontata e implicitamente disattesa dal giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato quale parametro del vizio denunciato, ma la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a contestare il contenuto motivazionale e non ha colto la ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere lo scioglimento della società al venir meno della pluralità dei soci.
Richiamato dal ricorrente in tema di conseguenze dello scioglimento e liquidazione della società.
Richiamato dal ricorrente per sostenere gli effetti dello scioglimento e la disciplina della cancellazione/estinzione.
Richiamato dal ricorrente in tema di continuità e successione nei rapporti in caso di trasformazione.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla successione/effetti delle operazioni societarie.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura per omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque considerato, anche implicitamente, la questione devoluta e l'abbia respinta nella sostanza.
- La motivazione non è apparente né contraddittoria se dal complesso della sentenza emerge una ratio decidendi intelligibile e logicamente consequenziale, ancorché sinteticamente esposta.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare solo una parte del ragionamento decisorio.
- In tema di vicende soggettive dell'impresa, la mera allegazione di una trasformazione o prosecuzione dell'attività non basta, occorrendo che la dedotta successione nei rapporti e negli obblighi fiscali sia effettivamente verificatasi secondo gli adempimenti richiesti e con la corretta posizione della società originaria.
- La mancata dimostrazione dell'estinzione della società e della cancellazione dal registro impedisce di affermare, sul solo piano probatorio, che il soggetto originario non fosse più destinatario dell'atto di recupero.
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