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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05035/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi oltre accessori e spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni dipendenti dell’amministrazione giudiziaria, inquadrati nel precedente sistema come cancellieri e poi trasposti, per effetto del CCNL 2006/2009 e del CCNI 29 luglio 2010, nelle nuove aree e fasce economiche del pubblico impiego privatizzato. Il ricorrente, unico appellante tra gli originari istanti, chiedeva di accertare la nullità del contratto collettivo integrativo e di ottenere l’inquadramento nel profilo di direttore amministrativo di Area terza, fascia F6 o, in subordine, F3, con le conseguenti differenze retributive. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che la contrattazione integrativa avesse rispettato le corrispondenze fissate dalla contrattazione nazionale, che i profili professionali fossero stati correttamente collocati nelle aree previste e che non vi fosse stato alcun demansionamento. Con il ricorso per cassazione il dipendente deduceva: 1) violazione degli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 CCNL Ministeri 2006/2009, sostenendo che la contrattazione integrativa avesse oltrepassato i limiti di individuazione dei profili fissati a livello nazionale; 2) violazione dell’art. 40 d.lgs. 165/2001, per la asserita nullità della disciplina integrativa in contrasto con il modello gerarchico della contrattazione articolata; 3) violazione degli artt. 8 CCNL 2006/2009, 2103 c.c. e 52 d.lgs. 165/2001, per avere escluso il demansionamento conseguente alla nuova classificazione. La Corte ha ritenuto i motivi, tra loro connessi, in parte inammissibili perché meramente reiterativi delle difese di merito e comunque infondati, affermando che nel pubblico impiego privatizzato la disciplina degli inquadramenti è affidata al sistema della contrattazione collettiva e le scelte in materia di corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove aree non sono sindacabili dal giudice; ha inoltre escluso che l’art. 7 del CCNL potesse fondare la nullità del contratto integrativo, che l’inquadramento contestato fosse difforme dalla tabella di trasposizione richiamata dall’art. 10 e che potessero invocarsi diritti quesiti relativi a precedenti assetti classificatori per pretendere un diverso inquadramento.

Norme richiamate

  • artt. 5, 6, 7, 8 e 10 CCNL Ministeri 2006/2009

    Le disposizioni contrattuali collettive nazionali richiamate non sono state ritenute idonee a fondare la nullità del contratto integrativo né a imporre un diverso inquadramento rispetto alla tabella di trasposizione prevista dal sistema di classificazione.

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    La norma sul modello di contrattazione articolata non è stata ritenuta violata dalla disciplina integrativa in materia di inquadramenti, poiché le scelte di classificazione sono affidate alla contrattazione collettiva del comparto.

  • art. 2103 c.c.

    La disposizione sulle mansioni nel lavoro subordinato privato non è stata ritenuta parametro decisivo per sindacare gli inquadramenti del pubblico impiego privatizzato, soggetti a disciplina speciale collettiva.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    La norma sulle mansioni nel pubblico impiego è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che, nel caso di specie, la nuova classificazione integrativa integrasse un illegittimo demansionamento.

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    Il principio di non discriminazione non costituisce parametro per sindacare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva in materia di inquadramento e corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove aree.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 7 CCNL di comparto 2006/2009

    È stato ritenuto non idoneo a fondare la nullità delle previsioni del contratto integrativo, essendo la classificazione conforme alla trasposizione prevista dal sistema contrattuale nazionale.

  • art. 8 CCNL di comparto 2006/2009

    È stato invocato per sostenere il demansionamento, ma la Corte ha escluso che la riclassificazione avesse sottratto compiti precedentemente assegnati.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato la disciplina degli inquadramenti e la corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove aree è rimessa alla contrattazione collettiva di settore, con conseguente ampia insindacabilità giudiziale delle scelte classificatorie, salvo violazioni di norme imperative specifiche.
  • Le norme del lavoro subordinato privato in tema di mansioni non operano come parametro generale per censurare gli inquadramenti nel pubblico impiego privatizzato quando la materia sia regolata da un sistema speciale di contrattazione collettiva.
  • La nullità di un contratto integrativo non può essere desunta in via automatica dal mero dissenso sulla classificazione professionale, occorrendo la concreta violazione di vincoli posti dal contratto nazionale o da norme inderogabili.
  • In materia di successione tra sistemi di classificazione del personale, il giudice deve verificare la coerenza della trasposizione con la tabella contrattuale prevista, non sostituendo la propria valutazione a quella delle parti sociali.
  • I c.d. diritti quesiti, nei rapporti di durata, rilevano solo con riferimento a prestazioni già rese o a fasi del rapporto già esaurite, non potendo essere invocati per cristallizzare in futuro un determinato inquadramento professionale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFR
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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