Sentenza del 25/06/2024 n. 17532 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società chiedevano il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per il 2011 in quanto partecipanti a fondi comuni d’investimento immobiliare, ai sensi dell’art. 32, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato nel 2011. Sostenevano che la disciplina fosse incompatibile con il diritto dell’Unione e con la CEDU, anche per la sua asserita natura confiscatoria e retroattività, e sollecitavano una questione di legittimità costituzionale. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la CTP di Vicenza aveva respinto le domande e la CTR del Veneto aveva confermato il rigetto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 231/2015. In cassazione sono stati formulati cinque motivi: contrasto con il diritto unionale e convenzionale; incostituzionalità rispetto agli artt. 3, 24, 41, 53, 77, 97 e 117 Cost.; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; vizio di motivazione e contestazione della lettura della sentenza costituzionale; violazione dello Statuto del contribuente, dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Il primo motivo è infondato: la controversia riguarda un’imposta diretta non armonizzata e le società non hanno individuato un collegamento della disciplina con norme dell’Unione; la Carta dei diritti fondamentali non è quindi applicabile e non ricorrono i presupposti per la disapplicazione o per un rinvio pregiudiziale. La CEDU non consente la disapplicazione diretta della legge nazionale e, nel caso concreto, non è stato ravvisato un fondamento per rimettere la questione alla Corte costituzionale. Il secondo motivo è infondato: la sentenza costituzionale n. 231/2015 aveva spiegato la funzione transitoria dell’imposta e il rischio che la sua eliminazione producesse un’esenzione non giustificata; le ulteriori censure costituzionali sono state ritenute manifestamente infondate o non pertinenti, anche perché le società non avevano allegato di essersi spogliate delle partecipazioni nel periodo d’imposta. Il terzo motivo è infondato: la reiezione delle pretese risultava implicitamente dalla decisione d’appello, anche senza una specifica risposta a ogni argomento. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili: lamentavano carenze motivazionali non riconducibili al minimo costituzionale e formulavano censure confuse o già esaminate; lo Statuto del contribuente non ha rango superiore alla legge ordinaria e non consente di disapplicare una norma di legge. La Corte ha condannato le società alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in Euro 34.591,40 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non è indicato l’importo dell’imposta sostitutiva oggetto delle istanze di rimborso.
Norme richiamate
I due commi, in sintesi, prevedono il nuovo sistema di imposizione fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare, a regime e in via transitoria.
Il comma 3-bis introduce l’imputazione per trasparenza dei redditi ai partecipanti non istituzionali con partecipazioni superiori al 5%; il comma 4-bis applica, in via transitoria, ai partecipanti che superavano tale soglia al 31 dicembre 2010 un’imposta sostitutiva del 5% sul valore medio della quota posseduta nel 2010.
Art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e art. 51 della Carta
Nella causa in esame si verte in tema di imposizione diretta e non armonizzata, per cui emerge chiaramente l'estraneità della disciplina denunciata rispetto al diritto unionale.
Le tutele della Carta, compreso il diritto di proprietà invocato dalle società, operano nei confronti degli Stati membri solo quando la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Un’imposta diretta non armonizzata, senza uno specifico collegamento con norme unionali, non consente di invocare la Carta per ottenere la disapplicazione della norma nazionale.
Art. 6, paragrafo 1, TUE
L'art. 6 del Trattato UE, che al paragrafo 1, primo alinea, stabilisce che "le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati".
La Carta non amplia le competenze dell’Unione: la sua invocabilità resta subordinata all’esistenza di una materia già ricadente nel diritto dell’Unione.
Art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e art. 117 Cost.
In caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l'art. 117 Cost.
La CEDU non è parametro che consenta al giudice comune di disapplicare direttamente una legge nazionale; un eventuale contrasto va sottoposto alla Corte costituzionale tramite l’art. 117 Cost. La Corte ha inoltre ritenuto non dimostrata, nel caso concreto, una violazione convenzionale.
Art. 267, terzo comma, TFUE
Un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale, qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio.
Il giudice di ultima istanza può non rinviare la questione alla CGUE quando la risposta risulta già dalla giurisprudenza consolidata o l’interpretazione non lascia ragionevoli dubbi; la parte non ha diritto a un rinvio automatico.
Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Non vi è omessa pronuncia solo perché manca una risposta espressa a una singola censura, se il rigetto della domanda è implicito nella logica della decisione.
Art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
A seguito della modifica recata all'art. 360, cod. proc. civ., il vizio motivazionale è limitato all'ipotesi di sentenza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente, di guisa che eventuali carenze inferiori al minimo costituzionale non possono assurgere ad ipotesi rilevanti ai fini della cassazione della pronuncia.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione manca o è meramente apparente; una motivazione ritenuta insufficiente o poco persuasiva, ma esistente, non basta a ottenere la cassazione.
Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria.
Lo Statuto orienta l’interpretazione delle norme tributarie, ma non prevale sulla legge ordinaria e non costituisce, da solo, base per disapplicare una norma legislativa o dichiararla costituzionalmente illegittima.
Art. 10, commi 1 e 2, L. n. 212/2000
Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.
L’affidamento può escludere sanzioni e conseguenze accessorie connesse a un inadempimento colpevole, ma non elimina il tributo quando si sono realizzati i presupposti oggettivi dell’imposizione.
Art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
Nel liquidare le spese, la Corte ha applicato la maggiorazione prevista per il caso in cui un avvocato assista un soggetto contro più soggetti, calcolando un compenso unico con maggiorazione del 30% per ciascun soggetto oltre il primo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, e art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per invocare la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e chiedere la disapplicazione di una norma nazionale, occorre dimostrare uno specifico collegamento della fattispecie con il diritto dell’Unione; la mera natura tributaria o l’asserita lesione di un diritto fondamentale non bastano, soprattutto per imposte dirette non armonizzate.
- La CEDU non autorizza il giudice nazionale a disapplicare direttamente una legge interna: un contrasto rilevante va prospettato attraverso una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117 Cost.
- La modifica della disciplina fiscale e la sua applicazione a situazioni pregresse non sono automaticamente incompatibili con l’affidamento o con il diritto convenzionale. La contestazione deve dimostrare una specifica lesione giuridicamente rilevante; l’aspettativa che la normativa resti immutata, da sola, non è sufficiente.
- L’affidamento del contribuente può incidere su sanzioni e conseguenze accessorie, ma non sulla debenza del tributo se si sono verificati i presupposti oggettivi dell’imposizione.
- Nel ricorso per cassazione, l’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione respinge implicitamente una pretesa incompatibile con il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio motivazionale, invece, richiede una motivazione assente o meramente apparente, non una semplice insufficienza o una lettura alternativa della decisione.
- Lo Statuto del contribuente serve come criterio interpretativo e non prevale sulla legge ordinaria; non può, da solo, fondare la disapplicazione di una norma di legge.
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