Sentenza del 25/06/2024 n. 17501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo all’IVA all’importazione 2015 e alle sanzioni, notificato a GT Service sulla base del processo verbale di constatazione dell’8 febbraio 2017. L’Agenzia chiedeva il pagamento in solido con l’importatrice Centro Srl, poiché per le importazioni erano state presentate dichiarazioni d’intento false. La CTP di Como aveva respinto il ricorso della contribuente. La CTR della Lombardia aveva invece accolto l’appello, ritenendo che l’IVA all’importazione sia un tributo interno e che la responsabilità solidale del rappresentante indiretto riguardi i soli dazi; aveva inoltre limitato i controlli dello spedizioniere alla corrispondenza tra dichiarazione e documentazione sulla merce ed escluso la sua responsabilità per le sanzioni. In cassazione l’Agenzia aveva formulato tre motivi, contestando l’esclusione della responsabilità solidale per l’IVA, l’esclusione della responsabilità per imposta e sanzioni alla luce delle norme invocate e la limitazione del dovere di controllo dello spedizioniere.
La decisione
Il 12 marzo 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preso atto dell’orientamento della Cassazione (sentenza n. 35861 del 2023) contrario alla responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, ha rinunciato al ricorso. La Corte ha accolto la rinuncia e dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza decidere nel merito i tre motivi e senza provvedere sulle spese, poiché la resistente non si era costituita. Resta quindi ferma la sentenza della CTR favorevole a GT Service; non vi è stata una pronuncia di merito della Cassazione sui motivi dell’Agenzia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, una volta accolta, determina l’estinzione del giudizio e impedisce una decisione sui motivi di impugnazione: non va quindi interpretata come un rigetto nel merito delle tesi del ricorrente.
- Se il resistente non si è costituito, la Corte può dichiarare l’estinzione senza adottare un provvedimento sulle spese.
- In questo caso è rimasta efficace la decisione di appello favorevole al contribuente, ma la Cassazione non ne ha confermato nel merito le motivazioni: per valutare la portata del principio sulla responsabilità del rappresentante doganale indiretto occorre considerare la giurisprudenza richiamata, non la sola declaratoria di estinzione.
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