Sentenza del 25/06/2024 n. 17494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia principale riguardava l’intimazione di pagamento notificata il 26 gennaio 2018 ad A.A. per un debito relativo al 2005, fondato su una cartella notificata il 2 ottobre 2007, quale erede e coobbligata di B.B. La contribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale; ADER sosteneva invece la prescrizione decennale, assumendo che il credito riguardasse accise sulla lavorazione dei tabacchi, e invocava vari atti interruttivi e un periodo di sospensione. La CTP di Terni accolse il ricorso e la CTR dell’Umbria confermò, ritenendo quinquennale la prescrizione e non efficace l’istanza di rateizzazione presentata da altri soggetti. In cassazione ADER ha articolato quattro motivi: errore di percezione e omesso esame; motivazione apparente; violazione delle norme sulla responsabilità dell’erede e sulla definitività della cartella; errata individuazione del termine di prescrizione e degli atti interruttivi. In pendenza del giudizio, A.A. ha inoltre impugnato il diniego dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla definizione agevolata richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge n. 197/2022, sostenendo che la lite fosse definibile anche se nel giudizio era parte soltanto ADER.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso successivo di A.A. contro il diniego di definizione agevolata: il comma 186 richiede che l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia parte processuale in senso formale entro il 1° gennaio 2023; non basta che l’Agenzia sia titolare del rapporto tributario, se il ricorso è stato proposto soltanto contro ADER e l’ente impositore non è stato chiamato né è intervenuto. Il primo motivo del ricorso successivo, sulla mancata chiamata dell’ente impositore nel giudizio originario, è stato dichiarato inammissibile perché non censurava il contenuto del diniego. Quanto al ricorso principale di ADER, la Corte ha accolto il secondo motivo per motivazione apparente: la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché escludesse la natura del credito dedotta da ADER e la coobbligazione della contribuente, né perché ritenesse inidonei gli atti interruttivi diversi dalla rateizzazione. Gli altri tre motivi di ADER sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva né la prescrizione né la natura del credito.
Norme richiamate
Art. 1, comma 186, legge n. 197/2022
La norma, come precisato nella Relazione illustrativa, ricalca lo schema contenuto nella precedente definizione agevolata contenuta nell' articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 sulla c.d. "pace fiscale", differenziandosene - come si vedrà - essenzialmente sotto due rilevanti profili: il primo, rappresentato dal venir meno del riferimento all'atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo per la definizione, per cui la nuova "tregua fiscale" riguarda tutte le controversie tributarie in quanto tali
La definizione agevolata riguarda le controversie tributarie pendenti, senza che sia necessario impugnare uno specifico atto impositivo, ma richiede il requisito soggettivo che l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia parte formale del giudizio.
Art. 1, comma 186, legge n. 197/2022 — requisito della parte processuale
Restano, dunque, escluse dal perimetro applicativo della disciplina in commento le controversie instaurate nei confronti di soggetti diversi dai precedenti: in primis, i giudizi nei confronti della sola Agenzia delle entrate-Riscossione (e nei quali, come detto, non sia intervenuta entro il 1 gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli).
La mera titolarità sostanziale del credito da parte dell’ente impositore non è sufficiente. Se il giudizio è instaurato soltanto contro ADER, la lite non è definibile ai sensi del comma 186 quando l’Agenzia competente non sia stata chiamata o non sia intervenuta entro la data prevista.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Come precisato da questa Corte, "ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento"
La sentenza deve rendere riconoscibili le ragioni di fatto e di diritto e il percorso logico seguito. È apparente la motivazione che non consente di verificare perché il giudice abbia ritenuto provati o non provati i fatti e valutato le prove in un determinato modo.
Art. 111, comma 6, Cost.
Trattasi, pertanto, di motivazione costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere una soglia minima di intelligibilità e controllo: una decisione che non spiega perché alcuni atti siano inidonei a interrompere la prescrizione, o perché siano escluse la natura del credito e la coobbligazione, viola tale garanzia.
Massime di principio
- Per accedere a una definizione agevolata riservata alle liti in cui è parte una determinata amministrazione, conta la partecipazione processuale formale, non la sola titolarità sostanziale del tributo. La lite contro il solo agente della riscossione resta esclusa se l’ente impositore non è stato chiamato o non è intervenuto entro il termine previsto.
- Una sentenza tributaria deve spiegare in modo verificabile le ragioni della decisione su ciascuna questione decisiva. Non è sufficiente menzionare gli atti o concludere che non sono efficaci: occorre chiarire perché le prove e gli atti rilevanti non dimostrino la tesi della parte.
- Quando sono dedotti più possibili atti interruttivi della prescrizione, il giudice deve valutarli in modo comprensibile e non può limitarsi a escludere l’efficacia di uno solo, senza spiegare la sorte degli altri.
- La cassazione per motivazione apparente non accerta automaticamente che il credito sia prescritto o che la tesi del contribuente sia infondata: comporta il rinvio al giudice di merito per una nuova decisione adeguatamente motivata.
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