Sentenza del 25/06/2024 n. 17461 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva accertato per il 2014 un maggior reddito Irpef ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter, TUIR, per l’uso gratuito da parte di A.A. di un immobile riconducibile alla sua famiglia e ritenuto concesso da una società. La CTP di Bologna aveva respinto il ricorso e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva confermato l’accertamento, ritenendo che l’immobile fosse divenuto nel 2009 di proprietà della società semplice Scalini Battivento per affrancazione dell’enfiteusi. A.A. ha contestato principalmente l’applicabilità della norma agli immobili concessi da una società semplice; in subordine ha dedotto extrapetizione e omessa pronuncia su motivi d’appello, comprese le sanzioni, vizio nella determinazione del valore locativo e violazione delle regole sulle spese. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato che l’affrancazione fosse effettiva e ha dedotto elementi indicativi della simulazione dell’enfiteusi e della persistente titolarità dell’immobile in capo alla Lory Srl.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di A.A.: l’art. 67, comma 1, lett. h-ter, TUIR non si applica agli immobili concessi in godimento da una società semplice, che non svolge attività d’impresa. Gli altri cinque motivi del ricorso principale sono rimasti assorbiti. È stato accolto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia nella parte relativa all’omesso esame complessivo degli indizi sulla possibile simulazione dell’enfiteusi: la sola affrancazione non era decisiva e la CTR avrebbe dovuto valutare congiuntamente inattività della società semplice, mancato pagamento di canoni, natura delle migliorie e disponibilità materiale dell’immobile da parte della famiglia. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è dunque un vincitore definitivo: A.A. ha prevalso sulla questione interpretativa della norma, mentre l’Agenzia ha ottenuto l’accoglimento del motivo incidentale sulla valutazione degli indizi.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. h-ter, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il presupposto dell'imposizione di detti redditi è, infatti, che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice.
La disposizione tassa la differenza tra valore di mercato e corrispettivo per il godimento di beni d’impresa concessi a soci o familiari; non si applica quando il concedente è una società semplice, che non esercita attività commerciale.
la prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Cass. 09/03/2012, n. 3703), ed invece esaminando e dando rilevanza solo alla circostanza della avvenuta affrancazione, elemento di per sé non dirimente in senso contrario alla simulazione dell'enfiteusi e quindi non dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, propri dell' art. 2729 cod. civ.
Gli indizi devono essere valutati unitariamente e in reciproca correlazione, secondo gravità, precisione e concordanza. Non basta attribuire valore decisivo a un singolo elemento, come l’affrancazione, senza confrontarlo con gli altri fatti rilevanti.
la violazione dell' art. 2697 cod. civ. si configura nel caso in cui il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'"onus probandi" a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni
La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice ne attribuisce l’onere alla parte sbagliata. Non coincide con una contestazione del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove.
la violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.
Il vizio sussiste se il giudice altera le regole legali di valutazione della prova, non per il solo fatto che la parte dissenta dall’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Massime di principio
- La disciplina del reddito derivante dalla concessione in godimento di beni d’impresa a soci o familiari non si estende ai beni concessi da una società semplice, perché questa non svolge attività commerciale.
- Se l’applicazione della disciplina dipende dall’identità del proprietario o concedente, il giudice deve accertare tale circostanza: se emergono indizi di simulazione, non può fermarsi a un singolo documento o passaggio formale, ma deve valutarli complessivamente.
- La contestazione della valutazione delle prove non integra automaticamente violazione degli artt. 2697 o 116 c.p.c.; occorre indicare, rispettivamente, l’errata attribuzione dell’onere probatorio o la specifica violazione delle regole legali di valutazione.
- La cassazione con rinvio non risolve definitivamente la controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare i fatti secondo i principi indicati e pronunciarsi nuovamente anche sulle questioni rimaste assorbite, se ancora rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 giu 2024Sentenza del 25/06/2024 n. 17441 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 giu 2024Sentenza del 25/06/2024 n. 17494 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 giu 2024Sentenza del 25/06/2024 n. 17500 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 giu 2024Sentenza del 25/06/2024 n. 17501 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 giu 2024Sentenza del 25/06/2024 n. 17532 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 giu 2024Sentenza del 25/06/2024 n. 596 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →