Cassazione Civile, Ordinanza n. 03898/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l’istanza della contribuente, rilevando il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In applicazione del terzo periodo del comma 13 dell’art. 6 citato, ha posto le spese del processo a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno 2006 relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA; la CTP di Firenze aveva accolto il ricorso e annullato l’atto, la CTR Toscana aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia compensando le spese. L’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha però comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositando documentazione attestante la regolarità della domanda e l’integrale pagamento.
Norme richiamate
comma 2-ter; terzo periodo del comma 13
La definizione agevolata della controversia tributaria, se perfezionata e documentalmente comprovata, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la parte dimostra il perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La prova del perfezionamento della definizione agevolata può essere fornita mediante la documentazione attestante la regolarità della domanda e l’avvenuto pagamento integrale.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03888/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03889/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03892/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03897/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →