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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03898/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l’istanza della contribuente, rilevando il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In applicazione del terzo periodo del comma 13 dell’art. 6 citato, ha posto le spese del processo a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno 2006 relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA; la CTP di Firenze aveva accolto il ricorso e annullato l’atto, la CTR Toscana aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia compensando le spese. L’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha però comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositando documentazione attestante la regolarità della domanda e l’integrale pagamento.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    comma 2-ter; terzo periodo del comma 13

    La definizione agevolata della controversia tributaria, se perfezionata e documentalmente comprovata, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • Quando la parte dimostra il perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La prova del perfezionamento della definizione agevolata può essere fornita mediante la documentazione attestante la regolarità della domanda e l’avvenuto pagamento integrale.
  • In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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