Sentenza del 01/07/2015 n. 13488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
B.B. chiedeva il rimborso di complessivi 3.331,40 euro di IRAP versata per gli anni 1999-2002. La CTP di Forlì aveva riconosciuto l’assenza di autonoma organizzazione, ma ridotto il credito di 381,14 euro per decadenza ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973 e di 1.296 euro già utilizzati in compensazione; la CTR Emilia-Romagna aveva confermato il parziale accoglimento. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR, depositata il 21 maggio 2009, con un unico motivo: insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione richiesta dall’art. 2 del d.lgs. 446/1997. Secondo l’Agenzia, la CTR non avrebbe valutato concretamente beni strumentali di valore superiore a 10.000 euro, uno studio professionale di 50 mq e la partecipazione del contribuente a uno studio associato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo sufficiente e coerente la motivazione della CTR: i ricavi provenivano dall’incasso di crediti di procedure fallimentari, i mezzi e i capitali impiegati erano trascurabili e non risultavano dipendenti né investimenti strumentali considerevoli. Il valore dei beni e la dimensione dello studio, isolatamente considerati, non dimostravano l’autonoma organizzazione; la partecipazione allo studio associato era irrilevante perché l’eventuale presupposto IRAP riferibile a tale organizzazione riguardava un soggetto diverso. Resta quindi ferma la decisione favorevole al contribuente nei limiti del credito riconosciuto dai giudici di merito, dopo le riduzioni indicate. Nessuna condanna alle spese in Cassazione, poiché B.B. non si è costituito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’IRAP sul lavoro autonomo presuppone che il professionista sia responsabile di un’organizzazione propria e che questa si manifesti in beni strumentali eccedenti il minimo normalmente necessario oppure nell’impiego non occasionale di lavoro altrui. La verifica spetta al giudice di merito e, se la motivazione è congrua, non è riesaminabile in Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
La norma è richiamata quale base del motivo di ricorso per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto, il motivo non è stato accolto perché la CTR aveva esposto in modo adeguato gli elementi e il ragionamento alla base della valutazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La disposizione è stata applicata dai giudici di merito per dichiarare decaduto il contribuente dal rimborso di 381,14 euro. La sentenza di Cassazione non esamina autonomamente tale statuizione, concentrandosi sul motivo dell’Agenzia relativo all’autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Per l’attività professionale, la sola titolarità di beni strumentali o la disponibilità di uno studio non provano automaticamente l’autonoma organizzazione: occorre valutarne entità e funzione rispetto alle esigenze minime dell’attività.
- L’impiego non occasionale di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo normalmente necessario può integrare il presupposto organizzativo; il giudizio dipende da una valutazione concreta dell’insieme degli elementi.
- La partecipazione a uno studio associato non dimostra, di per sé, l’autonoma organizzazione del singolo professionista ai fini della sua IRAP, se l’organizzazione considerata è riferibile a un soggetto distinto.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell’IRAP deve provare l’assenza delle condizioni che realizzano l’autonoma organizzazione.
- In Cassazione la valutazione di merito sull’autonoma organizzazione non viene sostituita da una nuova valutazione dei fatti se la motivazione del giudice è congrua e spiega il percorso logico seguito.
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