Sentenza n. 725/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: del provvedimento del 28/09/2021, notificato in data 14/10/2021, con cui la Questura di Cosenza denegava il rilascio della licenza ex art. 127 TULPS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza ex art. 127 TULPS per l'esercizio del commercio al dettaglio di oggetti preziosi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una nuova istanza di rilascio della licenza il 12 aprile 2021, dopo che una precedente licenza, rilasciata nel 2007, era stata revocata nel 2014. Ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 127 TULPS e dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, buon andamento, presunzione di innocenza ed eguaglianza; ha inoltre denunciato omessa istruttoria, difetto di motivazione, violazione dell'art. 43 Cost. e mancata comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che il decorso di quasi sette anni dalla revoca avrebbe imposto una nuova e autonoma valutazione della situazione, anche considerando i fatti sopravvenuti e la condotta successiva, e che il mero richiamo alla precedente revoca non poteva giustificare il diniego di una nuova istanza. La Questura, nella relazione istruttoria depositata in giudizio, ha richiamato anche la presenza di molteplici precedenti penali, ma tali elementi non erano stati indicati nel provvedimento impugnato né erano stati considerati ostativi nel diniego. Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la domanda cautelare era stata respinta con precedente ordinanza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il TAR ha ritenuto insufficiente e incongrua la motivazione, poiché al momento della nuova istanza il ricorrente non era titolare di alcuna licenza e aveva quindi titolo a presentare una nuova domanda. La precedente revoca non costituiva, di per sé, una ragione sufficiente per negare il rilascio: l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria aggiornata e valutare complessivamente i fatti sopravvenuti e la condotta tenuta dopo il 2014. I precedenti penali richiamati dalla Questura soltanto nella relazione istruttoria non potevano integrare la motivazione del diniego, non essendo stati menzionati nell'atto né considerati come ragioni ostative. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità del preavviso di diniego, trattandosi di procedimento discrezionale avviato su istanza di parte; in assenza della comunicazione dei motivi ostativi, l'Amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; è stata confermata l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata tra i parametri che il ricorrente assume violati nel diniego della licenza.
Costituisce la base normativa della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di oggetti preziosi; il relativo potere amministrativo deve essere esercitato mediante una valutazione aggiornata della nuova istanza.
È richiamato dal ricorrente con riferimento alla precedente revoca della licenza; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; il diniego è stato ritenuto insufficiente e incongruo perché fondato esclusivamente sulla precedente revoca, senza valutazione aggiornata della nuova istanza.
Il preavviso di diniego è necessario, secondo il TAR, nei procedimenti discrezionali avviati su istanza di parte; la sua omissione impedisce all'Amministrazione di dimostrare in giudizio l'immutabilità del contenuto dell'atto.
art. 43 Cost.
È richiamato tra i parametri costituzionali invocati dal ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
È richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento europeo, la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La precedente revoca di un titolo abilitativo non costituisce, di per sé, un impedimento permanente alla presentazione e all'esame di una nuova istanza, quando il privato non sia più titolare del titolo revocato; la nuova domanda deve essere valutata mediante un'istruttoria aggiornata, considerando i fatti sopravvenuti e la condotta successiva dell'interessato.
- In un procedimento discrezionale avviato su istanza di parte, l'Amministrazione deve motivare il diniego sulla base degli elementi effettivamente valutati nel procedimento; non può fondare la decisione giudiziale su ragioni ostative emerse soltanto da una relazione istruttoria depositata in giudizio e non esplicitate nell'atto impugnato.
- L'omessa comunicazione del preavviso di diniego in un procedimento discrezionale impedisce all'Amministrazione di dimostrare in giudizio, ai sensi della disciplina sulla non annullabilità dei vizi formali, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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