Cassazione Civile, Sentenza n. 24777/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ryanair impugnava il diniego di rimborso IVA per imposta indebitamente fatturata e versata, contestando che l'Amministrazione non potesse opporre la mancata restituzione della rivalsa ai committenti/cessionari come motivo per rifiutare il rimborso e denunciando violazioni normative e di onere probatorio in relazione a norme nazionali e principi UE sulla neutralità dell'IVA e sull'indebito arricchimento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso della Ryanair. La Corte ha confermato che, pur essendo il cedente/prestatore titolare del diritto di rimborso dell'IVA versata indebitamente, tale diritto può essere escluso in presenza del rischio concreto di perdita di gettito o di un ingiustificato arricchimento del cedente. La mancata restituzione ai committenti/cessionari dell'IVA riscossa in rivalsa può costituire un elemento presuntivo, sufficientemente qualificato, dell'indebito arricchimento; l'Amministrazione deve allegare e provare fatti impeditivi, ma il giudice può formare il suo convincimento anche su presunzioni gravi e precise. Nel caso di specie Ryanair non aveva dimostrato in sede di merito circostanze alternative (es. danno per prezzi fissi, restituzioni effettuate) idonee a neutralizzare il rischio di indebito arricchimento, pertanto il rimborso è stato escluso. Il ricorso è stato rigettato e Ryanair condannata alle spese.
Norme richiamate
Richiamato in tema di oneri probatori e deduzioni nel giudizio tributario; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha ammesso la possibilità per l'Amministrazione di proporre fatti impeditivi (ing. arricchimento) purché provati o fondati su presunzioni gravi e precise.
artt. 17, 18, 30-ter d.P.R. n. 633/1972
Norme sull'IVA e sulla restituzione dell'imposta non dovuta (30-ter): la Corte ha spiegato che l'art. 30-ter non esclude che la mancata restituzione della rivalsa sia valutata nell'ambito dell'eccezione di ingiustificato arricchimento quale fatto impeditivo del rimborso.
art. 29 comma 2 legge n. 428/1990
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul punto, confermando che la traslazione dell'imposta può essere valutata come circostanza pertinente nella verifica dell'ingiustificato arricchimento.
Richiamato come norma evocata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura, essendo legittima la valutazione della mancata restituzione della rivalsa come elemento presuntivo dell'indebito arricchimento.
artt. 2967, 2727, 2728, 2729 c.c.
Norme sul titolo e sulla prova (codice civile); citate in relazione all'onere e alle regole della prova: la Corte ha ricordato che il giudice nazionale può fondare la decisione su presunzioni purché gravi, precise e univoche.
Richiamato in relazione al rimedio dell'arricchimento senza causa; la Corte ha ammesso che l'istituto può essere fatto valere anche d'ufficio nei limiti degli elementi di fatto acquisiti.
Direttiva 2006/112/CE (art. 90 e artt. 63, 167, 203 citati)
Richiamata per i principi comunitari di neutralità, effettività ed equivalenza: il diritto UE riconosce il rimborso dell'IVA indebitamente riscosso, ma non impedisce che lo Stato membro rifiuti il rimborso quando ciò produrrebbe un arricchimento senza causa; gli Stati devono però garantire che le condizioni procedurali non rendano impossibile l'esercizio dei diritti.
6ª Direttiva 77/388/CEE
Richiamata storicamente per il principio di neutralità dell'IVA, confermato poi dalla Direttiva 2006/112/CE; funge da cornice per valutare l'esclusione del rimborso in caso di rischio di perdita di gettito o indebito arricchimento.
Massime di principio
- Il cedente/prestatore ha in linea di principio diritto al rimborso dell'IVA versata indebitamente, ma il rimborso può essere escluso se sussiste un concreto rischio di perdita di gettito o se il rimborso determinerebbe un ingiustificato arricchimento del richiedente.
- La mancata restituzione ai committenti/cessionari dell'IVA riscosso in rivalsa è una circostanza pertinente e può costituire una presunzione grave e precisa di indebito arricchimento, idonea a impedire il rimborso se il cedente non dimostra che l'onere è stato neutralizzato.
- L'onere di allegazione e prova di fatti impeditivi incombe sull'Amministrazione, ma il giudice nazionale può basare il proprio convincimento anche su presunzioni qualificate quando i fatti (es. pagamento della rivalsa e mancata restituzione) sono documentati.
- Se il cedente vuole ottenere il rimborso, è determinante provare che l'onere economico dell'IVA è stato integralmente neutralizzato (es. prova di restituzioni ai clienti, impossibilità documentata di restituzione, o prova di un danno economico reale come prezzi fissi e perdita di margine).
- In sede processuale non è possibile introdurre nuovi fatti decisivi in cassazione: chi contesta l'eccezione di ingiustificato arricchimento deve aver portato le relative prove nel giudizio di merito.
- Principi UE (neutralità, effettività, equivalenza) consentono agli ordinamenti nazionali di disciplinare le modalità di rimborso purché non rendano praticamente impossibile l'esercizio del diritto al rimborso; pertanto gli Stati devono prevedere strumenti per tutelare il cessionario quando il rimborso al cedente risulti impossibile.
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