Cassazione Civile, Sentenza n. 24700/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava un avviso d'accertamento relativo all'anno 2008 con maggiori imposte IRES, IVA e IRAP per complessivi €121.926,00 oltre sanzioni, dovuti a contestazioni quali minusvalenze non riconosciute, costi non deducibili e altre voci rilevanti per la determinazione dell'imponibile. La controversia era stata parzialmente accolta in primo e secondo grado; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
Nel corso del procedimento la società ha aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle) e ha saldato integralmente i carichi risultanti dagli estratti di ruolo riferiti all'avviso d'accertamento oggetto della causa. La Corte ha ritenuto che l'adesione e il pagamento producono effetto irreversibile sulla materia del contendere e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stata disposta la condanna al pagamento del 'doppio' contributo unificato, essendo sopravvenuta la definizione del giudizio dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225)
La definizione agevolata disciplinata dall'art. 6 consente la definizione dei carichi iscritti a ruolo; l'adesione e il pagamento comportano l'estinzione della controversia relativa ai medesimi carichi con effetto irreversibile
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sul contributo unificato non impone il pagamento del 'doppio' contributo quando la definizione del giudizio sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso; pertanto non sussistono i presupposti per tale condanna
Cass. civ., sent. 7 giugno 2018, n. 14782
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la definizione sopravvenuta dopo il ricorso impedisce la condanna al pagamento maggiorato del contributo unificato
Cass. civ., sent. 12 novembre 2015, n. 23175
Ulteriore richiamo giurisprudenziale confermante l'orientamento sulla non applicabilità del 'doppio' contributo quando la definizione interviene in corso di causa
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata (rottamazione) e il pagamento dei carichi iscritti a ruolo estinguono la controversia relativa a quei medesimi carichi: il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Per ottenere l'estinzione è necessario che la definizione e il pagamento riguardino espressamente i carichi riconducibili all'avviso impugnato (verificare estratti di ruolo e riferimenti a numeri di ruolo/avviso).
- L'effetto della definizione è in genere irreversibile: le questioni sostanziali non saranno più decise dal giudice una volta perfezionata la definizione e il pagamento.
- Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992).
- Non si applica la sanzione del 'doppio' contributo unificato quando la definizione sopravviene dopo la proposizione del ricorso, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato; pertanto è utile verificare i tempi di adesione rispetto alla proposizione dell'impugnazione.
- Operativamente: prima di aderire alla definizione, accertare quali partite vengono definite, conservare ricevute e estratti di ruolo, comunicare tempestivamente al giudice l'avvenuta definizione e richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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