Cassazione Civile, Sentenza n. 24727/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per inesistenza della notifica a mezzo servizio postale da parte dell'ufficiale giudiziario, atteso che non è stata prodotta la cartolina di ricevimento (avviso di ritorno) prevista dall'art. 149 c.p.c. Conseguentemente la Corte non ha esaminato il merito del motivo articolato e non si è pronunciata sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (per compensi di avvocato) perché instaurata con atto di citazione anziché con ricorso, in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011; il ricorrente deduceva altresì che, trattandosi di controversia soggetta al rito speciale sommario di cognizione, andava applicato l'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 e che la tempestività dell'opposizione doveva valutarsi con riguardo al momento della notifica della citazione (ricezione), non alla data di deposito/iscrizione a ruolo
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2011, art. 14
La norma determina che le opposizioni avverso decreti ingiuntivi relativi agli onorari degli avvocati devono essere proposte con ricorso e che il rito speciale sommario di cognizione si applica a tali controversie; il Giudice ha ritenuto inderogabili le regole formali imposte da tale disciplina
d.lgs. n. 150/2011, art. 4, primo e quinto comma
Rinvocato dal ricorrente per sostenere il mutamento del rito e la conservazione degli effetti sostanziali della domanda; la Corte non è entrata nel merito della questione a causa dell'inammissibilità formale del ricorso
codice di procedura civile, art. 149
La notifica a mezzo servizio postale si perfeziona con la consegna del plico e la relativa attestazione mediante avviso di ricevimento; l'assenza di tale cartolina comporta l'inesistenza della notifica e rende inammissibile il ricorso per cassazione
codice di procedura civile, art. 291
Non è possibile rinnovare la notifica mancante ai fini della cassazione quando risulti l'inesistenza della notifica stessa
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Materiale normativo richiamato come motivo di ricorso per violazione di norme di diritto (vizi di motivazione/interpretazione denunciati dal ricorrente), ma non esaminato nel merito per inammissibilità formale
Massime di principio
- Per le opposizioni a decreti ingiuntivi riguardanti onorari di avvocati è fondamentale rispettare la forma procedurale prevista dal d.lgs. n. 150/2011 (art. 14): l'atto deve essere proposto con ricorso quando la norma lo richiede, altrimenti il Giudice può dichiararne l'inammissibilità
- La tempestività di un atto notificato per posta va valutata con riguardo al perfezionamento della notifica (consegna e avviso di ricevimento), non alla sola spedizione; occorre conservare e produrre la cartolina di ricevimento a prova
- In Cassazione la prova della regolare notifica alla controparte è essenziale: la mancata produzione dell'avviso di ricevimento previsto dall'art. 149 c.p.c. può determinare l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica
- La costituzione in giudizio della controparte intimata non supplisce, di per sé, alla mancanza della prova formale della notifica quando questa sia richiesta per la validità dell'atto impugnatorio
- Se la questione riguarda la forma del rito (es. mutamento del rito ex d.lgs. 150/2011), è comunque necessario assicurare la regolarità degli atti processuali preliminari: vizi formali procedurali possono precludere l'accesso alla decisione di merito
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