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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24699/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Regione impugna l'applicazione dell'ICI su un complesso immobiliare contestando: 1) che i lavori non fossero mai stati dichiarati ultimati dal committente/proprietario e quindi l'immobile non fosse tassabile; 2) l'uso da parte del Comune di una rendita catastale presunta non notificata ai sensi dell'art. 74 L. 21 novembre 2000, n. 342; 3) l'erronea applicazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 (norma poi abrogata) per determinare la rendita presuntiva; 4) la competenza per l'attribuzione della rendita spettante all'Agenzia del Territorio (richiamando art. 19, commi 10-12 d.l. 31.05.2010, n. 78 conv. in L. 30.07.2010, n. 122); 5) omissione di esame di fatti decisivi (tra cui il collaudo con riserva e il bando di gara regionale che indicavano incompiutezza dei lavori); 6) contestazione della similarità tra i beni comparati utilizzata dal Comune per la stima.

La decisione

La Corte ha respinto i primi due motivi attinenti alla valutazione di fatto sull'ultimazione dei lavori (ritenuta questione di merito non sindacabile in cassazione). Ha invece accolto i terzo, quarto e quinto motivi, ritenendo che: il Comune ha erroneamente applicato l'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 (abrogato dal 1° gennaio 2007) per determinare una rendita presuntiva; la competenza per l'attribuzione della rendita catastale appartiene all'Agenzia del Territorio e non al Comune; la rendita acquista efficacia ai fini impositivi soltanto dalla notificazione (art. 74 L. 342/2000), sebbene una volta notificata possa essere utilizzata anche per annualità «sospese». Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Puglia (sezione distaccata di Foggia) in diversa composizione, perché svolga i necessari accertamenti di merito alla luce dei principi indicati (anche riguardo all'effetto dell'accatastamento intervenuto nel 2012).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a

    Definizione di fabbricato/unità immobiliare rilevante ai fini ICI: rileva l'unità immobiliare suscettibile di autonoma funzionalità e redditività; serve a determinare il presupposto impositivo.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4

    Norma che consentiva in passato ai Comuni di utilizzare la rendita dei fabbricati similari per determinare rendite presuntive; la Corte ha rilevato che tale disposizione è stata abrogata (non applicabile per gli anni 2009-2011) e quindi non poteva essere usata dal Comune per fissare la base imponibile.

  • legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    Stabilisce che le attribuzioni o modificazioni di rendita catastale sono efficaci solo dalla loro notificazione; la Corte interpreta che la rendita non può essere usata prima della notificazione ma, una volta notificata, può valere anche per annualità pregresse 'sospese'.

  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, commi 10-12 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)

    Conferma la competenza dell'Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate - Territorio) per l'attribuzione delle rendite catastali presunte; attribuisce ai Comuni un ruolo informativo/propulsivo ma non la potestà di determinazione.

  • legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336-337

    Attribuisce ai Comuni poteri sollecitatori e di richiesta di revisione ma non la competenza definitiva ad attribuire la rendita catastale, che resta dell'Agenzia centrale.

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173

    Ha disposto l'abrogazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2007; la Corte conferma che, dopo tale data, i Comuni non possono più determinare rendite provvisorie sulla base di quel criterio.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2

    Richiamato nei principi: la rendita ha efficacia dall'anno d'imposta successivo alla sua messa in atti e notificazione, salvo eccezioni previste e consolidate dalla giurisprudenza.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5 e D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    Fonti richiamate per la nozione di unità immobiliare urbana (UIU): l'immobile che, nello stato in cui si trova, è utile e attto a produrre reddito e presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

  • d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 66, comma 1

    Attribuisce ai Comuni funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali con partecipazione al processo, senza conferire la potestà di attribuzione della rendita.

Massime di principio

  • La competenza per l'attribuzione della rendita catastale spetta all'Agenzia del Territorio; i Comuni possono svolgere un ruolo istruttorio e sollecitatorio ma non possono autonomamente fissare rendite presuntive dopo l'abrogazione dell'art. 5, comma 4 d.lgs. 504/1992.
  • Una rendita catastale può essere utilizzata dall'amministrazione ai fini impositivi solo dalla data della sua notificazione (art. 74 L. 342/2000), sebbene, una volta notificata, possa essere impiegata anche per annualità pregresse 'sospese'.
  • L'uso di norme abrogate per determinare la base imponibile è illegittimo: controllare sempre la vigenza delle disposizioni invocate per la determinazione della rendita o della base imponibile.
  • La valutazione sull'ultimazione dei lavori è questione fattuale e, se fondata su elementi documentali (dichiarazioni tecniche, bandi di gestione, collaudi), è deprecabile che la cassazione la riveda: tali profili sono in primo luogo di merito e competono al giudice d'appello.
  • Se l'immobile viene successivamente accatastato, il giudice di merito deve verificare se dalla procedura di accatastamento emergano categoria e rendita idonee a costituire la base imponibile per gli anni contestati, tenendo conto delle regole sulla notificazione e sulle eventuali decorrenze retroattive previste dalla giurisprudenza (es. DOCFA).
  • In contenziosi simili, preferire acquisire e documentare la notificazione formale delle rendite e la titolarità delle dichiarazioni di ultimazione dei lavori (dichiarazione del proprietario/committente), nonché verificare la competenza tecnica e normativa dell'ente che attribuisce la rendita.

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