Cassazione Civile, Sentenza n. 24699/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Regione impugna l'applicazione dell'ICI su un complesso immobiliare contestando: 1) che i lavori non fossero mai stati dichiarati ultimati dal committente/proprietario e quindi l'immobile non fosse tassabile; 2) l'uso da parte del Comune di una rendita catastale presunta non notificata ai sensi dell'art. 74 L. 21 novembre 2000, n. 342; 3) l'erronea applicazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 (norma poi abrogata) per determinare la rendita presuntiva; 4) la competenza per l'attribuzione della rendita spettante all'Agenzia del Territorio (richiamando art. 19, commi 10-12 d.l. 31.05.2010, n. 78 conv. in L. 30.07.2010, n. 122); 5) omissione di esame di fatti decisivi (tra cui il collaudo con riserva e il bando di gara regionale che indicavano incompiutezza dei lavori); 6) contestazione della similarità tra i beni comparati utilizzata dal Comune per la stima.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi attinenti alla valutazione di fatto sull'ultimazione dei lavori (ritenuta questione di merito non sindacabile in cassazione). Ha invece accolto i terzo, quarto e quinto motivi, ritenendo che: il Comune ha erroneamente applicato l'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 (abrogato dal 1° gennaio 2007) per determinare una rendita presuntiva; la competenza per l'attribuzione della rendita catastale appartiene all'Agenzia del Territorio e non al Comune; la rendita acquista efficacia ai fini impositivi soltanto dalla notificazione (art. 74 L. 342/2000), sebbene una volta notificata possa essere utilizzata anche per annualità «sospese». Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Puglia (sezione distaccata di Foggia) in diversa composizione, perché svolga i necessari accertamenti di merito alla luce dei principi indicati (anche riguardo all'effetto dell'accatastamento intervenuto nel 2012).
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a
Definizione di fabbricato/unità immobiliare rilevante ai fini ICI: rileva l'unità immobiliare suscettibile di autonoma funzionalità e redditività; serve a determinare il presupposto impositivo.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4
Norma che consentiva in passato ai Comuni di utilizzare la rendita dei fabbricati similari per determinare rendite presuntive; la Corte ha rilevato che tale disposizione è stata abrogata (non applicabile per gli anni 2009-2011) e quindi non poteva essere usata dal Comune per fissare la base imponibile.
legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
Stabilisce che le attribuzioni o modificazioni di rendita catastale sono efficaci solo dalla loro notificazione; la Corte interpreta che la rendita non può essere usata prima della notificazione ma, una volta notificata, può valere anche per annualità pregresse 'sospese'.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, commi 10-12 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)
Conferma la competenza dell'Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate - Territorio) per l'attribuzione delle rendite catastali presunte; attribuisce ai Comuni un ruolo informativo/propulsivo ma non la potestà di determinazione.
legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336-337
Attribuisce ai Comuni poteri sollecitatori e di richiesta di revisione ma non la competenza definitiva ad attribuire la rendita catastale, che resta dell'Agenzia centrale.
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2007; la Corte conferma che, dopo tale data, i Comuni non possono più determinare rendite provvisorie sulla base di quel criterio.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Richiamato nei principi: la rendita ha efficacia dall'anno d'imposta successivo alla sua messa in atti e notificazione, salvo eccezioni previste e consolidate dalla giurisprudenza.
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5 e D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Fonti richiamate per la nozione di unità immobiliare urbana (UIU): l'immobile che, nello stato in cui si trova, è utile e attto a produrre reddito e presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 66, comma 1
Attribuisce ai Comuni funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali con partecipazione al processo, senza conferire la potestà di attribuzione della rendita.
Massime di principio
- La competenza per l'attribuzione della rendita catastale spetta all'Agenzia del Territorio; i Comuni possono svolgere un ruolo istruttorio e sollecitatorio ma non possono autonomamente fissare rendite presuntive dopo l'abrogazione dell'art. 5, comma 4 d.lgs. 504/1992.
- Una rendita catastale può essere utilizzata dall'amministrazione ai fini impositivi solo dalla data della sua notificazione (art. 74 L. 342/2000), sebbene, una volta notificata, possa essere impiegata anche per annualità pregresse 'sospese'.
- L'uso di norme abrogate per determinare la base imponibile è illegittimo: controllare sempre la vigenza delle disposizioni invocate per la determinazione della rendita o della base imponibile.
- La valutazione sull'ultimazione dei lavori è questione fattuale e, se fondata su elementi documentali (dichiarazioni tecniche, bandi di gestione, collaudi), è deprecabile che la cassazione la riveda: tali profili sono in primo luogo di merito e competono al giudice d'appello.
- Se l'immobile viene successivamente accatastato, il giudice di merito deve verificare se dalla procedura di accatastamento emergano categoria e rendita idonee a costituire la base imponibile per gli anni contestati, tenendo conto delle regole sulla notificazione e sulle eventuali decorrenze retroattive previste dalla giurisprudenza (es. DOCFA).
- In contenziosi simili, preferire acquisire e documentare la notificazione formale delle rendite e la titolarità delle dichiarazioni di ultimazione dei lavori (dichiarazione del proprietario/committente), nonché verificare la competenza tecnica e normativa dell'ente che attribuisce la rendita.
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