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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24778/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava la sentenza di appello che aveva confermato l'accertamento tributario relativo agli anni 2010/2011, contestando la ricostruzione dell'ufficio che aveva qualificato come illecita somministrazione di manodopera, dissimulata da contratti d'appalto, e quindi il conseguente recupero a tassazione di IVA e la disallowance di costi ai fini IRAP. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c., nonché erronea applicazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 2/E), sostenendo che la disciplina sugli appalti non fosse applicabile ai rapporti tra società consortili

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo fondato sull'errata interpretazione della circolare, richiamando il principio secondo cui le circolari dell'Agenzia delle Entrate sono meri atti interpretativi non vincolanti e non costituenti fonte di diritto, e che l'errore di interpretazione di una circolare non rientra nelle critiche ammissibili in cassazione (art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3). Sul piano del merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui, alla luce degli elementi probatori raccolti dall'ufficio e non efficacemente contestati dalla contribuente, i contratti formali d'appalto fungevano da schermo per l'interposizione fittizia di manodopera. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità per €30.800,00 oltre spese prenotate a debito, e tenuta al versamento del contributo unificato secondo le norme vigenti

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 29

    Normativa di riferimento sulla disciplina degli appalti e della somministrazione; la Corte ne considera i criteri distintivi per valutare la reale natura dei rapporti, ma la ricostruzione finale è basata sulla valutazione dei fatti che hanno dimostrato la simulazione degli appalti

  • cod. civ., art. 1655

    Richiamato come parametro civilistico per la qualificazione del contratto d'appalto; tuttavia la Corte ha valutato la reale fattispecie, ritenendo la simulazione dei contratti rilevante ai fini fiscali

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E (01.03.2013)

    Circolare n. 2/E dell'1.03.2013

    Atto interpretativo dell'Amministrazione fiscale; la Corte ribadisce che le circolari non costituiscono fonte di diritto vincolante e la loro interpretazione non è sindacabile in sede di Cassazione come motivo di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

  • cod. proc. civ., art. 360 primo comma n. 3

    Limita il sindacato della Corte di cassazione ai soli vizî di diritto; la doglianza fondata su errata interpretazione di una circolare o su valutazione dei fatti è, di regola, inammissibile

  • Cost., art. 111

    Richiamato per chiarire i limiti del sindacato in sede di legittimità, confermando che la Cassazione non può trasformare atti interpretativi amministrativi in fonte di diritto soggetta a sindacato di legittimità

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Norma richiamata in dispositivo per la determinazione dell'obbligo del contribuente al versamento del contributo unificato dovuto in sede di impugnazione

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U., 2 novembre 2007, n. 23031

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui le circolari dell'Agenzia delle Entrate non hanno natura normativa vincolante e non sono soggette a sindacato di legittimità in Cassazione

Massime di principio

  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate sono atti interpretativi interni e non costituiscono fonte di diritto vincolante; un loro diverso contenuto non è in sé motivo ammissibile di impugnazione in Cassazione (art. 360 c.p.c., n. 3).
  • La qualificazione fiscale di un rapporto (appalto vs somministrazione di manodopera) dipende dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto: se gli elementi probatori dimostrano che i contratti formali sono simulati per dissimulare somministrazione di manodopera, l'Amministrazione può procedere al recupero di IVA e alla disallowance di costi ai fini IRAP.
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove: le ricostruzioni fattuali e le valutazioni probatorie dei giudici di grado sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità salvo vizi di diritto o errori logico-giuridici rilevanti.
  • Nel contenzioso tributario è essenziale che il contribuente contraddica efficacemente gli elementi probatori prodotti dall'ufficio; l'assenza di una contestazione adeguata delle risultanze ispettive rafforza la posizione dell'Amministrazione.
  • Le doglianze basate su interpretazioni o su omessa applicazione di circolari amministrative vanno formulate e risolte nei gradi di merito; non costituiscono di per sé profili di cassazione ammessi.
  • In caso di soccombenza in Cassazione il contribuente può essere condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri connessi (contributo unificato), come previsto dalle norme vigenti.

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