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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14790/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica emesso dal Comune di Napoli per omesso versamento dell'IMU 2015, riferita ad alcuni appartamenti siti nel territorio comunale. La pretesa riguardava l'importo di euro 8.992,00 ed era fondata sul diniego dell'agevolazione prevista per le locazioni concordate considerate a titolo di abitazione principale dalla deliberazione consiliare comunale del 5 agosto 2015. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ex legge n. 197/2022 e di avere versato la prima rata dovuta.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente, del deposito della documentazione attestante il pagamento della prima rata e della mancata adozione di un diniego da parte del Comune. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198, della legge n. 197/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della legge n. 197/2022, la produzione della domanda di definizione e della prova del versamento della prima rata determina il perfezionamento della procedura e impone la declaratoria di estinzione del giudizio, salvo che risulti un espresso diniego dell'ente.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale della legge di condono.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione per definizione agevolata, perché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Il diniego della definizione agevolata, ove emesso, costituisce atto autonomamente impugnabile nei termini previsti dalla disciplina speciale ed è idoneo a rimettere in discussione l'estinzione dichiarata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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