Cassazione Civile, Ordinanza n. 33817/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per IVA 2008, sostenendo che la notifica fosse avvenuta oltre il termine decadenziale. Secondo la ricostruzione riportata, il debito era stato oggetto di rateazione e la cartella sarebbe stata emessa a seguito del mancato pagamento di alcune rate. In appello la contribuente aveva insistito sulla tardività della notifica e sulla decadenza dell'azione di riscossione. La CTR ha tuttavia ritenuto la specifica questione di decadenza non ritualmente introdotta in primo grado e, quindi, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudizio di appello aveva carattere devolutivo pieno e che il fatto costitutivo della domanda era sempre stato uno solo, cioè la notifica della cartella oltre il termine decadenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., mirava in realtà a contestare l'interpretazione e la ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, cioè il contenuto delle domande e delle eccezioni effettivamente dedotte nei gradi di merito. Tale tipo di doglianza avrebbe richiesto, al più, una censura motivazionale nei limiti della logicità e congruità della motivazione, non una violazione di legge. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti in solido.
Norme richiamate
nel processo tributario vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove; la questione di decadenza non dedotta in primo grado non può essere introdotta per la prima volta nel gravame
art. 3-bis, comma 5, d.lgs. 462/1997
richiamato come base della decadenza collegata al mancato pagamento di una rata dopo la concessa rateazione del debito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge ricorre solo quando il giudice di merito abbia erroneamente ricondotto i fatti alla fattispecie astratta di norma, non quando si contesti la ricostruzione del fatto concreto o il contenuto della domanda
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto concreto compiuta dal giudice di merito.
- La critica all'interpretazione del contenuto della domanda o delle eccezioni operate dal giudice di appello è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.
- Nel processo tributario, la questione che introduca una nuova eccezione in appello, se non ritualmente proposta in primo grado, è inammissibile per il divieto di domande ed eccezioni nuove.
- Quando il motivo di ricorso attinge in realtà la valutazione di merito sull'ampiezza della domanda, ma viene formalmente incanalato nella violazione di legge, il ricorso è inammissibile per erronea qualificazione del vizio denunciato.
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