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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33814/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente, collegato anche a un rapporto di factoring e a un conto anticipi, intrattenuti da una società presso una filiale bancaria. La società proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, interessi usurari oggettivi e soggettivi, nullità delle clausole su variazioni unilaterali delle condizioni economiche, giorni valuta e anatocismo, nonché mancanza di valida sottoscrizione dei contratti e difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B.; chiedeva la revoca del decreto, l'accertamento della nullità o inefficacia dei rapporti e la rideterminazione del dare/avere con ripetizione dell'indebito. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello la società articolava undici motivi, tra cui nullità del decreto per difetto di titolo ex art. 50 T.U.B., mancata ammissione di CTU contabile, nullità dei contratti per difetto di forma scritta, applicazione di interessi ultralegali e usurari, illegittimità dell'anatocismo, delle commissioni e delle variazioni unilaterali. In cassazione veniva proposto un unico motivo: nullità della sentenza d'appello per violazione del diritto di difesa e omessa o apparente motivazione, perché la Corte territoriale non aveva disposto la CTU contabile richiesta né adeguatamente spiegato il rigetto dell'istanza, nonostante la consulenza fosse stata domandata per ricostruire i rapporti contabili sulla base della documentazione in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse negato la CTU per ragioni di esploratività o per carenza documentale, ma l'avesse reputata superflua per difetto di specificità delle censure della parte opponente, in particolare quanto alla dedotta usurarietà degli interessi. La decisione impugnata conteneva una motivazione puntuale sulle carenze di allegazione e sulla mancata specifica contestazione delle risultanze contabili e delle comunicazioni di variazione contrattuale, oltre che sulla legittimità dell'anatocismo contrattualmente pattuito. Il ricorso non si confrontava quindi con la ratio decidendi della sentenza d'appello. La Corte ha inoltre rilevato la tardività del controricorso della banca e ha escluso la liquidazione delle spese a favore della controricorrente. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 T.U.B.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare la validità formale dei contratti bancari per difetto di forma scritta

  • art. 50 T.U.B.

    richiamato in appello per dedurre la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di titolo

  • art. 370 c.p.c.

    la tardiva costituzione del controricorrente oltre il termine di quaranta giorni comporta l'inammissibilità del controricorso e della memoria successiva

  • art. 380-bis c.p.c.

    la memoria depositata dalla parte intimata tardivamente costituita è stata ritenuta inammissibile nel giudizio camerale

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è stato ritenuto superfluo poiché la documentazione contabile era già stata prodotta dalla banca

  • art. 1341 c.c.

    richiamato per affermare la validità della clausola anatocistica specificamente approvata

  • art. 1342 c.c.

    richiamato per affermare la validità della clausola anatocistica specificamente approvata

  • art. 120 d.lgs. n. 385 del 1993

    nel testo applicabile ratione temporis, è stato richiamato come base normativa della capitalizzazione trimestrale degli interessi

  • Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000

    richiamata quale fonte regolamentare che, nel caso, rendeva legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già formulate senza confutare la specifica motivazione del giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio contabile non deve essere disposta se l'accertamento risulta superfluo per difetto di specificità delle allegazioni e delle contestazioni della parte che la richiede; il giudice può negarla con motivazione puntuale quando la carenza originaria di allegazione rende inutile l'istruttoria tecnica.
  • In materia di rapporti bancari, chi deduce usura, anatocismo o nullità di clausole contrattuali deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione e non può limitarsi a rinvii generici a elaborati peritali non prodotti o non pertinenti.
  • Le variazioni unilaterali delle condizioni economiche e le ulteriori poste addebitate sul conto non possono essere invalidate in astratto se la banca dimostra la comunicazione delle variazioni e la controparte non formula contestazioni specifiche sulla loro ricezione o contenuto.
  • La capitalizzazione trimestrale degli interessi è legittima quando risulti contrattualmente prevista con specifica approvazione e sia conforme alla disciplina bancaria ratione temporis e alla delibera CICR applicabile.
  • Il tardivo deposito del controricorso oltre il termine di legge comporta l'inammissibilità dell'atto difensivo e della successiva memoria nel rito camerale, con esclusione del diritto al rimborso delle spese da parte della parte tardivamente costituita.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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