Cassazione Civile, Ordinanza n. 11491/2025 del 01/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso al Tribunale di Venezia contro il provvedimento dell'Unità Dublino che disponeva il suo trasferimento in Croazia. Il Tribunale aveva declinato la competenza ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 4 del d.l. n. 13/2017: il provvedimento impugnato non proveniva da un'autorità avente sede nel distretto veneziano e il ricorrente non risultava dimorante in una delle strutture indicate dalla norma. In cassazione il ricorrente chiedeva di affermare la competenza del Tribunale di Venezia, deducendo di essere accolto e ospitato nel distretto della Corte d'appello di Venezia e sostenendo che l'ordinanza impugnata non avesse individuato il giudice competente. La Corte rileva però che il ricorso non conteneva una vera e propria censura: mancavano l'indicazione delle norme asseritamente violate, l'esposizione sommaria dei fatti e un'articolazione chiara e specifica dei motivi, con difetto di autosufficienza e di specificità ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per violazione dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., nonché dell'art. 360 c.p.c. in quanto il ricorrente non aveva formulato motivi idonei a contrastare la ratio dell'ordinanza impugnata. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La competenza della sezione specializzata è condizionata, nei procedimenti richiamati, anche alla presenza o ospitalità del ricorrente in una delle strutture di accoglienza previste dalla norma nel territorio della sezione competente.
art. 3, comma 1, d.l. n. 13/2017
Tra i procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate rientrano anche le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità competente a determinare lo Stato responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione di motivi effettivi e specifici idonei a investire la decisione impugnata.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione chiara e precisa dei motivi; la loro mancanza determina inammissibilità per difetto di specificità e di autosufficienza.
È necessario indicare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, pena l'impossibilità di ricostruire la vicenda processuale e di scrutinare le doglianze.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non basta ribadire la tesi già sostenuta in primo grado: occorre contrastare in modo puntuale le rationes decidendi della decisione impugnata, con motivi specifici e riconducibili ai vizi dedotti.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede il rispetto del principio di autosufficienza, mediante l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione chiara delle doglianze e delle norme asseritamente violate.
- La competenza delle sezioni specializzate nei procedimenti in materia di protezione internazionale va verificata secondo i presupposti normativi speciali, inclusa l'eventuale presenza del richiedente nelle strutture di accoglienza indicate dalla legge nel territorio del giudice adito.
- La mancata specificazione delle condizioni di competenza e dei fatti processuali rilevanti può comportare l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte debba supplire alle carenze dell'atto mediante l'esame degli altri atti processuali.
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