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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14505/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di sublocazione relativo a un immobile, nel contesto di un rapporto locativo principale che era stato trascritto dopo un pignoramento sull'immobile e rispetto al quale il nuovo proprietario/assegnatario aveva manifestato di non voler proseguire il rapporto. I giudici di merito hanno ritenuto inefficace il contratto di locazione principale e, per conseguenza, hanno dichiarato inefficace anche la sublocazione, condannando la società sublocatrice a restituire alla subconduttrice il deposito cauzionale ricevuto. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta non proponibilità, da parte della subconduttrice, dell'eccezione di inefficacia/inopponibilità del contratto principale, essendo essa terza rispetto a quel contratto; 2) violazione degli artt. 1175 e 1372 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto efficace il successivo ripensamento del proprietario assegnatario, che prima avrebbe manifestato la volontà di subentrare nel contratto e poi quella contraria; 3) falsa applicazione dell'art. 2923 c.c., sostenendo che l'assegnatario avrebbe dovuto agire giudizialmente per far accertare l'inopponibilità della locazione trascritta successivamente al pignoramento e che, in mancanza, il contratto sarebbe rimasto opponibile; 4) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla restituzione del deposito cauzionale, deducendo la mancata considerazione di presunte pendenze economiche, di una richiesta di ingiunzione per canoni asseritamente insoluti e del valore dell'arredamento dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non sussiste per questioni processuali o eccezioni implicitamente decise; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la censura non investiva correttamente la violazione dei canoni ermeneutici, mirando in realtà a una rivalutazione del merito e della documentazione; ha ritenuto infondato il terzo motivo affermando che non esiste un onere normativo per l'assegnatario di promuovere un'autonoma azione di accertamento dell'inopponibilità della locazione; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché, in presenza di doppia conforme di merito, non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto alle domande di merito; non può essere fatto valere come autonoma nullità per il mancato esame di una questione o eccezione processuale, se questa risulta implicitamente decisa.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia rileva quando il giudice non decide su una domanda di merito; per le questioni processuali la censura va ricondotta, se del caso, alla violazione di altre norme e non all'art. 112 c.p.c.

  • art. 1175 c.c.

    La doglianza fondata sulla violazione della buona fede/correttezza è stata disattesa perché presupponeva una diversa ricostruzione della volontà negoziale del proprietario assegnatario, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 1372 c.c.

    Il ricorrente ha invocato il principio secondo cui il contratto vincola le parti fino a mutuo consenso; la Corte ha però escluso che la censura superasse l'interpretazione data dai giudici di merito alla volontà manifestata dal proprietario assegnatario.

  • art. 2923 c.c.

    Si è escluso che l'assegnatario in sede esecutiva debba proporre un'autonoma azione giudiziale per far accertare l'inopponibilità del contratto di locazione trascritto dopo il pignoramento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, non è consentito il ricorso per cassazione con il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sui medesimi fatti decisi in entrambi i gradi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione/falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure, nella sostanza, tendevano a una rivalutazione del merito o erano comunque infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando vi sia doppia conforme di merito fondata sulle stesse premesse fattuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia implicitamente esaminato e deciso una questione o eccezione; inoltre, il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito, non il mancato esame di questioni meramente processuali.
  • Nel ricorso per cassazione, la contestazione dell'interpretazione di una dichiarazione negoziale deve specificamente denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • L'assegnatario di un immobile in sede esecutiva non è gravato, per il solo fatto dell'inopponibilità di una locazione trascritta dopo il pignoramento, da un onere normativo di promuovere un'autonoma azione giudiziale di accertamento per rendere operante tale inopponibilità.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile ove le due decisioni siano fondate sulle stesse premesse fattuali.
  • Quando il motivo di ricorso mira solo a una rilettura del merito o delle prove, senza denunciare correttamente un errore di diritto o di ermeneutica, la censura è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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