Cassazione Civile, Ordinanza n. 38200/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia origina da un appalto pubblico per la costruzione di una nuova caserma dei vigili del fuoco volontari. L'impresa appaltatrice aveva ottenuto in sede arbitrale il riconoscimento solo parziale di alcune riserve e la condanna del Comune al pagamento di specifiche somme. La Corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione del lodo proposta dall'impresa, ritenendo infondate o inammissibili le censure relative, tra l'altro, all'asserita incompletezza del progetto esecutivo, al difetto di cooperazione della stazione appaltante, all'anomalo andamento dei lavori, alla sospensione dei lavori, al mancato premio di accelerazione e alla contabilizzazione di maggiori oneri e interventi. In Cassazione l'impresa proponeva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 93 d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1206, 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 25 del D.M. n. 145/2000, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il progetto posto a base di gara come lacunoso e incompleto, la conseguente responsabilità primaria del Comune, il difetto di cooperazione della committenza e la distinzione tra sospensione dei lavori e andamento anomalo del cantiere. La società censurava inoltre la motivazione della sentenza impugnata, ma senza specificare in modo puntuale le affermazioni di diritto ritenute contrastanti con le norme invocate e senza confrontarsi in modo autosufficiente con la ratio della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, perché si limitava a richiamare più norme senza indicare con precisione quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata se ne discostassero, e perché riproponeva censure di merito sulla valutazione del progetto, delle varianti, delle risultanze della consulenza tecnica e del contenuto delle riserve, valutazioni non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il controllo di legittimità non può investire direttamente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dagli arbitri, ma solo la conformità a legge e la congruità logica della decisione che ha esaminato l'impugnazione del lodo. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e degli ulteriori importi di legge.
Norme richiamate
art. 93 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessaria completezza del progetto esecutivo negli appalti pubblici.
Richiamati per fondare il dedotto dovere di cooperazione della stazione appaltante e la prospettata mora del creditore/violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Richiamato per sostenere la diversità tra sospensione dei lavori e anomalo andamento dell'appalto.
art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c.
Richiamato nel contesto della doglianza di contraddittorietà del lodo, ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura ex violazione di legge deve indicare puntualmente la norma violata e il contrasto tra essa e la decisione impugnata.
Nel giudizio di impugnazione del lodo vige un controllo a critica vincolata, limitato ai motivi specificamente dedotti e consentiti dalla norma.
art. 31 D.M. LL.PP.
Richiamato dalla decisione impugnata per affermare l'inammissibilità della riformulazione e riquantificazione delle riserve.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge il motivo deve essere specifico: occorre indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e le precise affermazioni della sentenza che si assumono in contrasto con esse; il mero richiamo di più disposizioni e la riproposizione delle difese di merito non sono sufficienti.
- In sede di impugnazione della sentenza che decide sull'annullamento di un lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può riesaminare direttamente il merito della controversia, né sostituire la propria valutazione a quella degli arbitri o del giudice di merito in ordine ai fatti e alle prove.
- La denuncia di nullità del lodo arbitrale deve confrontarsi in modo puntuale con il canone di diritto applicato agli elementi di fatto accertati dagli arbitri; non è ammissibile una censura che si limiti a prospettare lacune istruttorie o motivazionali senza individuare l'errore giuridico decisivo.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale opera una critica vincolata: i motivi devono corrispondere esattamente ai vizi tipizzati dalla legge e devono essere formulati in modo autosufficiente, così da consentire al giudice e alla controparte la verifica immediata della loro fondatezza.
- Quando il giudice di merito fonda la propria decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio e sulla documentazione del procedimento, la contestazione in cassazione deve colpire la regola giuridica applicata, non la mera attendibilità della ricostruzione fattuale.
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