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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08333/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte soccombente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio agrario per il rilascio di un fondo con fabbricati concesso in affitto e restituito dopo il decesso dell'affittuario originario. Uno dei figli dell'affittuario si era opposto alla domanda di rilascio, sostenendo di essere il legittimo successore contrattuale sulla base di un contratto stipulato con il commissario straordinario dell'ente proprietario. Il tribunale aveva disposto il rilascio in favore dell'altro figlio; quest'ultimo aveva appellato la decisione. La corte d'appello ha dichiarato l'appello tardivo, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla lettura del dispositivo in udienza e non dalla successiva comunicazione della sentenza. Nel ricorso incidentale si denunciava la violazione delle norme processuali sul momento di pubblicazione della sentenza, sostenendo che l'udienza fosse stata riservata per note e che quindi non potesse esservi stata lettura immediata del dispositivo; si invocava inoltre l'omesso esame del fatto decisivo rappresentato proprio dal termine per note e l'erronea lettura del provvedimento di primo grado come sentenza immediatamente pubblicata. Nel ricorso principale si censurava invece la compensazione delle spese disposta in appello nonostante la declaratoria di inammissibilità dell'appello avversario, deducendo violazione degli artt. 92 e 132 c.p.c. per motivazione meramente apparente o inadeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i motivi incidentali perché non confrontati con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva fondato la decisione sulla mancanza di un'istanza di rimessione in termini per errore scusabile, non censurata dal ricorrente. Ha inoltre respinto il motivo del ricorso principale sulla compensazione delle spese, affermando che la valutazione delle ragioni della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità o dell'errore macroscopico; nel caso concreto, il riferimento all'andamento complessivo del giudizio di primo grado è stato ritenuto sufficiente. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità ed è stato posto a carico di entrambe le parti il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380 bis n. c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso incidentale, senza accoglimento della censura.

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato in relazione al momento di lettura del dispositivo e pubblicazione della sentenza nel rito del lavoro/agrario.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in relazione al rito e alla disciplina della decisione in udienza.

  • art. 430 c.p.c.

    "in caso di particolare complessità della controversia il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza"

    richiamato come possibile disciplina del differimento del deposito della motivazione, ma la Corte rileva che la censura non investe la vera ratio decidendi.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti dell'illogicità o dell'erroneità manifesta.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione sulla compensazione delle spese, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella massima sulla ripartizione dell'onere probatorio desumibile dalla decisione, ma non oggetto di specifica applicazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a censurare profili diversi da quelli decisivi posti a base della decisione.
  • Nel rito agrario/lavoristico, la decorrenza del termine per impugnare dipende dalla pubblicazione della sentenza secondo le forme previste; se la parte sostiene di aver conosciuto l'atto solo successivamente per causa non imputabile, deve formulare una specifica e motivata istanza di rimessione in termini per errore scusabile.
  • La compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo per ragioni illogiche, erronee o quando venga violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
  • Ai fini della motivazione sulla compensazione delle spese, è sufficiente un riferimento sintetico all'andamento complessivo del giudizio o ad altre ragioni apprezzabili dal giudice, non essendo richiesta una motivazione particolarmente analitica delle eccezionali ragioni di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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