Cassazione Penale, Sentenza n. 31493/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. applicativa della custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva: mancanza e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria in relazione ai capi di imputazione (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e cessioni), contestando l'esistenza del reato associativo e chiedendo in subordine la riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 (piccolo spaccio). Si lamentava inoltre l'insufficienza delle intercettazioni a carico di Cuccia (nessuna captazione diretta), la mancanza di riscontri empirici e la generale apoditticità circa le esigenze cautelari e la pericolosità dell'indagato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure: il sindacato di legittimità non può riesaminare i fatti o rivalutare il peso degli indizi quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e logica. Il Collegio ha confermato che dalle intercettazioni e dagli elementi acquisiti emergeva un sodalizio organizzato, con Cuccia in posizione di vertice, capace di procurarsi e occultare ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana e di spartirsi il mercato territoriale. Per tali ragioni è stata esclusa la riqualificazione a favore della fattispecie di lieve entità e confermata la sussistenza delle esigenze cautelari (anche in virtù della presunzione connessa all'art. 74 D.P.R. 309/1990). Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74, commi 1 e 2; art. 74, comma 6; art. 73, commi 1 e 4
Art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato interpretato come norma che, se ricorrono elementi indicativi di organizzazione stabile, molteplicità ed ampiezza del traffico, giustifica la qualificazione come associazione e la rilevanza della misura cautelare; il comma 6 (piccolo spaccio) è stato escluso perché la complessiva attività era incompatibile con la lieve entità.
Richiamati per la ricostruzione del concorso di persone nelle singole condotte e nella partecipazione all'associazione criminosa.
art. 274 cod. proc. pen.; art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Art. 274: richiamata la presunzione cautelare (tenore interpretativo richiede l'esistenza delle esigenze cautelari e giustifica la custodia in carcere in presenza di art. 74); art. 94 disp. att.: disposizione applicativa connessa alla comunicazione/transmissione al direttore dell'istituto penitenziario.
Giurisprudenza di legittimità
principi giurisprudenziali citati nel provvedimento (es. limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto)
La Corte ribadisce il principio secondo cui il controllo in Cassazione sulle misure cautelari è limitato a questioni di diritto e di manifesta illogicità della motivazione, non potendo rivedere valutazioni di fatto o la valutazione complessiva degli indizi finché la motivazione del giudice di merito è coerente e priva di vizi logico-giuridici.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari è ammissibile solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è rito idoneo per rinnovare la valutazione dei fatti o del peso degli indizi.
- Le intercettazioni, anche se non contengono sempre captazioni dirette della voce dell'imputato, possono costituire prova indiziaria rilevante se dal complesso emergono ruoli, organizzazione, modalità operative e rapporti funzionali riconducibili all'indagato.
- La richiesta di riqualificazione del reato nella forma "di lieve entità" ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990 richiede valutazione complessiva della quantità, della reiterazione, del periodo temporale e dell'organizzazione: la mera occasionalità o singoli episodi non sono determinanti se il quadro complessivo mostra traffico sistematico e quantitativi rilevanti.
- Quando l'imputazione riguarda associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, opera una presunzione (anche sul piano cautelare) circa la sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, che l'imputato deve effettivamente confutare con elementi concreti e attuali.
- In sede di opposizione o riesame delle misure cautelari il giudice di merito deve fornire motivazione chiara e coerente che colleghi gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza; se tale motivazione è presente, la cassazione non la annullerà per mera diversa valutazione delle prove.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31411/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31433/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31434/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31435/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31439/2022 del 23/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →