Cassazione Civile, Ordinanza n. 14326/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di verbali con cui veniva contestato a una società l'accesso, in più occasioni e in giorni diversi, a una zona a traffico limitato senza il necessario permesso. La società proponeva opposizione, ma sia il giudice di primo grado sia il Tribunale rigettavano l'opposizione. In cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 8-bis L. 689/1981 e dell'art. 198 cod. strada, sostenendo che le molteplici violazioni dovessero essere considerate come un'unica condotta, perché commesse con lo stesso veicolo, in tempi ravvicinati e in esecuzione di un unico atteggiamento psicologico di dimenticanza del rinnovo del permesso; 2) violazione dell'art. 3 L. 689/1981, lamentando la mancata applicazione dell'errore scusabile, poiché la società riteneva di essere in buona fede circa la validità del permesso e richiamava anche il ritardo con cui era stato notificato il primo verbale; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per asserita carenza motivazionale sulla scusabilità dell'errore e sul rilievo del ritardo di notifica, nonché sul diritto al rilascio del permesso.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sul cumulo giuridico non aggrediva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'art. 198, comma 2, cod. strada, che esclude l'applicabilità del cumulo giuridico per le violazioni dei divieti di accesso alle ZTL, prevedendo la sanzione per ciascuna singola violazione. Quanto alle doglianze sull'errore di fatto, la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse conforme all'orientamento consolidato secondo cui l'errore sulla liceità del fatto esclude la responsabilità solo se inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza; nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente reputato non scusabile l'errore perché la società avrebbe dovuto verificare la validità temporale del permesso. Le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare valutazioni di merito e, in parte, perché il vizio di omesso esame non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, commi 9 e 14, cod. strada
norma violata per il transito in zona a traffico limitato senza permesso; base dei verbali opposti.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del cumulo giuridico/continuazione alle violazioni contestate.
interpretato nel senso che, in deroga al comma 1, le violazioni ai divieti di accesso nelle zone a traffico limitato sono sanzionate per ogni singola violazione, escludendo il cumulo giuridico.
l'errore sulla liceità del fatto esclude la responsabilità solo se inevitabile, ossia incolpevole e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di carenza motivazionale è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva esaminato le giustificazioni addotte e le aveva ritenute irrilevanti.
impedisce di proporre in cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi quando vi è doppia conforme tra primo e secondo grado.
richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle violazioni del codice della strada relative all'accesso non autorizzato a zone a traffico limitato, l'art. 198, comma 2, cod. strada impone la sanzione per ogni singola violazione, con esclusione del cumulo giuridico anche se gli accessi siano ravvicinati o riconducibili a un medesimo atteggiamento soggettivo.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in cassazione quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, configurandosi una doppia conforme.
- L'errore sulla liceità del fatto, nei procedimenti per illecito amministrativo, esclude la responsabilità solo se è inevitabile e incolpevole, cioè non superabile con l'ordinaria diligenza e sorretto da elementi esterni positivi idonei a ingenerare la convinzione della liceità.
- Le censure che contestano la valutazione delle circostanze di fatto o la credibilità delle giustificazioni addotte integrano questioni di merito e non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti rigorosi dei vizi consentiti dal codice di rito.
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