Cassazione Penale, Ordinanza n. 20766/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Modena alla pena di mesi tre di arresto ed euro 300 di ammenda per la contravvenzione prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, commessa il 1 febbraio 2021. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione, tramite difensore d'ufficio privo di specifico mandato ad impugnare, il quale dichiarava anche che l'imputato non aveva eletto né dichiarato domicilio, avendo rifiutato espressamente di farlo. Il ricorso sosteneva anzitutto l'ammissibilità dell'impugnazione, nonostante l'assenza del mandato conferito dopo la sentenza, assumendo che tale mandato non fosse necessario quando si contesti la dichiarazione di assenza dell'imputato. Nel merito, deduceva violazione di legge perché la declaratoria di assenza sarebbe stata erronea: il decreto di citazione sarebbe stato notificato solo al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; la consegna del verbale di identificazione con una prima formulazione dell'accusa non basterebbe a integrare la conoscenza effettiva del procedimento, essendo necessaria la conoscenza della vocatio in iudicium; inoltre, al momento della notifica, l'imputato era detenuto e quindi non avrebbe potuto autonomamente attivarsi per conoscere la data dell'udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., come modificato dalla l. n. 114/2024, affermando che il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza è necessario per proporre qualsiasi impugnazione, incluso il ricorso per cassazione, e per qualunque motivo di censura. Ha quindi seguito l'orientamento più recente che estende tali oneri formali anche al ricorso volto a contestare l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato, escludendo la deroga invocata dal ricorrente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche al versamento alla Cassa delle ammende, valorizzando l'esistenza di un precedente contrasto giurisprudenziale, poi superato, e il fatto che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; il testo non ne specifica il contenuto precettivo oltre al richiamo formale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inidoneità della notifica del decreto di citazione effettuata presso il difensore d'ufficio a fondare la conoscenza effettiva del processo.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Prevede, a pena di inammissibilità, gli oneri formali per proporre impugnazione; la Corte afferma che, dopo la modifica normativa, il mandato ad impugnare è necessario per qualsiasi impugnazione, anche per cassazione e anche quando si contesti la dichiarazione di assenza.
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato quale intervento legislativo che ha novellato l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. e ha rafforzato la necessità del mandato ad impugnare.
Richiamata come ulteriore modifica normativa che conferma l'assetto degli oneri formali di impugnazione e la necessità del mandato.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Gli oneri formali di impugnazione previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applicano anche al ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato.
- Il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza è richiesto per proporre qualunque impugnazione, senza distinzione tra motivi e senza deroghe per le censure sulla legittimità della dichiarazione di assenza.
- La mera esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, poi superati, può escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi impedire la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, resta ferma la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20674/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20704/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20706/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20707/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →