Cassazione Civile, Ordinanza n. 21033/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Quattro ex dipendenti dell'INPS avevano chiesto il rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF sulle prestazioni di previdenza complementare erogate dal fondo integrativo istituito per i dipendenti dell'ente e percepite tra il 2010 e il 2013, sostenendo che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, con aliquota del 15% riducibile dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo. Il ricorso era stato accolto in primo grado e la decisione confermata in appello. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252 del 2005 e dell'art. 64, commi 1 e 2, della l. n. 144 del 1999, sostenendo che i montanti previdenziali erano maturati integralmente entro il 30 settembre 1999, data di soppressione della gestione complementare INPS, e che quindi non fosse applicabile il nuovo regime agevolato; il secondo deduceva violazione dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, affermando che gli ex dipendenti di ente pubblico restavano soggetti alla disciplina fiscale ordinaria, riservata ai dipendenti del settore privato. Con memoria, l'Agenzia ha rinunciato al secondo motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla rinuncia dell'Agenzia. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che per i contributi/montanti maturati da "vecchi iscritti" a un "vecchio fondo" soppresso nel 1999 si applichi il regime tributario previgente al 31 dicembre 2006 e non quello introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. Accertato che non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti, cioè la domanda di rimborso dell'IRPEF. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei contribuenti, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
tassazione del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al limite massimo del 6%
non si applica alle prestazioni riferite a montanti maturati in un fondo complementare soppresso e rientranti nella disciplina transitoria, perché occorre fare riferimento al momento di maturazione del montante finale e al regime intertemporale vigente.
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
regime transitorio per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima della legge n. 421 del 1992
per i "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" i montanti delle prestazioni maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario vigente a quella data, e non al nuovo regime del decreto legislativo n. 252 del 2005.
art. 64, commi 1 e 2, l. 17 maggio 1999, n. 144
soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi del parastato
la soppressione del fondo rileva ai fini dell'individuazione del momento di maturazione del montante finale e, quindi, della disciplina fiscale applicabile.
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
fino all'emanazione di un successivo decreto delegato riguardante gli ex dipendenti pubblici in stato di quiescenza ammessi a gestioni previdenziali complementari
richiamato come motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per rinuncia del motivo e conseguente inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
è il parametro di legittimità invocato per entrambi i motivi del ricorso per cassazione.
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale precedente regime applicabile alle prestazioni previdenziali in relazione alla sorte capitale per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato insieme all'art. 16 per il trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali secondo il diritto intertemporale.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
richiamato come regime fiscale applicabile alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento nei fondi previdenziali integrativi per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Massime di principio
- In tema di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile alle prestazioni va individuato in base al momento di maturazione del montante finale e alla disciplina intertemporale vigente, non sulla base della sola data di erogazione della prestazione.
- Per i lavoratori assunti anteriormente al 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite, la soppressione del fondo e la normativa transitoria possono mantenere applicabile il regime tributario previgente ai montanti maturati entro il termine fissato dalla legge.
- Quando un motivo di ricorso viene rinunciato in memoria e la rinuncia determina sopravvenuta carenza d'interesse, il motivo diviene inammissibile e non deve essere esaminato nel merito.
- Se la controversia è definibile sulla base di un principio di diritto già consolidato e non richiede nuovi accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.
- Nei fondi previdenziali integrativi, la qualificazione della prestazione ai fini fiscali richiede di distinguere, secondo il periodo considerato, tra sorte capitale e componenti di rendimento, con applicazione dei regimi tributari indicati dalla giurisprudenza consolidata.
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