Sentenza del 02/12/2015 n. 24515 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato un avviso di rettifica e liquidazione per Euro 48.726,45, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto una scissione parziale, ritenendola sostanzialmente una cessione di ramo d'azienda. I motivi principali riguardavano: l'errata applicazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; l'omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari della società; l'omessa valutazione delle osservazioni presentate al processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; nonché, nel merito, la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda, la responsabilità per l'imposta di registro e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendoli fondati e assorbenti rispetto agli altri. Ha rilevato che la CTR aveva erroneamente applicato la nuova disciplina dell'art. 132 c.p.c., non applicabile a un giudizio già pendente in secondo grado al 4 luglio 2009, e che aveva omesso di esaminare le eccezioni preliminari della società. Ha inoltre constatato l'omessa pronuncia sulla rilevanza della mancata valutazione delle osservazioni presentate dalla contribuente al processo verbale di constatazione, questione potenzialmente idonea a incidere sulla validità e motivazione dell'avviso di rettifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che dovrà esaminare preliminarmente il vizio procedimentale e, solo se non rilevante, affrontare il merito della qualificazione dell'operazione. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la concisa esposizione dello svolgimento del processo
La Corte ha chiarito che la disposizione non poteva essere applicata al giudizio in esame, già pendente in secondo grado alla data di entrata in vigore della novella. Inoltre, nel processo tributario continua ad applicarsi la disciplina speciale dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Art. 58, comma 2, della legge n. 69/2009
La nuova disciplina processuale si applica soltanto ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009; non si applica quindi ai procedimenti già pendenti in appello.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile
Nel processo tributario prevalgono le norme speciali del decreto sul processo tributario; le norme del codice di procedura civile operano solo quando compatibili e in assenza di una disciplina speciale.
Art. 36, comma 2, n. 2, del D.Lgs. n. 546/1992
la concisa esposizione dello svolgimento del processo
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione, anche concisa, dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti. La sua omissione determina nullità quando impedisce di comprendere il tema della controversia e le ragioni della decisione.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente sottoposte al suo esame. L'omessa pronuncia su eccezioni potenzialmente decisive comporta un vizio della sentenza.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000
delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica
Il giudice deve verificare se la mancata valutazione delle osservazioni del contribuente nella fase precontenziosa incida sull'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo e, quindi, sulla sua validità.
Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986
La società contestava la riqualificazione dell'operazione societaria come cessione di ramo d'azienda, sostenendo che dovesse essere valutato il contenuto complessivo degli atti e l'effettiva volontà negoziale delle parti. La Corte non ha deciso il merito, rinviandolo al giudice regionale.
Art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986
La società sosteneva che l'obbligazione solidale per l'imposta di registro gravasse sulle parti contraenti e non sulla società costituente il ramo d'azienda ceduto. La questione è rimasta assorbita a seguito della cassazione con rinvio.
Art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997
La società contestava l'applicazione delle sanzioni in assenza di dolo o colpa e poiché sarebbe stata soltanto l'oggetto dell'operazione. La Corte non ha esaminato il motivo nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario si applicano innanzitutto le norme speciali del D.Lgs. n. 546/1992; le norme del codice di procedura civile valgono solo in via integrativa e compatibile.
- Le modifiche processuali si applicano secondo le specifiche disposizioni transitorie: prima di invocare una novella occorre verificare in quale grado si trovava il giudizio alla data prevista dalla legge.
- Una sentenza tributaria deve esaminare le eccezioni preliminari e potenzialmente decisive prima di pronunciarsi sul merito; l'omissione può comportare la cassazione della decisione.
- La mancata valutazione delle osservazioni del contribuente al processo verbale di constatazione può incidere sulla validità dell'avviso, soprattutto quando tali osservazioni riguardano la motivazione dell'atto.
- Quando la Cassazione cassa con rinvio per vizi processuali, non decide necessariamente quale sia la corretta qualificazione fiscale dell'operazione: il giudice del rinvio deve prima esaminare i vizi indicati e solo successivamente, se necessario, il merito.
- La qualificazione fiscale di operazioni societarie complesse deve essere effettuata considerando il contenuto complessivo degli atti e l'effettiva funzione economica e negoziale dell'operazione, ma tale valutazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice.
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